OPERA DI MARIA
(Movimento dei
Focolari)
REGOLAMENTO
DELLA BRANCA DEI PRESBITERI
E DEI DIACONI
PERMANENTI VOLONTARI
LA PREMESSA DI
OGNI ALTRA REGOLA
« La mutua e
continua carità, che rende possibile l'unità e porta la presenza di Gesù nella
collettività,
è per le
persone che fanno parte dell'Opera di Maria la base della loro vita in ogni suo
aspetto:
CONFIGURAZIONE
SPIRITUALE DEI PRESBITERI E DIACONI PERMANENTI VOLONTARI
Cap.
unico
Art.
1 - I presbiteri e diaconi permanenti volontari faranno propria con tutto il
loro impegno la spiritualità dell'unità, tipica dell'Opera di Maria, delineata
negli statuti Generali dell'Opera stessa ', consci che essa è fiorita dalla
preghiera sacerdotale rivolta da Gesù al Padre prima di morire (Gv 17).
Per
questo s'impegneranno anzitutto a realizzare in loro stessi la più profonda
unità con Gesù attraverso l'abbraccio di Gesù crocifisso e abbandonato
ravvisato nelle prove della vita e nella fatica che comportano le virtù.
Coscienti
che Gesù ha dato il suo comandamento nuovo (Gv 13, 34) perché sia praticato
anzitutto dagli apostoli, si proporranno d'esser fra di loro la realizzazione
vivente di esso, attuando con ciò quell'unità che porta la presenza di Gesù
dove due o tre sono riuniti nel suo nome (cf. Mt 18, 20).
Si
faranno promotori dello spirito evangelico dell'unità fra i loro fedeli e fra
quante persone incontreranno, aperti sempre al dialogo con tutti gli uomini di
qualsiasi religione e cultura, contribuendo così a realizzare il fine specifico
di tutta l'Opera.
Si
dedicheranno come loro compito specifico, quali animatori principali del
Movimento sacerdotale, ad illuminare e rinnovare con lo spirito dell'unità le
strutture della Chiesa.
Sentiranno
in modo speciale la necessità imprescindibile d'essere sempre salda mente uniti
al loro Vescovo e al Santo Padre, garante dell'unità della Chiesa.
Nutriranno
un amore tutto particolare per Maria santissima, regina e capo dell'Opera di
Maria, consapevoli che essa è il dono prezioso che Dio ha fatto all'umanità e prima
di tatto ai sacerdoti (cf. Gv 19, 27).
LA
BRANCA E I SUOI MEMBRI
Cap.
unico - NATURA, FINE, SPIRITO, COMPOSIZIONE
Art.
2 - La branca dei presbiteri e dei diaconi permanenti volontari fa parte
dell'Opera di Maria, ne fa propria la natura, lo spirito, il fine generale e
quello specifico. È retta dagli statuti generali dell'Opera e da questo
regolamento.
Art.
3 - Per raggiungere il fine generale - la perfezione nella carità -, i membri
della branca vogliono osservare i doveri del proprio stato e ministeriali, e
condurre la propria vita secondo gli statuti generali dell'Opera e secondo
questo regolamento.
Art.
4 - In ordine al fine specifico dell'Opera - l'unità -, i membri della branca
intendono:
a)
rendere più vitale l'unità con il Papa, con i rispettivi Vescovi e con i
confratelli nel ministero diocesano;
b)
testimoniare e suscitare, nell'esercizio dei loro compiti, lo spirito
dell'unità tra le persone loro affidate;
c)
partecipare in ogni forma possibile alle iniziative dell'Opera.
Art.
5 - Si può far parte della branca - e quindi dell'Opera - come membri o come
aderenti.
Art.
6 - I membri sono quei presbiteri o diaconi permanenti che, intendendo
realizzare i fini dell'Opera di Maria ed informare la vita personale e
l'esercizio del ministero con lo spirito dell'unità, assumono gli impegni
stabiliti negli statuti generali e in questo regolamento.
Art.
7 - Gli aderenti sono quei presbiteri o diaconi permanenti che intendono vivere
la spiritualità e contribuire ai fini dell'Opera, senza assumere impegni
particolari. Essi sono invitati a partecipare alle iniziative dell'Opera e del
Movimento sacerdotale.
ITINERARIO
DI VITA DEI PRESBITERI E DEI DIACONI VOLONTARI
Cap.
I - PREMESSE
Art.
8 - Quello che è detto in questo regolamento circa i presbiteri volontari, si
applica in tutto quanto possibile anche ai diaconi permanenti volontari.
Art.
9 - I presbiteri volontari, partecipando all'esperienza spirituale dell'Opera,
si impegnano ad approfondirla e ad estenderla soprattutto nell'ambito delle
strutture ecclesiali, favorendo in particolare l'unità di tutti i membri del
clero col proprio Ordinario e tra loro.
Art.
10 - Ogni membro fa parte di un nucleo sacerdotale (cf. art. 30).
In
esso i presbiteri e i diaconi volontari si riuniscono per verificare se il loro
reciproco amore è una realtà costante, per incoraggiarsi vicendevolmente nella
via della santità comunitaria che hanno abbracciato, per alimentarsi al carisma
dell'unità, per stabilire e ristabilire sempre la presenza di Gesù in mezzo a
loro, che deve essere posta a base del ministero e di ogni azione.
Sotto
la guida del responsabile di nucleo i presbiteri e i diaconi volontari non
mancheranno di mettere in atto l'« ora della verità» col praticare, per
l'edificazione comune, la correzione fraterna e con l'evidenziare gli aspetti
positivi che ognuno riscontra negli altri.
I
presbiteri e i diaconi volontari, convenendo nel nucleo, si aggiorneranno
reciprocamente sugli sviluppi della loro branca e dell'Opera per rinsaldare lo
spirito di famiglia fra tutti.
Art.
11 - Coloro che desiderano divenire presbiteri volontari devono fare domanda al
responsabile di zona della branca, al quale spetta di ammetterli al periodo di
preparazione.
Durante
tale periodo, della durata di due anni, a cura dei vari responsabili della
branca e in particolare del responsabile di zona, il candidato verrà introdotto
nella spiritualità e negli aspetti concreti della vita di comunione dell'Opera
e in specie della branca.
Il
periodo di preparazione può essere prolungato di un altro anno, per ragionevoli
motivi, dal responsabile di zona della branca.
Art.
12 - Concluso il periodo di preparazione, il candidato verrà esaminato da
incaricati del corresponsabile centrale, i quali ne riferiranno per scritto a
lui. Il corresponsabile centrale, tenuto conto del parere di chi ne ha curato
la formazione e del delegato di zona dell'Opera, col consenso del Consiglio
centrale, ammette o non ammette il candidato quale membro della branca.
Art.
13 - Il candidato ammesso esprime con una dichiarazione scritta il suo impegno
a vivere come volontario secondo gli statuti generali dell'Opera e questo
regolamento.
Art.
14 - Circa gli aspetti della loro vita di comunione, i presbiteri volontari si
uniformano a quanto descritto e stabilito dagli statuti generali dell'Opera.
Vale poi per essi in particolare il contenuto degli articoli di questo
capitolo.
Art.
15 - Comunione dei veni. I volontari donano, periodicamente, il superfluo
personale, calcolato liberamente secondo lo spirito di povertà e le necessità
dei fratelli, particolarmente di quelli con i quali condividono lo spirito
dell'Opera.
Art.
16 - Testimonianza. e irradiazione. I volontari, nel dedicarsi con
sollecitudine alle iniziative apostoliche diocesane, cercheranno che esse siano
sempre espressione della più profonda unità spirituale, prima che operativa,
con l'Ordinario, con gli altri volontari e con i confratelli della diocesi.
L'unità
fra loro e nei loro nuclei sarà la prima potente fonte di irradiazione di luce
evangelica.
Promuovono
un vasto Movimento sacerdotale, con riunioni di aderenti e di altri membri del
clero a seconda degli incarichi e degli ambienti operativi (seminari,
parrocchie, catechesi, ecc.), in modo da contribuire a che le strutture
ecclesiali siano ravvivate dallo spirito e dall'esperienza dell'unità.
Partecipano,
in quanto possibile, alle iniziative apostoliche dell'Opera, collaborando con le
altre componenti di essa.
Art.
.17 - Tensione alla santità e vita di preghiera. I volontari vogliono vivere la
spiritualità dell'Opera come via personale e comunitaria di santità.
Sull'esempio
di Gesù che si ritirava spesso a pregare, essi daranno importanza primaria alla
celebrazione della Santa Messa, alla recita dell'ufficio divino e alla
meditazione quotidiana, nonché alle altre pratiche di pietà prescritte o
raccomandate dalla Chiesa.
Art.
18 - Opere di misericordia e suffragi. I volontari si impegnano ad esercitare
verso gli altri membri e gli aderenti, così come verso tutti i membri del clero
della diocesi, le opere di misericordia che vedono necessarie e che sono loro
possibili, cosicché anche per queste la carità reciproca sia concretamente viva
con i fratelli.
Per
i membri defunti della branca e per i membri defunti del clero della propria
diocesi, i membri offrono preghiere e suffragi, consci che coi fratelli morti
nella pace di Cristo è consolidata la comunicazione dei beni spirituali (cf. LG
49).
Art.
19 - Casa e ospitalità. I volontari praticano l'ospitalità, specialmente tra
loro, con la gioia di poter amare in ogni fratello Gesù: offrono una casa che
sia accogliente e sobria, in modo che ciascuno possa trovarsi a suo agio. In
particolare mettono la casa a disposizione per i raduni di nucleo.
Art.
20 - Sapienza e studio. I volontari cercano di essere competenti e aggiornati
negli studi che riguardano il loro specifico compito, senza lasciarsi fuorviare
da vaghe dottrine, ma anzi rimanendo sempre in piena fedeltà all'insegnamento
della Chiesa. Mirano soprattutto a possedere la sapienza cristiana, in modo che
ogni altra conoscenza serva ad un più illuminato amore per Dio e per il
prossimo. Partecipano, e collaborano in quanto possibile, agli approfondimenti
ed aggiornamenti culturali che l'Opera di Maria promuove in ordine ai suoi
scopi specifici.
Art.
21 - Unità e comunicazione. Per essere un cuor solo e un'anima sola,con tutte
le persone che fanno parte dell'Opera, i volontari approfondiscono la
conoscenza delle altre componenti di essa; si tengono aggiornati sulla vita e
sull'attività dell'Opera in tutto il mondo, e specificamente su ciò che
riguarda la branca, così da essere sempre, per quanto possibile, espressione
della realtà unitaria dell'Opera.
Essi
comunicano, in seno al nucleo di cui fanno parte, come si svolge il loro
impegno di volontari, affinché l'unità sia rafforzata e la presenza di Gesù sia
toro di luce per una costante revisione di vita. Per assicurare la pienezza
della comunione e la verifica della vita all'interno della branca, ogni
responsabile di nucleo provvede a dare periodica relazione al responsabile di
zona, e questi al delegato dell'Opera in zona s e al corresponsabile centrale.
Art.
22 - Responsabile centrale della branca è il responsabile centrale dei
presbiteri e diaconi focolarini. Egli rappresenta, nel Centro dell'Opera, anche
la branca dei presbiteri e diaconi volontari.
Il
responsabile centrale è coadiuvato da un corresponsabile, nominato dalla
Presidente, che fa parte del Centro di coordinamento dell'Opera.
Al
corresponsabile centrale è affidata l'attuazione pratica delle norme contenute
in questo regolamento, che effettuerà sempre in perfetta unità col responsabile
centrale, cui darà periodica relazione.
Il
corresponsabile centrale fa pure parte del Consiglio centrale della branca dei
presbiteri e diaconi focolarini.
Il
responsabile centrale e il corresponsabile durano in carica sei anni, salvo
quanto stabilito nell'art. 86 degli statuti generali. Possono essere
rinominati.
Compito
principale del corresponsabile centrale è curare che lo spirito dell'Opera di
Maria informi ogni espressione di vita della branca e dei suoi membri,
nell'osservanza degli statuti generali dell'Opera e di questo regolamento.
Spetta
al corresponsabile centrale, oltre quanto stabilito in altri articoli di questo
regolamento, mantenere rapporti costanti con i responsabili di zona, dare loro
indirizzi e direttive, coordinare i rapporti fra le zone, presentare alla
Presidente dell'Opera relazioni periodiche sulla vita della branca.
Art.
23 - I consiglieri centrali. Il corresponsabile centrale è coadiuvato da un
Consiglio di almeno tre presbiteri, nominati col consenso della Presidente e
del Copresidente dell'Opera. Essi durano in carica sei anni e decadono nei casi
contemplati dagli artt. 86 e 104b degli statuti generali.
Il
Consiglio ha normalmente funzioni consultive, salvo per gli atti per i quali
questo regolamento richiede il consenso o una deliberazione collegiale.
Il
corresponsabile centrale attribuisce ai consiglieri centrali gli incarichi
relativi agli aspetti della vita di comunione dei membri e la cura particolare
di singole zone o di gruppi di zone. In ordine a tali incarichi i consiglieri
non hanno autorità personale sulla branca.
Con
la dizione « Centro della branca » o «Centro internazionale » si intende il
responsabile centrale, il corresponsabile centrale insieme ai consiglieri
centrali.
Art.
24 - Per la crescita personale e comunitaria dei membri, e per l'armonioso
sviluppo della branca, il Centro di essa promuove, anche a livello interzonale,
incontri (di formazione, ritiri spirituali, aggiornamenti) per responsabili di
zona e di nucleo, per membri, per aderenti. Promuove inoltre incontri, riunioni
e congressi del Movimento sacerdotale.
Art.
25 - Il Centro della branca si prende cura di quei beni dell'Opera che abbia
ricevuto in amministrazione ed uso.
Il
corresponsabile centrale, udito il suo Consiglio, può decidere di affidare
alcuni di tali beni ad un Centro zonale della branca.
Il
Centro della branca si prende cura della comunione dei beni che si attua in
seno alla branca stessa e con l'Opera: con voto collegiale approva i bilanci
annuali, di previsione e consuntivi, e li presenta al Centro dell'Opera per le
deliberazioni previste dagli statuti generali.
Art.
26 - Istituzione e costituzione delle zone. La branca ha delle ripartizioni territoriali
chiamate «zone», le quali hanno lo stesso ambito di ciascuna zona dell'Opera.
Una zona è istituita per decisione del corresponsabile centrale, udito il
Consiglio. Si considera costituita una zona già istituita quando in essa siano
presenti almeno tre nuclei di volontari.
Art.
27 - Il responsabile di zona. Ogni zona della branca è affidata ad un
responsabile, nominato tra i presbiteri membri dal corresponsabile centrale,
d'intesa col delegato di zona dell'Opera. Per la nomina si terrà conto anche
delle indicazioni dei responsabili di nucleo della zona. Rimane in carica tre
anni e può essere riconfermato. Per seri motivi può essere sostituito anche
prima della scadenza del triennio.
Egli
deve collaborare, in unità col Centro della branca, affinché lo spirito
dell'Opera informi ogni espressione della vita dei membri della branca nella
zona, nell'osservanza degli statuti generali e di questo regolamento.
Come
componente del consiglio zonale dell'Opera, egli collabora pienamente col
delegato di zona dell'Opera in ordine alla partecipazione dei membri della
branca al raggiungimento dei fini unitari dell'Opera stessa.
Affinché
sia sempre viva l'unità con tutta l'Opera, il responsabile di zona riferisce
periodicamente, al corresponsabile centrale della branca e al delegato
dell'Opera in zona, sulla vita dei volontari e dei nuclei.
Art.
28 - Il Centro di zona. Con la dizione « Centro di zona », si intende il
responsabile zonale insieme ai consiglieri zonali. Questi devono essere
presbiteri volontari, in numero di almeno tre, e sono no minati dal
responsabile di zona col consenso del delegato di zona dell'Opera. La loro
funzione è normalmente consultiva, salvo per gli atti per i quali questo
regolamento richiede il consenso del consiglio o una deliberazione collegiale.
E sempre richiesto il consenso dei consîglieri per gli atti di rilievo in
ordine all'uso e all'amministrazione di beni dell'Opera che il Centro della
branca ha affidato al Centro di zona.
Art.
29 - In comunione col Centro della branca, il Centro di zona promuove in zona,
per responsabili di nucleo, per volontari e aderenti, incontri analoghi a
quelli di cui all'art. 24, nonché riunioni e incontri del Movimento
sacerdotale.
Art.
30 - Istituzione e costituzione dei nuclei sacerdotali. L’istituzione dei
nuclei dei volontari spetta al responsabile zonale, che ne dà comunicazione al
delegato di zona dell'Opera e al corresponsabile centrale. Un nucleo istituito
si intende costituito se è composto di almeno tre membri.
Ogni
nucleo ha un presbitero volontario come responsabile, nominato dal responsabile
di zona, d'intesa col delegato di zona dell'Opera. I componenti del nucleo si
radunano tra loro almeno quindicinalmente.
Art.
31 - Nel periodo di preparazione, i candidati possono cessare dal loro impegno
nella branca, dandone comunicazione al responsabile di zona, il quale ne
informa il corresponsabile centrale.
I
membri che vogliono lasciare la branca, per seri motivi di coscienza, devono
comunicare il loro intendimento al responsabile di zona. Questi provvede a che
siano vagliate le motivazioni attraverso un fraterno dialogo. Spetta al
responsabile di zona, col consenso del suo Consiglio, accogliere la richiesta.
Chi
lascia la branca non ha diritti da far valere in ordine a ciò che egli ha dato
all'Opera: tuttavia il responsabile di zona cercherà che siano risolte in
spirito di carità le eventuali questioni pendenti.
Art.
32 - Nel caso che un membro manifesti travi inosservanze agli impegni assunti e
vi persista, malgrado i richiami ed i fraterni aiuti offertigli, il Centro di
zona, dopo accurata indagine e dopo aver dato ampia possibilità di
chiarificazione e di difesa, può escluderlo, con atto collegiale, dalla branca
stessa. Il provvedimento diverrà esecutivo dopo la ratifica del Centro della
branca. L’escluso non ha diritto di rivendicare alcunché in campo economico:
sarà però cura della branca di salvare i rapporti di carità, aiutandolo anche
materialmente, secondo le possibilità, nelle sue necessità reali.
Art.
33 - Per le iniziative che sono svolte in collaborazione con la branca dei
presbiteri e dei diaconi permanenti focolarini e/o con la branca dei gens, il
responsabile centrale ne coordinerà lo svolgimento.
Art.
34 - Alla branca è particolarmente affidata la cura del Movimento sacerdotale,
ossia di tutti i sacerdoti e diaconi permanenti diocesani che aderiscono
spiritualmente all'Opera di Maria e desiderano partecipare a sue attività senza
assumere particolari impegni, o che semplicemente simpatizzano per essa.