OPERA DI MARIA

(Movimento dei Focolari)

 

REGOLAMENTO DELLA BRANCA DEI PRESBITERI

E DEI DIACONI PERMANENTI VOLONTARI

 

LA PREMESSA DI OGNI ALTRA REGOLA

« La mutua e continua carità, che rende possibile l'unità e porta la presenza di Gesù nella collettività,

è per le persone che fanno parte dell'Opera di Maria la base della loro vita in ogni suo aspetto:

 

 

Parte prima

 

CONFIGURAZIONE SPIRITUALE DEI PRESBITERI E DIACONI PERMANENTI VOLONTARI

 

Cap. unico

 

Art. 1 - I presbiteri e diaconi permanenti volontari faranno propria con tutto il loro impegno la spiritualità dell'unità, tipica dell'Opera di Maria, delineata negli statuti Generali dell'Opera stessa ', consci che essa è fiorita dalla preghiera sacerdotale rivolta da Gesù al Padre prima di morire (Gv 17).

Per questo s'impegneranno anzitutto a realizzare in loro stessi la più profonda unità con Gesù attraverso l'abbraccio di Gesù crocifisso e abbandonato ravvisato nelle prove della vita e nella fatica che comportano le virtù.

Coscienti che Gesù ha dato il suo comandamento nuovo (Gv 13, 34) perché sia praticato anzitutto dagli apostoli, si proporranno d'esser fra di loro la realizzazione vivente di esso, attuando con ciò quell'unità che porta la presenza di Gesù dove due o tre sono riuniti nel suo nome (cf. Mt 18, 20).

Si faranno promotori dello spirito evangelico dell'unità fra i loro fedeli e fra quante persone incontreranno, aperti sempre al dialogo con tutti gli uomini di qualsiasi religione e cultura, contribuendo così a realizzare il fine specifico di tutta l'Opera.

Si dedicheranno come loro compito specifico, quali animatori principali del Movimento sacerdotale, ad illuminare e rinnovare con lo spirito dell'unità le strutture della Chiesa.

Sentiranno in modo speciale la necessità imprescindibile d'essere sempre salda mente uniti al loro Vescovo e al Santo Padre, garante dell'unità della Chiesa.

Nutriranno un amore tutto particolare per Maria santissima, regina e capo dell'Opera di Maria, consapevoli che essa è il dono prezioso che Dio ha fatto all'umanità e prima di tatto ai sacerdoti (cf. Gv 19, 27).

 

 

 

Parte seconda

 

LA BRANCA E I SUOI MEMBRI

 

Cap. unico - NATURA, FINE, SPIRITO, COMPOSIZIONE

 

Art. 2 - La branca dei presbiteri e dei diaconi permanenti volontari fa parte dell'Opera di Maria, ne fa propria la natura, lo spirito, il fine generale e quello specifico. È retta dagli statuti generali dell'Opera e da questo regolamento.

 

Art. 3 - Per raggiungere il fine generale - la perfezione nella carità -, i membri della branca vogliono osservare i doveri del proprio stato e ministeriali, e condurre la propria vita secondo gli statuti generali dell'Opera e secondo questo regolamento.

 

Art. 4 - In ordine al fine specifico dell'Opera - l'unità -, i membri della branca intendono:

a) rendere più vitale l'unità con il Papa, con i rispettivi Vescovi e con i confratelli nel ministero diocesano;

b) testimoniare e suscitare, nell'esercizio dei loro compiti, lo spirito dell'unità tra le persone loro affidate;

c) partecipare in ogni forma possibile alle iniziative dell'Opera.

 

Art. 5 - Si può far parte della branca - e quindi dell'Opera - come membri o come aderenti.

 

Art. 6 - I membri sono quei presbiteri o diaconi permanenti che, intendendo realizzare i fini dell'Opera di Maria ed informare la vita personale e l'esercizio del ministero con lo spirito dell'unità, assumono gli impegni stabiliti negli statuti generali e in questo regolamento.

 

Art. 7 - Gli aderenti sono quei presbiteri o diaconi permanenti che intendono vivere la spiritualità e contribuire ai fini dell'Opera, senza assumere impegni particolari. Essi sono invitati a partecipare alle iniziative dell'Opera e del Movimento sacerdotale.

 

 

 

Parte terza

 

ITINERARIO DI VITA DEI PRESBITERI E DEI DIACONI VOLONTARI

 

Cap. I - PREMESSE

 

Art. 8 - Quello che è detto in questo regolamento circa i presbiteri volontari, si applica in tutto quanto possibile anche ai diaconi permanenti volontari.

 

Art. 9 - I presbiteri volontari, partecipando all'esperienza spirituale dell'Opera, si impegnano ad approfondirla e ad estenderla soprattutto nell'ambito delle strutture ecclesiali, favorendo in particolare l'unità di tutti i membri del clero col proprio Ordinario e tra loro.

 

Art. 10 - Ogni membro fa parte di un nucleo sacerdotale (cf. art. 30).

In esso i presbiteri e i diaconi volontari si riuniscono per verificare se il loro reciproco amore è una realtà costante, per incoraggiarsi vicendevolmente nella via della santità comunitaria che hanno abbracciato, per alimentarsi al carisma dell'unità, per stabilire e ristabilire sempre la presenza di Gesù in mezzo a loro, che deve essere posta a base del ministero e di ogni azione.

Sotto la guida del responsabile di nucleo i presbiteri e i diaconi volontari non mancheranno di mettere in atto l'« ora della verità» col praticare, per l'edificazione comune, la correzione fraterna e con l'evidenziare gli aspetti positivi che ognuno riscontra negli altri.

I presbiteri e i diaconi volontari, convenendo nel nucleo, si aggiorneranno reciprocamente sugli sviluppi della loro branca e dell'Opera per rinsaldare lo spirito di famiglia fra tutti.

 

Cap. II - PREPARAZIONE E AMMISSIONE DEI CANDIDATI

 

Art. 11 - Coloro che desiderano divenire presbiteri volontari devono fare domanda al responsabile di zona della branca, al quale spetta di ammetterli al periodo di preparazione.

Durante tale periodo, della durata di due anni, a cura dei vari responsabili della branca e in particolare del responsabile di zona, il candidato verrà introdotto nella spiritualità e negli aspetti concreti della vita di comunione dell'Opera e in specie della branca.

Il periodo di preparazione può essere prolungato di un altro anno, per ragionevoli motivi, dal responsabile di zona della branca.

 

Art. 12 - Concluso il periodo di preparazione, il candidato verrà esaminato da incaricati del corresponsabile centrale, i quali ne riferiranno per scritto a lui. Il corresponsabile centrale, tenuto conto del parere di chi ne ha curato la formazione e del delegato di zona dell'Opera, col consenso del Consiglio centrale, ammette o non ammette il candidato quale membro della branca.

 

Art. 13 - Il candidato ammesso esprime con una dichiarazione scritta il suo impegno a vivere come volontario secondo gli statuti generali dell'Opera e questo regolamento.

 

 

Cap. III - ASPETTI CONCRETI DELLA VITA DI COMUNIONE

 

Art. 14 - Circa gli aspetti della loro vita di comunione, i presbiteri volontari si uniformano a quanto descritto e stabilito dagli statuti generali dell'Opera. Vale poi per essi in particolare il contenuto degli articoli di questo capitolo.

 

Art. 15 - Comunione dei veni. I volontari donano, periodicamente, il superfluo personale, calcolato liberamente secondo lo spirito di povertà e le necessità dei fratelli, particolarmente di quelli con i quali condividono lo spirito dell'Opera.

 

Art. 16 - Testimonianza. e irradiazione. I volontari, nel dedicarsi con sollecitudine alle iniziative apostoliche diocesane, cercheranno che esse siano sempre espressione della più profonda unità spirituale, prima che operativa, con l'Ordinario, con gli altri volontari e con i confratelli della diocesi.

L'unità fra loro e nei loro nuclei sarà la prima potente fonte di irradiazione di luce evangelica.

Promuovono un vasto Movimento sacerdotale, con riunioni di aderenti e di altri membri del clero a seconda degli incarichi e degli ambienti operativi (seminari, parrocchie, catechesi, ecc.), in modo da contribuire a che le strutture ecclesiali siano ravvivate dallo spirito e dall'esperienza dell'unità.

Partecipano, in quanto possibile, alle iniziative apostoliche dell'Opera, collaborando con le altre componenti di essa.

 

Art. .17 - Tensione alla santità e vita di preghiera. I volontari vogliono vivere la spiritualità dell'Opera come via personale e comunitaria di santità.

Sull'esempio di Gesù che si ritirava spesso a pregare, essi daranno importanza primaria alla celebrazione della Santa Messa, alla recita dell'ufficio divino e alla meditazione quotidiana, nonché alle altre pratiche di pietà prescritte o raccomandate dalla Chiesa.

 

Art. 18 - Opere di misericordia e suffragi. I volontari si impegnano ad esercitare verso gli altri membri e gli aderenti, così come verso tutti i membri del clero della diocesi, le opere di misericordia che vedono necessarie e che sono loro possibili, cosicché anche per queste la carità reciproca sia concretamente viva con i fratelli.

Per i membri defunti della branca e per i membri defunti del clero della propria diocesi, i membri offrono preghiere e suffragi, consci che coi fratelli morti nella pace di Cristo è consolidata la comunicazione dei beni spirituali (cf. LG 49).

 

Art. 19 - Casa e ospitalità. I volontari praticano l'ospitalità, specialmente tra loro, con la gioia di poter amare in ogni fratello Gesù: offrono una casa che sia accogliente e sobria, in modo che ciascuno possa trovarsi a suo agio. In particolare mettono la casa a disposizione per i raduni di nucleo.

 

Art. 20 - Sapienza e studio. I volontari cercano di essere competenti e aggiornati negli studi che riguardano il loro specifico compito, senza lasciarsi fuorviare da vaghe dottrine, ma anzi rimanendo sempre in piena fedeltà all'insegnamento della Chiesa. Mirano soprattutto a possedere la sapienza cristiana, in modo che ogni altra conoscenza serva ad un più illuminato amore per Dio e per il prossimo. Partecipano, e collaborano in quanto possibile, agli approfondimenti ed aggiornamenti culturali che l'Opera di Maria promuove in ordine ai suoi scopi specifici.

 

Art. 21 - Unità e comunicazione. Per essere un cuor solo e un'anima sola,con tutte le persone che fanno parte dell'Opera, i volontari approfondiscono la conoscenza delle altre componenti di essa; si tengono aggiornati sulla vita e sull'attività dell'Opera in tutto il mondo, e specificamente su ciò che riguarda la branca, così da essere sempre, per quanto possibile, espressione della realtà unitaria dell'Opera.

Essi comunicano, in seno al nucleo di cui fanno parte, come si svolge il loro impegno di volontari, affinché l'unità sia rafforzata e la presenza di Gesù sia toro di luce per una costante revisione di vita. Per assicurare la pienezza della comunione e la verifica della vita all'interno della branca, ogni responsabile di nucleo provvede a dare periodica relazione al responsabile di zona, e questi al delegato dell'Opera in zona s e al corresponsabile centrale.

 

 

Parte quarta

 

ARTICOLAZIONI DI VITA E DI GOVERNO

 

Cap. I - IL CENTRO DELLA BRANCA

 

Art. 22 - Responsabile centrale della branca è il responsabile centrale dei presbiteri e diaconi focolarini. Egli rappresenta, nel Centro dell'Opera, anche la branca dei presbiteri e diaconi volontari.

Il responsabile centrale è coadiuvato da un corresponsabile, nominato dalla Presidente, che fa parte del Centro di coordinamento dell'Opera.

Al corresponsabile centrale è affidata l'attuazione pratica delle norme contenute in questo regolamento, che effettuerà sempre in perfetta unità col responsabile centrale, cui darà periodica relazione.

Il corresponsabile centrale fa pure parte del Consiglio centrale della branca dei presbiteri e diaconi focolarini.

Il responsabile centrale e il corresponsabile durano in carica sei anni, salvo quanto stabilito nell'art. 86 degli statuti generali. Possono essere rinominati.

Compito principale del corresponsabile centrale è curare che lo spirito dell'Opera di Maria informi ogni espressione di vita della branca e dei suoi membri, nell'osservanza degli statuti generali dell'Opera e di questo regolamento.

Spetta al corresponsabile centrale, oltre quanto stabilito in altri articoli di questo regolamento, mantenere rapporti costanti con i responsabili di zona, dare loro indirizzi e direttive, coordinare i rapporti fra le zone, presentare alla Presidente dell'Opera relazioni periodiche sulla vita della branca.

 

Art. 23 - I consiglieri centrali. Il corresponsabile centrale è coadiuvato da un Consiglio di almeno tre presbiteri, nominati col consenso della Presidente e del Copresidente dell'Opera. Essi durano in carica sei anni e decadono nei casi contemplati dagli artt. 86 e 104b degli statuti generali.

Il Consiglio ha normalmente funzioni consultive, salvo per gli atti per i quali questo regolamento richiede il consenso o una deliberazione collegiale.

Il corresponsabile centrale attribuisce ai consiglieri centrali gli incarichi relativi agli aspetti della vita di comunione dei membri e la cura particolare di singole zone o di gruppi di zone. In ordine a tali incarichi i consiglieri non hanno autorità personale sulla branca.

Con la dizione « Centro della branca » o «Centro internazionale » si intende il responsabile centrale, il corresponsabile centrale insieme ai consiglieri centrali.

 

Art. 24 - Per la crescita personale e comunitaria dei membri, e per l'armonioso sviluppo della branca, il Centro di essa promuove, anche a livello interzonale, incontri (di formazione, ritiri spirituali, aggiornamenti) per responsabili di zona e di nucleo, per membri, per aderenti. Promuove inoltre incontri, riunioni e congressi del Movimento sacerdotale.

 

Art. 25 - Il Centro della branca si prende cura di quei beni dell'Opera che abbia ricevuto in amministrazione ed uso.

Il corresponsabile centrale, udito il suo Consiglio, può decidere di affidare alcuni di tali beni ad un Centro zonale della branca.

Il Centro della branca si prende cura della comunione dei beni che si attua in seno alla branca stessa e con l'Opera: con voto collegiale approva i bilanci annuali, di previsione e consuntivi, e li presenta al Centro dell'Opera per le deliberazioni previste dagli statuti generali.

Cap. II - LE ZONE DELLA BRANCA. I NUCLEI SACERDOTALI

 

Art. 26 - Istituzione e costituzione delle zone. La branca ha delle ripartizioni territoriali chiamate «zone», le quali hanno lo stesso ambito di ciascuna zona dell'Opera. Una zona è istituita per decisione del corresponsabile centrale, udito il Consiglio. Si considera costituita una zona già istituita quando in essa siano presenti almeno tre nuclei di volontari.

 

Art. 27 - Il responsabile di zona. Ogni zona della branca è affidata ad un responsabile, nominato tra i presbiteri membri dal corresponsabile centrale, d'intesa col delegato di zona dell'Opera. Per la nomina si terrà conto anche delle indicazioni dei responsabili di nucleo della zona. Rimane in carica tre anni e può essere riconfermato. Per seri motivi può essere sostituito anche prima della scadenza del triennio.

Egli deve collaborare, in unità col Centro della branca, affinché lo spirito dell'Opera informi ogni espressione della vita dei membri della branca nella zona, nell'osservanza degli statuti generali e di questo regolamento.

Come componente del consiglio zonale dell'Opera, egli collabora pienamente col delegato di zona dell'Opera in ordine alla partecipazione dei membri della branca al raggiungimento dei fini unitari dell'Opera stessa.

Affinché sia sempre viva l'unità con tutta l'Opera, il responsabile di zona riferisce periodicamente, al corresponsabile centrale della branca e al delegato dell'Opera in zona, sulla vita dei volontari e dei nuclei.

 

Art. 28 - Il Centro di zona. Con la dizione « Centro di zona », si intende il responsabile zonale insieme ai consiglieri zonali. Questi devono essere presbiteri volontari, in numero di almeno tre, e sono no minati dal responsabile di zona col consenso del delegato di zona dell'Opera. La loro funzione è normalmente consultiva, salvo per gli atti per i quali questo regolamento richiede il consenso del consiglio o una deliberazione collegiale. E sempre richiesto il consenso dei consîglieri per gli atti di rilievo in ordine all'uso e all'amministrazione di beni dell'Opera che il Centro della branca ha affidato al Centro di zona.

 

Art. 29 - In comunione col Centro della branca, il Centro di zona promuove in zona, per responsabili di nucleo, per volontari e aderenti, incontri analoghi a quelli di cui all'art. 24, nonché riunioni e incontri del Movimento sacerdotale.

 

Art. 30 - Istituzione e costituzione dei nuclei sacerdotali. L’istituzione dei nuclei dei volontari spetta al responsabile zonale, che ne dà comunicazione al delegato di zona dell'Opera e al corresponsabile centrale. Un nucleo istituito si intende costituito se è composto di almeno tre membri.

Ogni nucleo ha un presbitero volontario come responsabile, nominato dal responsabile di zona, d'intesa col delegato di zona dell'Opera. I componenti del nucleo si radunano tra loro almeno quindicinalmente.

 

 

Parte quinta

 

USCITA DALLA BRANCA. DIMISSIONI

 

Cap. unico

 

Art. 31 - Nel periodo di preparazione, i candidati possono cessare dal loro impegno nella branca, dandone comunicazione al responsabile di zona, il quale ne informa il corresponsabile centrale.

I membri che vogliono lasciare la branca, per seri motivi di coscienza, devono comunicare il loro intendimento al responsabile di zona. Questi provvede a che siano vagliate le motivazioni attraverso un fraterno dialogo. Spetta al responsabile di zona, col consenso del suo Consiglio, accogliere la richiesta.

Chi lascia la branca non ha diritti da far valere in ordine a ciò che egli ha dato all'Opera: tuttavia il responsabile di zona cercherà che siano risolte in spirito di carità le eventuali questioni pendenti.

 

Art. 32 - Nel caso che un membro manifesti travi inosservanze agli impegni assunti e vi persista, malgrado i richiami ed i fraterni aiuti offertigli, il Centro di zona, dopo accurata indagine e dopo aver dato ampia possibilità di chiarificazione e di difesa, può escluderlo, con atto collegiale, dalla branca stessa. Il provvedimento diverrà esecutivo dopo la ratifica del Centro della branca. L’escluso non ha diritto di rivendicare alcunché in campo economico: sarà però cura della branca di salvare i rapporti di carità, aiutandolo anche materialmente, secondo le possibilità, nelle sue necessità reali.

 

 

Parte sesta

 

NORME DI RACCORDO

 

Cap. unico

 

Art. 33 - Per le iniziative che sono svolte in collaborazione con la branca dei presbiteri e dei diaconi permanenti focolarini e/o con la branca dei gens, il responsabile centrale ne coordinerà lo svolgimento.

 

Art. 34 - Alla branca è particolarmente affidata la cura del Movimento sacerdotale, ossia di tutti i sacerdoti e diaconi permanenti diocesani che aderiscono spiritualmente all'Opera di Maria e desiderano partecipare a sue attività senza assumere particolari impegni, o che semplicemente simpatizzano per essa.