STATUTI
GENERALI DELL'OPERA DI MARIA
LA PREMESSA DI OGNI ALTRA
REGOLA
«La mutua e continua carità, che rende possibile l'unita e porta la presenza di Gesù nella collettività, è per le persone che fanno parte dell'Opera di Maria la base della loro vita in ogni suo aspetto: e la norma delle norme, la premessa di ogni altra regola».
Parte
prima
NATURA,
FINE, SPIRITO
Cap. I – NATURA
Art. 1 - L'Opera di Maria e una associazione
di fedeli privata, universale, di diritto pontificio, dotata di
personalità giuridica, a norma dei cann. 298-311
e 321-329, costituita secondo le norme
della Chiesa cattolica e di questi
statuti generali approvati dalla Santa
Sede.
Questi statuti contengono le norme di vita e
di governo per tutte le persone che fanno parte dell'Opera, senza pregiudizio delle norme poste nei regolamenti delle
diramazioni.
Art. 2 - L'Opera di Maria porta questo nome perché la sua tipica
spiritualità, la sua fisionomia ecclesiale,
la varietà della sua composizione, la
sua diffusione universale, i suoi rapporti
di collaborazione e amicizia con
cristiani di diverse Chiese e
comunità ecclesiali, persone di varie
fedi e di buona volontà, e la sua presidenza laica e femminile, dimostrano il particolare legame di essa
con Maria santissima, madre di Cristo
e di ogni uomo, della quale desidera
essere - per quanto e possibile -
una presenza sulla terra e quasi una continuazione.
Art. 3 - L'Opera di Maria, perché orientata
al rinnovamento dei singoli, della Chiesa
e della società, per la varietà e universalità delle persone che la compongono, per le sue finalità, per i suoi aspetti e
per le opere che intraprende, rispecchia - in certo modo - i lineamenti
della Chiesa, quale figlia con il
profilo di sua madre.
Art. 4 - L'Opera di Maria, per il particolare legame con Maria santissima e per la sua somiglianza con la
Chiesa, concorre al ristabilimento dell'unita
tra tutti i cristiani e ad orientare
a Cristo l'intera umanità.
La sua nota specifica e, infatti, l'unita, che ne
impronta lo spirito, i fini, la struttura e il governo.
Cap.
II - FINE
Fine generale
Art. 5 - Fine generale dell'Opera
di Maria e la perfezione della carità, da
raggiungere vivendo la spiritualità
evangelica dell'Opera nei suoi punti
fondamentali e vari aspetti, quali sono espressi in questi statuti e nei regolamenti delle sezioni, delle branche e dei movimenti.
Fine specifico
Art. 6 -
L'Opera di Maria, nella fedeltà alla esperienza dello Spirito che
ne ha guidato la fondazione e lo sviluppo, cerca continuamente di
meritare, nella sua vita interna, il dono dell'unita, secondo la preghiera di Gesù al Padre: «Che tutti siano
uno» (Gv 17, 21).
Su
questa base l'Opera:
-
si impegna anzitutto ad operare per una sempre più profonda
unita tra i fedeli della Chiesa cattolica;
-
ed anche a stabilire con gli altri fratelli
cristiani rapporti di comunione fraterna e di comune testimonianza,
in tutti i modi possibili, in vista del ristabilimento della piena unita.
L'Opera mira inoltre:
-
a
conseguire, attraverso il dialogo ed
attività di comune interesse con persone di altre religioni, l'unione in
Dio, più profonda possibile, tra tutti i credenti, come via per far loro
conoscere Cristo;
-
a
dialogare con le persone di buona volontà e ad operare insieme a loro per finalità comuni, così da rafforzare la fraternità universale su tutta la terra ed aprire il loro cuore a Cristo.
Cap. III - SPIRITO
Art. 7 - L'Opera di Maria si pone sotto la particolare protezione di Maria santissima, venerata in tutte le sue splendide prerogative, imitata come modello a cui tutti coloro che compongono l'Opera vogliono conformarsi, amata come loro madre, madre della Chiesa e di ogni uomo, e invocata come madre dell'unità.
Art. 8 - Le persone che fanno parte dell'Opera
di Maria intendono camminare per la via della carità cristiana, secondo
la loro spiritualità evangelica, in unita col magistero della
Chiesa, imitando i santi nel compiere, come essi
hanno fatto, la volontà di Dio su di loro.
-
Si applicano perciò ad amare con tutto il
cuore, la mente e le forze Dio-Amore, che scelgono come ideale della
loro vita (cf. Mt 22, 37 e 1 Gv 4,8.16-18).
-
Per amare Dio-Amore fanno
propria la sua volontà (cf. Mt 7, 21).
-
Per adempiere la sua volontà
s'impegnano
particolarmente ad amare ogni prossimo (cf. Mt 22,
36-40; Mc 12,28-31).
-
Avendo in cuore la carità verso tutti, si sforzano di
attuare il più perfettamente possibile tra loro il «comandamento nuovo» di Gesù:
«Questo e il mio comandamento: che vi amiate
gli uni gli altri, come io ho amato voi»
(Gv 15, 12) e di realizzarlo anche con gli altri.
-
Mediante la carità reciproca mirano a che si
attui tra loro, il più perfettamente possibile, l'unita chiesta da Gesù al Padre nel suo testamento:
«Come tu, Padre, sei in me ed io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola» (Gv
17,21).
-
Nel tendere a questa unita, cercano di
mantenere sempre viva la presenza di Gesù in mezzo a loro, secondo la
sua promessa: «Dove sono due o tre
riuniti nel mio nome, io sono in mezzo
a loro» (Mt 18, 20). La mutua e
continua carità, che rende possibile
l'unita e porta la presenza di Gesù nella collettività, e per le persone che fanno parte dell'Opera di Maria la base della loro vita in ogni
suo aspetto: e la norma delle norme, la
premessa di ogni altra regola.
-
Nel loro impegno per attuare l'unita amano
con predilezione e cercano di vivere in se stesse Gesù crocifisso che, nel culmine della sua passione, gridando: «Dio mio, Dio mio, perché
mi hai abbandonato?» (Mc 15, 34;
Mt
27, 46) s'e fatto artefice e via
dell'unita degli uomini con Dio e tra loro.
L'amore a Gesù crocifisso e abbandonato - divino
modello per coloro che desiderano
cooperare all'unita degli uomini con Dio e tra loro - porta le persone
che fanno parte dell'Opera a quel distacco esteriore, e soprattutto interiore, che e
necessario per realizzare ogni unita
soprannaturale. Le spinge inoltre a prodigarsi in favore di chiunque ricorda nella propria situazione personale il suo doloroso
abbandono, come le persone deluse, disperate, tradite, nell'errore, peccatrici,
lontane da Dio, orfane, separate, ecc.
Le porta a superare ogni
possibile disunita in seno all'Opera e alla Chiesa
cattolica; a lavorare perché sia risanata ogni separazione fra i cristiani.
Le orienta a colmare nei credenti di altre religioni il vuoto della conoscenza
del Dio di Gesù Cristo;
le spinge a dedicarsi in modo speciale ai brani di umanità più lontana da Dio perché secolarizzata, atea,
ecc.
-
Per incrementare l'unita con Gesù e tra
loro, le persone che fanno parte dell'Opera si impegnano a raggiungere
una sempre più profonda somiglianza con Lui: ad acquistare il suo modo di pensare, di
volere, di amare, evangelizzandosi, cioè alimentandosi
quotidianamente della Parola di Dio,
mettendola in pratica e comunicandosi
reciprocamente le esperienze per
l'edificazione comune.
-
Per vivere il loro ideale d'unita si alimentano
il più frequentemente possibile di Gesù Eucaristia, che, vincolo
d'unita, le unisce a Dio e tra loro, anzi le trasforma in Cristo, le fa suo corpo.
-
Avendo
riscontrato nelle tappe fondamentali della
vita della Madre di Dio le tappe ideali della loro ascesa a Dio - sì
da chiamare la via della carità, che
percorrono, anche «Via Mariae» -, imitano
Maria.
In particolare cercano di
imitare Maria madre di Gesù impegnandosi a generare e ravvivare
sempre la presenza mistica di Cristo in ogni piccola
o grande comunità. Guardando poi a Maria desolata nel suo
dolorosissimo distacco dal Figlio Gesù per accogliere, come madre, tutti gli uomini in
Giovanni, vedono in essa colei che ha saputo imitare, meglio di ogni altro, Gesù crocifisso e abbandonato; ammirano in lei la
pratica perfetta della carità e di tutte le altre virtù di cui la carità e madre e regina. Cercano di vivere il più perfettamente possibile la realtà del Corpo mistico, di essere dovunque Chiesa viva per l'amore reciproco sempre rinnovato e per l'inserimento sempre più
pieno nella Chiesa, attraverso la più
profonda, filiale e sentita unita con
il Papa e con i Vescovi, successori
degli Apostoli. Hanno una particolare
devozione allo Spirito Santo, Spirito
d'Amore, Anima della Chiesa, divina
Atmosfera in cui vuol vivere l'Opera
di Maria.
-
Cercano
di meritare la pienezza dei suoi doni e si
sforzano di ascoltare sempre la sua
Voce interiore per costruire e
sviluppare l'Opera secondo i suoi
piani
Parte
seconda
STRUTTURA E COMPOSIZIONE
Art. 9 - Gli organi del governo generale dell'Opera sono l'Assemblea generale e il
Centro dell'Opera (cf. art. 72).
Art. 10
- L'Opera di Maria e
articolata in zone, ciascuna delle quali e formata dall'Opera presente in un determinato territorio.
Ogni zona e istituita a norma dell'art. 105 ed
ha propri organi direttivi che dipendono dal Centro dell'Opera (cf. artt.
78 e 107-111).
Art. 11 - L'Opera di Maria ha due sezioni,
e cioè due strutture portanti composte dai focolari maschili e
femminili che
costituiscono, rispettivamente, la `Sezione dei
focolarini e la `Sezione
delle focolarine.
Fanno parte delle due sezioni, rispettivamente:
i focolari a vita comune e i focolarini coniugati, le focolarine a vita
comune e le focolarine coniugate. Tali sezioni sono rette, oltre
che da questi statuti generali, anche dai loro propri
regolamenti.
Art. 12
- Sono parte integrante
dell'unico organismo
dell'Opera anche le branche e i movimenti 2,
di cui agli artt. 117-128. Essi sono formati da persone che compongono l'Opera di Maria, con diverso grado di appartenenza all'Opera e quindi
con diritti e doveri diversificati.
Art. 13 - Le
branche dell'Opera di Maria sono quelle dei `Vescovi amici ; dei `sacerdoti e diaconi diocesani focolari e dei `sacerdoti e diaconi diocesani volontari;
quelle dei `volontari e delle `volontarie;
quelle dei 'gen', delle 'gen' e dei 'gens' 5; quella
maschile e quella femminile di membri di
istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica.
I movimenti costituiti dell'Opera di Maria sono: il
`movimento famiglie nuove; il `movimento umanità nuova; il 'movimento
giovani per un mondo unito; il `movimento ragazzi per l'unita'; il
'movimento parrocchiale.
Art. 14 - Le sezioni, le branche e i movimenti
che compongono l'Opera di Maria hanno propri regolamenti approvati
dall'Assemblea generale dell'Opera. Con la dizione `diramazioni
dell'Opera' in questi statuti si intendono le sezioni, le branche ed i movimenti.
Art. 15 - Si può
far parte dell'Opera di Maria nei seguenti modi:
-
i cristiani cattolici possono farne parte in
qualita di `membri o di `aderenti' (cf. artt. 16 e 17);
-
i cristiani di altre Chiese e comunità
ecclesiali possono farne parte in qualita di `aggregati' (cf. art. 18);
-
i fedeli di religioni non cristiane e le persone di buona volontà che
non hanno una fede religiosa possono aderire
all'Opera di Maria in qualita di
`collaboratori' (cf. artt. 19 e 20).
Art. 16
- Sono `membri' i cristiani
cattolici che fanno parte di una delle diramazioni
dell'Opera, ne attuano i fini e ne vivono lo spirito, assumendo
particolari impegni nelle forme adeguate alle loro vocazioni; questi impegni
sono indicati nei regolamenti particolari
delle sezioni, delle branche e dei
movimenti.
Tali regolamenti stabiliscono pure le norme
sulla ammissione e sulle dimissioni dei membri.
Art. 17
- Sono `aderenti' i cristiani
cattolici che,
pur non assumendo particolari impegni,
desiderano in qualche modo far parte
dell'Opera o di una sua diramazione,
condividerne lo spirito, i fini e
partecipare a sue attività.
Art.
18 - Sono `aggregati' i cristiani di altre Chiese e
comunità ecclesiali che desiderano far parte
dell'Opera di Maria o di una sua
diramazione. In questi statuti (cf. artt. 129-134) e nei regolamenti
delle diramazioni sono indicate particolari
linee di comportamento per gli
`aggregati', osservate le norme della Chiesa sull'azione ecumenica.
Art. 19 - Per i
fedeli di altre religioni che desiderano aderire all'Opera di Maria, questi statuti e i
regolamenti delle diramazioni contengono norme speciali (cf. anche art. 135).
Art. 20 - In
relazione al dialogo con persone di buona volontà, che non hanno una
fede religiosa ma desiderano in qualche modo aderire all'Opera di Maria, sono stabilite apposite norme in questi statuti e nei regolamenti delle diramazioni (cf. anche art. 136).
Parte
terza
ASPETTI CONCRETI DELLA VITA DELL'OPERA
Art. 21 - Lo spirito dell'Opera di Maria, che e carità, si manifesta e
si esprime nei molteplici aspetti concreti
della vita dell'Opera e delle persone
che ne fanno parte. Questi statuti
generali contengono, a proposito degli aspetti concreti, le idee e le norme fondamentali che ciascuna persona che
fa parte dell'Opera farà proprie come base
per attuare quanto previsto nei
regolamenti della diramazione a cui
appartiene.
Cap. I - DELLA COMUNIONE DEI BENI, DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
Art. 22 - Poiché il comandamento nuovo sta
alla base della vita delle persone che fanno
parte dell'Opera di Maria (cf. art. 8), si pratica fra tutti, in maniere diversificate a seconda delle varie vocazioni,
la comunione dei beni, ispirandosi alle prime
comunità cristiane delle quali e scritto: «La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuor solo e un'anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune» (At
4, 32).
Art.
23 - Le
persone che fanno parte dell'Opera si affidano alla Provvidenza di Dio,
che da il necessario a coloro che cercano il suo regno. Esse si impegnano,
infatti, ad attuare le parole di Gesù che affermano: «Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro?» (Mt 6, 26). «...Non
affannatevi dunque dicendo: Che cosa
mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa
indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste
cose vi saranno date in aggiunta» (Mt 6,
31-33).
Art. 24 - Guardando Gesù, Maria e Giuseppe, membri della famiglia di Nazareth, modello del focolare e dell'Opera di Maria, che nella loro vita
hanno lavorato, esse hanno un alto
concetto del lavoro, che adempiono
come volontà di Dio e come servizio a Gesù nella collettività. Con esso
provvedono alle loro necessita e a quelle dell'Opera. Si sforzano di compierlo bene e di migliorarlo, mettendo a frutto i propri talenti. Cercano di svolgerlo sempre con distacco spirituale, ricordando le parole di Gesù: «Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, (...)
o campi, per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredita la vita eterna» (Mt 19, 29).
Art.
25 - L'Opera
di Maria non sarà proprietaria che di quei beni mobili e immobili
che siano di uso diretto o siano necessari per attività formative, apostoliche, caritative.
Art. 26 - Il Presidente, nell'ambito di questi statuti e delle norme di
diritto comune, determina, col consenso del
Consiglio generale, quali siano i beni da acquistare, trasformare, trasferire od alienare, le
finalità dell'uso dei beni dell'Opera e le modalità della loro amministrazione;
nello stesso modo si decide circa l'accettazione di donazioni, eredita e legati.
Art. 27 - L'Opera di Maria e proprietaria di tutti i suoi beni. Il
Presidente, col consenso del Consiglio
generale, li fa intestare al Centro
dell'Opera, alle sezioni, alle branche, ai movimenti e alle zone (cf. artt. 105ss.), a seconda delle varie
finalità.
Art.
28 - Il Presidente,
col consenso del Consiglio generale, può affidare 2 singoli
beni in uso ed amministrazione ad una diramazione o ad una zona
dell'Opera.
Art. 29 - All'interno dell'Opera
ogni attività amministrativa ed economica avverrà
nella massima trasparenza, sulla base di progetti ben fondati e con l'obbligo di rendere conto, secondo quanto previsto
in questi statuti generali e nei regolamenti, e nel rispetto delle norme canoniche e civili.
Il
Presidente sarà informato periodicamente su tutte le amministrazioni dei beni dell'Opera, ed eventualmente disporrà i controlli da lui ritenuti necessari.
Nell'Opera sarà per tutti norma imprescindibile assumere impegni
di spesa soltanto nella misura delle reali possibilità.
Art. 30 - In conformità con lo spirito e
le finalità
dell'Opera, i responsabili cureranno che, nell'amministrazione dei beni dell'Opera di Maria e nella gestione delle
sue opere ed attività, siano particolarmente
tenuti presenti nella loro pienezza i
principi di giustizia e di carità che
animano la dottrina sociale della
Chiesa.
L'Opera si uniforma alle norme universali
della Chiesa in materia di beni temporali.
Art. 31 - Il Presidente, col consenso del Consiglio generale, nomina due o
più amministratori generali, con compiti di amministrazione ordinaria. Essi, secondo le
direttive del Centro dell'Opera:
a)
amministrano direttamente i beni dell'Opera
che non siano stati intestati o affidati in uso ed amministrazione ad
una diramazione o zona;
b)
registrano
e custodiscono i beni che sono frutto della
comunione all'interno dell'Opera (cf.
art. 22) e che pervengono perciò agli
organi del governo generale; e danno
esecuzione alle direttive di essi
circa la destinazione di tali beni;
c)
collaborano col Presidente e col Consiglio
generale nella supervisione e nel controllo di tutte le altre amministrazioni di beni
dell'Opera.
Gli amministratori svolgeranno i loro compiti con diligenza e
oculatezza, nel rispetto di questi statuti e
delle ulteriori norme che siano
emanate dal Centro dell'Opera (cf. art. 82).
Cap.
Il - DELL'IRRADIAZIONE E DELL'APOSTOLATO
Art. 32 - Le persone che fanno parte dell'Opera,
poiché amano, vivendo così la propria morte e risurrezione, sono come
Gesù le vuole: luce, lievito, sale, ed esplicano con ciò stesso,
anche singolarmente,
il primo apostolato.
Art.
33 - Esse hanno pero un loro tipico apostolato.
Per svolgerlo e far conoscere Cristo a molti, si propongono di rimanere
nella mutua e continua carità e di meritare il dono dell'unita. Faranno proprie perciò le parole di Gesù: «Da questo
tutti sapranno che siete miei discepoli, se
avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 35); «Come tu, Padre, sei in me e io
in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che
tu mi hai mandato» (Gv 17,
21).
Art.
34 - Illuminate poi dalle parole di
Paolo: «Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli;
mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno» (1 Cor 9,
22), cercheranno di «farsi uno» con ogni prossimo,
servendo Cristo in loro per guadagnare tutti a Cristo.
Accosteranno con l'amore cristiano tutti e di
preferenza i tiepidi, gli erranti, i lontani ecc., vedendo
particolarmente in questi il volto di Gesù abbandonato, in modo che si sentano
spinti ad accettare la verità di Cristo ed a
vivere a loro volta il suo amore sino
a realizzare l'unita.
Art.
35 - Costituiranno con ciò `cellule
d'ambiente' nelle fabbriche, nelle scuole, negli uffici, nei
caseggiati -
ovunque se ne presenti l'opportunità -,
ma specialmente
dove la fede e più insidiata, per
dare, per mezzo dell'unita in Cristo, una nuova forza alle persone, perché resistano al male e, corroborate, aiutino
a loro volta altri.
Art. 36
- Si spingeranno
inoltre, opportunamente premunite e preparate, nei luoghi
dove più domina l'errore, per far conoscere Cristo a quante più persone
possibile.
Art.
37 - Si comunicheranno nei modi
opportuni i loro contatti di apostolato, affinché
la luce di Gesù in mezzo con i fratelli e le sorelle d'ideale li renda
più fruttuosi e, se occorre, ci possa essere l'aiuto di altri.
Art.
38 - L'apostolato individuale e
collettivo delle persone dell'Opera ha la stessa estensione
del fine specifico di essa. Mira ad una unita sempre più viva all'interno della Chiesa
cattolica, per incrementare la quale si
collaborerà, anche, cordialmente, per
fini particolari, con altre istituzioni ed associazioni ecclesiali
riconosciute; e mira all'unita di tutti i cristiani.
Cerca un rapporto di carità e di
verità con i fratelli di altre religioni, ed un dialogo costruttivo con quanti non hanno una fede religiosa, perché anch'essi giungano a scoprire Cristo.
Art. 39 - Le
principali forme di apostolato dell'Opera di Maria consistono:
-
in
convegni aperti (Mariapoli di vario tipo,
Giornate di vario tipo, ecc.) nei
quali e presentata ed approfondita la
spiritualità dell'Opera in un contesto
in cui si cerca anzitutto di attuare
l'amore reciproco e di realizzare
l'unita come e possibile fra tutti i
presenti, al di sopra di ciò che li
distingue per età, sesso, stato di vita, condizione sociale ecc.;
-
in convegni nei quali le persone presenti, accomunate a
motivo del contesto sociale in cui vivono ed operano, sono aiutate a
vedere la loro vita personale, i rapporti interpersonali e le realtà
sociali alla luce dell'unita, così che tutto
sia ricapitolato in Cristo (cf. Ef 1, 10);
-
in incontri di vario genere nei quali la
Parola di Dio e la testimonianza dell'unita sono presentate a
persone da ravvivare spiritualmente, o che non hanno ancora accolto
Dio, o
riconosciuto la Chiesa.
Art. 40 - Le comunità e i gruppi di persone dell'Opera, presenti
nei vari luoghi del mondo, sono di per sé, per la mutua
carità che le lega, un mezzo efficace che irradia la luce del
Vangelo.
Art. 41 - L'Opera di Maria costituisce
anche `cittadelle di testimonianza, quasi piccole «città sul monte» (Mt 5, 14), dove membri dell'Opera vivono stabilmente. Questi bozzetti di
società in cui si vive il Vangelo - e in
particolare il comandamento nuovo come legge fondamentale - e si cura la preghiera, il lavoro, lo
studio e gli altri aspetti concreti della vita dell'Opera, sono potenti mezzi
di apostolato.
Art. 42 - L'Opera di Maria si vale, per i suoi scopi apostolici, dei più aggiornati
mezzi di comunicazione sociale, e di ogni
altro mezzo ritenuto opportuno secondo
i tempi e le circostanze, senza pero
sopravvalutarli, perché la forza della
testimonianza e dell'apostolato dei
cristiani risiede anzitutto in Cristo che,
per l'amore, vive con pienezza in loro e fra loro.
Cap. III - DELL'UNIONE CON
DIO E DELLA PREGHIERA
Art. 43 - Le persone che fanno parte dell'Opera dovranno tendere ad una unione
sempre più profonda con Dio. Per questo dovranno sforzarsi di vivere la loro vita di «risorti con Cristo» (Col 3, 1) attraverso il costante, immediato e gioioso abbraccio della croce e dell'abbandono
di Gesù ogni volta che si presentano
sotto la forma d'un qualsiasi dolore o
della fatica che comporta la pratica delle virtù cristiane.
Art. 44 - Dovranno inoltre ricordarsi che esse trovano ed incrementano la
loro unione con Dio amando e incrementando l'amore verso i fratelli, perché quanto più cresce l'amore per i fratelli, tanto
più aumenta l'amore per Dio.
Art. 45 - Nell'unione
con Dio perseguita e mantenuta - che si apre spesso nello spontaneo colloquio con
Lui - esse potranno essere uno specchio delle parole di Gesù sul dovere di pregare sempre senza stancarsi (cf. Lc 18,
1).
Art. 46 - In particolare esse saranno
fedeli alle preghiere quotidiane e riceveranno
frequentemente il perdono sacramentale
dei peccati e la santissima Eucaristia, secondo le linee indicate dai regolamenti.
Art. 47 - Essendo la forma di vita spirituale dell'Opera di Maria individuale e comunitaria insieme, le persone che fanno parte dell'Opera - poiché vivono continuamente l'una per l'altra per essere, il più possibile, perfettamente uno fra loro come il Figlio lo e col Padre
- procederanno insieme nel cammino verso la
santità.
Art.
48 - L'Opera di Maria curerà particolarmente
la formazione personale e comunitaria delle persone che la compongono con ritiri, convegni,
aggiornamenti spirituali e comunione di
esperienze, così che il suo
patrimonio spirituale sia partecipato
il più possibile a tutte le persone
dell'Opera e ciascuna di esse contribuisca a ravvivarlo e ad accrescerlo.
Cap.
IV - DELLA SALUTE, DELLA MALATTIA E
DELLA MORTE
Art. 49 - Gesù presente nelle
persone e tra le persone che fanno parte
dell'Opera di Maria e la loro vera
salute, la loro salute spirituale, sia nella integrata fisica come nella malattia e anche nella stessa morte corporale.
Art. 50 - Per
avere questa salute le persone che fanno parte dell'Opera si accosteranno il
più possibile all'Eucaristia, sacramento della carità del Signore, vincolo
d'unita con i fratelli vivi e defunti, e anche caparra della
risurrezione corporale.
Art. 51 - Per
quanto riguarda la loro salute fisica ne avranno cura con sollecitudine ma
anche con distacco, sapendo che e doveroso mantenere la salute del corpo
per servire Dio e i fratelli, ma che occorre pure essere pronti
ad accogliere, ugualmente come dono, la malattia
e la morte.
Art. 52 - Le persone dell'Opera ammalate saranno curate in ogni modo
possibile e con i mezzi a disposizione; si vedranno in loro delle ostie viventi che uniscono il loro patire a quello di Cristo, dando così il migliore contributo allo sviluppo dell'Opera e della Chiesa.
Art.
53 - Con coloro che hanno concluso l'esistenza
terrena, la famiglia dell'Opera di Maria - nell'attesa di riunirsi per sempre con essi - rimane in
continua unione di carità e di preghiera e si prende particolare cura della loro salma.
Cap. V - DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLE ABITAZIONI
Art. 54 - Per testimoniare Dio che,
bontà e verità, e anche bellezza, le persone che
fanno parte dell'Opera di Maria cercheranno di curare l'armonia del loro abbigliamento e degli ambienti in cui vivono.
Art.
55 - L'abbigliamento, pur dovendo adeguarsi alla personalità,
alla vocazione di ciascuno e all'ambiente in cui e svolto l'apostolato,
manifesterà nella sua semplicità e nel suo
decoro il loro ideale d'unita. Esso ricorderà le parole di Gesù: «Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con
tutta la sua gloria, vestiva come
uno di loro» (Mt 6,
28-29).
Art. 56 - Le case
saranno anch'esse semplici e belle, in armonia con Cristo che vive
nelle persone che fanno parte dell'Opera e fra loro. Esse saranno accoglienti
per ogni prossimo che le frequenta, in modo che nessuno vi si senta a
disagio, e adeguate agli ambienti in cui le persone dell'Opera di Maria vivono e svolgono il loro apostolato.
Art. 57 - Sotto questo aspetto, lo
spirito dell'Opera dovrà anzitutto
esprimersi e concretarsi nelle case adibite ad attività unitarie dell'Opera, come sono gli edifici al Centro dell'Opera, i Centri Mariapoli (centri di formazione e di incontri),
le case lauretane (centri direzionali per
tutta l'Opera in una zona), le
'cittadelle di testimonianza, i centri di lavoro e di studio ecc.
Cap. VI - DELLA SAPIENZA E DELLO STUDIO
Art.
58 - Le persone che fanno parte
dell'Opera cercheranno di possedere anzitutto la vera sapienza
cristiana «Nulla infatti Dio ama se non chi vive con la
sapienza» (Sap 7, 28). Per questo, abbracciando con Cristo la sua
croce e il suo abbandono, cercheranno di fare splendere nel
proprio cuore il Risorto, che irradia i doni dello Spirito.
Cercheranno
inoltre di essere unite fra loro affinché Cristo presente nell'amore reciproco possa elargire anche in mezzo a loro i doni dello Spirito.
Art. 59 - Esse dovranno avere una formazione
catechistica di base. Dovranno inoltre
possedere, continuamente aggiornata e migliorata, una formazione culturale,
teologica e professionale, adeguata al loro stato di vita e alla loro vocazione.
Art. 60 - L'Opera
di Maria provvede ad istituire corsi e scuole di formazione catechistica
e teologica per loro e, per quanto le compete, cura che esse siano anche culturalmente e professionalmente all'altezza dei loro
compiti nella Chiesa e nella società.
Art. 61 - L'Opera
di Maria promuove anche in vario modo approfondimenti ed aggiornamenti culturali in ordine
agli scopi specifici che essa persegue.
Cap. VII - DELL'UNITA E I MEZZI DI COMUNICAZIONE
Art. 62 - Nell'Opera di Maria la comunicazione
spirituale e la circolazione delle notizie
devono essere sollecite e complete,
perché, essendo tutti un solo corpo - «(...) pur essendo molti, siamo un solo
corpo in Cristo» (Rm 12, 5) - ogni cosa sia di tutti ed insieme si gioisca, si
soffra, si fatichi e si preghi per gli stessi scopi, come e più che in una
famiglia naturale.
Così le persone dell'Opera di Maria saranno espressione dell'unita
di essa, in qualsiasi parte della terra si
trovino.
Art. 63
- L'Opera procura che i mezzi di aggiornamento
siano fra i più rapidi e adeguati.
Per raggiungere tutti coloro che ne fanno
parte si vale, secondo le sue possibilità, dei più adatti mezzi
di comunicazione sociale che lo sviluppo della tecnica può
offrire.
Art. 64
- I responsabili centrali delle
diramazioni, delle segreterie per gli scopi specifici e delle
attività ed opere, daranno periodicamente relazione al Presidente
sull'andamento del settore loro affidato.
I delegati dell'Opera nelle zone (cf. artt.
107-111) faranno periodicamente delle relazioni al Presidente
riguardanti la vita dell'Opera nella zona, con le sue
diramazioni, i suoi aspetti, i suoi scopi, le sue opere ed attività.
Terranno informato il Presidente anche dei
rapporti con le Autorità ecclesiastiche locali e di ogni altro fatto o avvenimento
di rilievo.
Parte
quarta
GLI ORGANI DEL GOVERNOGENERALE
Cap. I - L'ASSEMBLEA GENERALE
Art. 65
- L'Assemblea generale dell'Opera di Maria può essere ordinaria o straordinaria.
Art.
66 - All'Assemblea generale spetta l'elezione del Presidente, del Copresidente e Vicario, dei consiglieri e delle consigliere generali di cui all'art. 73. Ad
essa spetta inoltre deliberare:
-
sulla modifica degli statuti generali dell'Opera;
-
sull'approvazione
e modifica dei regolamenti delle sezioni,
delle branche e dei movimenti;
-
sugli argomenti che, raccolti e ordinati
dal Centro dell'Opera, le siano presentati su iniziativa del Presidente, del Consiglio generale, di una sezione, branca o movimento.
Ogni partecipante all'Assemblea
può proporre che siano esaminati altri argomenti relativi alla
vita dell'Opera secondo la procedura dell'apposito
regolamento sullo svolgimento dell'Assemblea generale dell'Opera.
Art.
67 - Il Presidente
dell'Opera può convocare l'Assemblea generale straordinaria
quando ritenga, col consenso del Consiglio, che esistano motivi
tali da richiedere deliberazioni dell'Assemblea generale.
Art. 68 - L'Assemblea generale
ordinaria e convocata dal Presidente
dell'Opera sei mesi prima della
scadenza del suo mandato; nei casi di
fine anticipata dell'incarico del
Presidente, di cui agli artt. 84 e 85, l'Assemblea e convocata dal Copresidente, per una data che non vada oltre i sei mesi dalla cessazione dell'incarico del Presidente.
Art. 69 - All'Assemblea generale partecipano,
in qualita di membri dell'Opera:
-
Il Presidente, il Copresidente e Vicario,
gli altri membri uscenti del Consiglio generale;
-
i due segretari uscenti del Consiglio generale;
-
i
responsabili centrali delle segreterie per
gli scopi specifici e quelli delle attività ed opere dipendenti dal Centro dell'Opera; i delegati di zona di cui agli artt. 105 e 107;
-
i focolarini e le focolarine eletti dalle
assemblee zonali (cf. art. 116) delle zone costituite;
-
i componenti dei consigli centrali delle
sezioni, delle branche e dei movimenti, previsti nei rispettivi regolamenti.
Art. 70 - I partecipanti all'Assemblea generale
hanno diritto ad un solo voto, anche
se vi partecipano per più di un titolo
a nome proprio. Non e data facoltà di
delegare il diritto di voto, né di esprimere il proprio voto per lettera.
Nelle
elezioni di competenza dell'Assemblea, il
voto e valido se, oltre che libero, e
segreto, assoluto, certo e determinato;
per tali elezioni si seguiranno le
norme del diritto canonico, salvo che
non sia diversamente stabilito da questi statuti.
Il Presidente e il Copresidente e Vicario
eletti, dovranno essere confermati dalla Santa Sede.
Per le deliberazioni circa proposte di modifica
di questi statuti e per le deliberazioni relative all'approvazione o alla
modifica dei regolamenti delle sezioni, delle branche e dei movimenti, e
richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
Art. 71 - Alle elezioni del Presidente, del Copresidente
e Vicario e degli altri componenti del Consiglio generale saranno premessi tre
giorni di ritiro spirituale, affinché gli elettori, uniti nel nome di
Gesù, sotto lo sguardo di Dio Padre e la protezione di Maria, siano docili
alla grazia dello Spirito Santo, così che la loro scelta sia per
il maggior bene dell'Opera.
Cap.
II - IL CENTRO DELL'OPERA
Composizione e compiti
Art. 72 - Con la dizione Centro
dell'Opera si intende il Presidente insieme
al Copresidente e Vicario ed ai
consiglieri ed alle consigliere generali di cui all'art. 76 b), c), d) ed e). Per la sua composizione il Centro dell'Opera rispecchia e in certo modo riassume l'intera Opera, e ne manifesta l'unita.
Nel governo dell'Opera il Presidente e aiutato
dal Consiglio generale (cf. art. 76) negli atti per cui questi
statuti richiedono il consiglio o il consenso di esso: si
osserva in tali casi il can. 127 par. 1 del C.I.C. salvo quanto disposto diversamente
in questi statuti. In questi statuti e anche
stabilito per quali deliberazioni
tutti i componenti del Centro
dell'Opera siano chiamati ad atti
collegiali; ad essi si applicano le norme
del can. 119 par. 1 e par. 2 del C.I.C.
salvo quanto disposto diversamente in questi statuti.
I
compiti propri del Copresidente e Vicario
sono stabiliti negli artt. 95 e 96.
Art. 73 - I
componenti del Centro dell'Opera eletti tra i membri dall'Assemblea
generale sono:
-
il Presidente, scelto tra i membri di voti
perpetui della sezione delle focolarine, quale segno del particolare
legame dell'Opera con Maria (cf. art.
2)
-
il
Copresidente e Vicario, scelto tra i
sacerdoti membri di voti perpetui della
sezione dei focolarini;
-
i
consiglieri e le consigliere generali,
scelti tra i membri di voti perpetui
della sezione dei focolarini e della
sezione delle focolarine. Essi dovranno
essere almeno sedici, e in ogni caso
in numero uguale della sezione
maschile e della sezione femminile.
Affinché i membri del Consiglio generale
eletti dall'Assemblea generale siano espressione dell'intera Opera, per la loro elezione si richiede che abbiano ottenuto almeno i 2/3 dei voti dei presenti.
Art. 74 - Il Presidente,
il Copresidente e Vicario
ed i consiglieri e le consigliere eletti propongono alle Assemblee delle sezioni, con deliberazione collegiale, una terna di nomi per l'elezione dei responsabili centrali di ciascuna di esse a
norma dei rispettivi regolamenti. Nello
stesso modo essi propongono anche alla
rappresentanza qualificata della
branca dei sacerdoti e diaconi diocesani focolarini, e delle branche dei volontari e delle volontarie, una terna
di nomi per l'elezione del responsabile
centrale a norma dei rispettivi regolamenti.
Art. 75 - Il Presidente, il Copresidente e Vicario e gli altri
membri eletti del Consiglio
generale, con atto collegiale, nominano inoltre quali consiglieri generali un focolarino ed una focolarina coniugati
di promesse perpetue; nominano pure quale
consigliera generale una focolarina
di voti perpetui affinché il numero delle consigliere corrisponda a quello dei consiglieri.
Art.
76 - Fanno parte del Consiglio generale, in qualita di membri
dell'Opera:
a)
il Copresidente e Vicario, quando non ne presiede le riunioni;
b)
i due delegati centrali (cf. art. 98) e gli
altri consiglieri e consigliere generali eletti dall'Assemblea;
c)
i responsabili centrali delle due sezioni, il
responsabile centrale della branca dei sacerdoti e diaconi diocesani focolarini, i
responsabili centrali dei volontari e delle
volontarie, dei gen e delle gen, della branca maschile e di quella femminile di membri degli istituti di vita consacrata e delle società di
vita apostolica, i quali rappresentano anche
i movimenti da loro animati. I sacerdoti
e diaconi volontari e i gens sono
rappresentati dal responsabile dei
sacerdoti e diaconi focolarini;
d)
i due altri componenti nominati a norma
dell'art. 75 che rappresentano anche il Movimento `Famiglie Nuove';
e)
la focolarina nominata a norma dell'art.
75.
Art. 77 - I compiti del Centro dell'Opera sono:
a)
esprimere l'unita dell'intera Opera;
b)
mantenere e incrementare lo spirito di unita in tutte le
parti di essa;
c)
indirizzare continuamente l'Opera al raggiungimento dei suoi
fini;
d)
coordinare
l'attività delle varie parti dell'Opera;
e)
provvedere,
secondo questi statuti, su materie
riguardanti l'intera Opera, le zone, le sezioni, le branche, i
movimenti, le segreterie per gli scopi
specifici, le attività ed opere da esso
direttamente dipendenti;
f)
assumere iniziative riguardanti l'intera
Opera o più diramazioni di essa;
g)
determinare quali attività ed opere debbono
dipendere direttamente dal Centro.
Oltre agli atti per i quali in questi statuti e
richiesta la deliberazione collegiale del Centro dell'Opera, il
Presidente, per
gli atti compresi nei punti d), e), f) e g)
di questo articolo, può richiedere che il Centro dell'Opera si pronunci collegialmente.
Art. 78 - In
relazione ai compiti di cui all'articolo precedente, e secondo quanto stabilito in questi statuti
generali e nei regolamenti delle diramazioni,
dipendono dal Centro dell'Opera:
-
le sezioni, le branche, i movimenti, le zone;
-
le segreterie centrali per le attività che
l'Opera svolge in relazione ai suoi fini specifici;
-
le altre attività ed opere che sono al servizio
delle due sezioni o di più diramazioni dell'Opera di Maria (centri di
formazione, cittadelle di testimonianza, attività editoriali, artistiche, ecc.).
Art. 79 - Quando e richiesto il voto del Consiglio
generale, esso e consultivo, eccetto i casi in cui questi statuti esigano il consenso.
Art. 80
- Quando e richiesto il consiglio
o il consenso del Consiglio generale, esso va convocato secondo le
norme canoniche;
per esprimere il consiglio e pero sufficiente
che tutti i membri siano consultati.
Per il consenso e richiesta la
maggioranza di 2/3 dei presenti (cf. can.
127 par. 1 C.I.C.) perché le decisioni
siano il più possibile espressione dell'unita
dell'Opera. I consiglieri, anche se sono tali per più titoli, hanno un solo voto a nome proprio. Se invece il consigliere e anche il rappresentante qualificato di una o più branche, ha diritto a due o più voti. I due segretari del
Consiglio generale (cf. art. 90 o) non hanno diritto di parola, né di voto.
Art.
81 - E sempre richiesto il consenso del
Consiglio generale per gli atti in materia economica relativi a
beni di valore superiore a quello che e stato determinato, con votazione
collegiale, dal Centro dell'Opera: sono
compresi in tali atti i provvedimenti di variazione di bilancio.
Il
consenso del Consiglio generale e richiesto
anche per la destinazione dei beni
che pervengano all'Opera al di fuori
delle previsioni di bilancio, sempre che siano di una certa entità, definita dal Centro dell'Opera come nel l comma
di questo articolo.
Art. 82 - Oltre che negli altri casi
espressamente previsti in questi statuti,
il Centro dell'Opera delibera con votazione collegiale:
a)
sui bilanci generali dell'Opera, di previsione
e consuntivi;
b)
in ordine ai bilanci generali delle sezioni,
delle branche e dei movimenti;
c)
per approvare le norme che regolano l'esercizio dei compiti e
dei poteri degli amministratori generali di cui all'art. 31, precisando, in quanto necessario, gli atti di amministrazione straordinaria che esulano dalla loro competenza: rimane stabilito in via generale
che non competono agli amministratori predetti gli atti per i quali in questi statuti e richiesto il consenso
del Consiglio generale.
Art. 83
- Il Presidente dell'Opera rimane in
carica sei anni.
Alla scadenza del mandato del Presidente,
il Copresidente e Vicario e gli altri membri del Consiglio
generale decadono dal loro incarico. Tutti possono essere rieletti.
Art. 84 - In caso di morte del
Presidente, il Copresidente convoca l'Assemblea generale per le nuove elezioni
(cf. art. 68)
Art. 85 - In caso
di dimissioni o di impedimento grave del Presidente, il Vicario convoca gli altri membri
del Consiglio generale per deliberare, con
atto collegiale, a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, riguardo all'accettazione delle dimissioni o alla gravita dell'impedimento. Se le dimissioni sono accettate o se viene costatata l'esistenza di una causa di tale gravita da impedire lo svolgimento delle funzioni di Presidente, il Copresidente convoca l'Assemblea generale per le nuove elezioni (cf. art. 68).
Art.
86 - In caso di fine anticipata
dell'incarico del Presidente, il Copresidente e Vicario e gli altri
membri del Consiglio generale decadono dalle loro funzioni. Decadono anche dai loro
incarichi i responsabili delle sezioni,
delle branche e dei movimenti.
Tutti
pero provvedono, fino alla riunione
dell'Assemblea generale, all'amministrazione
ordinaria in ordine alle mansioni svolte, nonché alla preparazione
dell'Assemblea stessa e delle assemblee delle
sezioni e delle rappresentanze
qualificate delle branche.
Cap. III - IL PRESIDENTE DELL'OPERA
Art.
87 - Il Presidente ha autorità
sull'intera Opera, secondo quanto e espresso nel diritto universale e in questi
statuti. Egli e segno dell'unita dell'Opera. Il Presidente ha la rappresentanza
dell'intera Opera di Maria nell'ordine canonico.
Art. 88 - Il Presidente dovrà fare per
tutti - come gli e possibile - le
veci di Maria santissima, vero capo e vera
madre dell'Opera di Maria.
Dovrà tendere costantemente ad impersonare
l'ideale dell'Opera, rispecchiando in sé la funzione di Maria, quale
Madre dell'unita, per le persone che sono a lui affidate e per quelle che sono chiamate, in qualsiasi maniera, a far
parte dell'Opera di Maria. La sua sarà
soprattutto una presidenza della carità, perché dovrà essere il primo ad amare e cioè a servire i propri fratelli, ricordando le parole di Gesù: «(...) chi
vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti» (Mc 10,
44).
Custode della fiamma di ogni comunità
dell'Opera di Maria, dovrà essere pronto a dare anche la vita
perché in essa
non venga mai meno l'unita. Imitando Gesù
abbandonato e Maria desolata, si sforzerà di abbracciare cose bene le
prove personali e quelle dell'Opera, che il Risorto splenda sempre in
lui con i doni del suo Spirito. Caratteristica
del Presidente, infatti, dovrà essere
la sapienza, che gli e indispensabile
per guidare saggiamente l'Opera di Maria.
Fara in modo che l'Opera sia sempre nella tensione di suscitare
ed alimentare la rivoluzione evangelica nel mondo, perché si edifichi fra gli uomini la civiltà dell'amore.
Sara
amante appassionato della Chiesa, nella
quale e per la quale vorrà vivere e
far vivere quanti debbono essere da lui custoditi.
E, rivestito della pienezza della gioia cristiana che e effetto
dell'unita, dovrà essere, come Maria
santissima, causa di letizia per tutti i suoi.
Art.
89 - Sono compiti del Presidente:
-
rappresentare,
manifestare, custodire, incrementare sempre
l'unita nel Consiglio generale ed in tutta l'Opera di Maria, soprattutto
nei rapporti che le varie parti di essa hanno col Consiglio generale e tra di loro;
-
ravvivare
continuamente lo spirito e l'osservanza degli statuti dell'Opera,
indirizzandola alla realizzazione dei suoi fini.
Il Presidente, conscio dell'importanza della
presenza di Gesù tra fratelli uniti nel suo nome, nel governare l'Opera si avvarrà
primariamente della collaborazione del
Copresidente e Vicario, col quale confronterà le sue decisioni di maggior rilievo, per essere più sicuro che corrispondano alla volontà di Dio. Sara sua
cura valersi della collaborazione del Copresidente e Vicario particolarmente nel governo delle branche dei
sacerdoti e diaconi diocesani, nonché delle
branche maschile e femminile dei membri degli istituti di vita
consacrata e delle società di vita apostolica.
Art. 90 - In
relazione ai suoi compiti, il Presidente:
a)
presiede le riunioni del Centro dell'Opera
per le deliberazioni collegiali previste in questi statuti;
b)
presiede le riunioni del Consiglio generale,
che convoca almeno per quattro sessioni annue; e comunque di
sua iniziativa ogni volta che sia necessario, o su richiesta del Copresidente
e Vicario - in relazione ai suoi compiti di cui all'art. 95 b) - o di più
della meta dei componenti;
c)
nomina un delegato centrale e una delegata
centrale, scegliendoli tra i consiglieri generali e le consigliere generali eletti
dall'Assemblea generale dell'Opera, a norma dell'art. 98;
d)
presenta alle assemblee generali delle sezioni
e alle rappresentanze qualificate delle branche la terna dei nomi, scelti dal Centro dell'Opera a
norma dell'art. 74; inoltre, può invitare un Vescovo,
amico dell'Opera, a partecipare ad
alcune riunioni del Consiglio generale
perché dia il suo parere sulle cose da trattare 2.
e)
nomina i responsabili centrali della branca
dei sacerdoti e diaconi diocesani volontari, delle branche dei gen,
delle gen e dei gens, della branca maschile e di quella femminile di membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, e anche i responsabili centrali dei movimenti, col consenso del Consiglio generale;
f)
nomina
i delegati delle branche e dei movimenti in fondazione, col consenso del
Consiglio generale;
g)
attribuisce
gli incarichi ai consiglieri generali e alle
consigliere generali eletti riguardo
agli aspetti e riguardo alla cura particolare delle `grandi zone' o gruppi di zone; ne indirizza e
coordina le attività;
h)
segue
la vita e l'attività delle sezioni dell'Opera,
in riferimento ai compiti a lui
demandati da questi statuti e dal regolamento delle sezioni. Segue anche la
vita e l'attività delle branche e dei movimenti, dando gli opportuni indirizzi
ai responsabili centrali di esse;
i)
istituisce, col consenso del Consiglio generale, le zone
dell'Opera e ne definisce l'ambito territoriale;
l)
col consenso del Consiglio generale, nomina un delegato
ed una delegata per ciascuna zona dell'Opera e determina se tali delegati
debbano, o meno, coincidere coi responsabili di zona delle sezioni.
m)
nomina, col consenso del Consiglio generale, i segretari
centrali per le attività riguardanti gli scopi specifici dell'Opera;
n)
nomina, col consenso del Consiglio generale, i
responsabili centrali delle attività ed opere che dipendono direttamente dal
Centro dell'Opera;
o)
nomina, udito il Consiglio generale, un segretario e una
segretaria del Consiglio tra i focolarini di voti perpetui;
p)
provvede a far redigere i regolamenti per nuove branche o
movimenti che sorgano in seno all'Opera, da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea generale dell'Opera;
q)
provvede a far portare eventuali varianti agli statuti
generali e ai regolamenti delle diramazioni dell'Opera, da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea generale e, ove e richiesto, dell'Autorità
ecclesiastica competente;
r)
provvede, a norma degli artt. 97 e 104, a che siano
sostituiti il Copresidente e Vicario ed i consiglieri generali nei casi di fine
anticipata del loro incarico;
s)
provvede a che siano redatte norme dettagliate relative
alla vita dell'Opera, da presentare alla approvazione, con atto collegiale, del
Centro dell'Opera;
t)
provvede ad attuare gli artt. 26, 27 e 28;
u)
fa in modo che siano periodicamente aggiornati
sull'andamento dell'intera Opera, oltre i membri del Consiglio
generale, anche i responsabili centrali delle branche in fondazione,
dei movimenti e dei movimenti in fondazione, delle segreterie per
gli scopi specifici, delle opere e attività
dipendenti dal Centro dell'Opera, che nell'insieme costituiscono il
Centro di coordinamento.
Art. 91 - Il Presidente non può
avere incarichi di responsabilità nelle
diramazioni dell'Opera, nelle
segreterie per gli scopi specifici, o nelle attività ed opere che dipendono dal Centro dell'Opera.
Art. 92 - Il Presidente può nominare
suoi procuratori per ogni atto previsto nell'ordinamento
canonico e negli ordinamenti civili.
Art. 93 - Ricordando che
bastano due persone perché Gesù
possa essere presente fra gli
uomini, in quanto egli ha detto: «Dove sono due o tre riuniti nel mio no
me, io sono in mezzo a loro» (Mt 18, 20), il Copresidente e Vicario riterrà suo primo dovere, che espleterà con tutto il cuore e nella piena
gioia, essere sempre nella più profonda
unita col Presidente, nel quale ravviserà il simbolo dell'unita dell'Opera che, assieme a lui o in sua sostituzione, dovrà anch'egli servire. Offrirà così costantemente al Presidente la
possibilità di confrontare, alla luce di
Gesù in mezzo, le sue idee e le sue
decisioni dandogli il conforto di una maggior sicurezza che sia volontà di Dio quanto egli chiederà a coloro che presiede.
Art. 94 - Competono al Copresidente e Vicario
compiti che gli sono propri in quanto Copresidente
e compiti che egli svolge quale Vicario del Presidente, secondo quanto specificato negli articoli seguenti.
Art. 95 - Sono compiti propri del
Copresidente:
a)
collaborare col Presidente nel governo dell'Opera dando
il proprio speciale apporto nelle questioni di maggiore
importanza;
b)
prendersi cura e garantire che la vita
interna e le attività dell'Opera siano conformi alla fede, alla
morale e alla disciplina della Chiesa;
c)
essere responsabile, in ordine all'esercizio del loro
ministero nell'Opera, dei sacerdoti membri della sezione dei focolarini;
d)
essere responsabile, in ordine all'esercizio del loro
ministero, dei sacerdoti che i rispettivi
Ordinari o Superiori di istituto
abbiano lasciato a completo servizio
dell'Opera;
e)
decidere,
in accordo con il Presidente, secondo le
necessita dell'Opera, di ammettere o no i focolarini al sacerdozio;
f)
essere
responsabile di vagliare la vocazione al sacerdozio dei focolarini, di curarne la formazione e di consentire all'ordinazione.
Art. 96 - Compete
al Copresidente anche una potestà vicaria, e quindi può sostituire il Presidente in ogni atto del governo dell'Opera, agendo sempre secondo la volontà e l'intendimento del Presidente. Solo su mandato formale del Presidente, il
Vicario può:
-
convocare il Centro dell'Opera per le
deliberazioni collegiali;
-
convocare
il Consiglio generale per gli atti in ordine
ai quali ne è richiesto il consenso.
Il Vicario segue con particolare attenzione,
per incarico del Presidente, le branche dei sacerdoti e diaconi
diocesani, di quella maschile e di quella femminile di membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica.
Art. 97 - Si applica anche al
Copresidente e Vicario la norma dell'art. 91. In
caso di fine anticipata dell'incarico, per
dimissioni, impedimento grave o morte,
il Centro dell'Opera deciderà con atto
collegiale se accettare le dimissioni o se l'impedimento e di tale gravita da non consentire lo svolgimento delle funzioni del Copresidente e
Vicario; quindi, per la sostituzione di lui,
verranno chiamati a votare tutti i membri
del Centro dell'Opera e i delegati e
le delegate di zona dell'Opera. Sara
eletto quel sacerdote di voti perpetui della sezione dei focolarini che avrà ottenuto almeno i 2/3 dei voti. In caso di dimissioni o di impedimento grave
del Presidente, spetta al Vicario convocare
gli altri membri del Centro dell'Opera,
di sua iniziativa o su richiesta di
più della meta dei consiglieri generali, per le deliberazioni di cui
all'art. 85 o per altre eventuali
deliberazioni.
Art.
98 - Il Presidente nomina un
delegato e una delegata centrali, scegliendoli tra i consiglieri e le
consigliere generali eletti dall'Assemblea.
Il delegato centrale e la delegata centrale a
nome del Presidente fungono da perni di unita rispettivamente tra i consiglieri e tra le
consigliere del Consiglio generale dell'Opera. Svolgono inoltre, per incarico del Presidente, compiti particolari nell'Opera di Maria.
Data la loro particolare funzione, dovranno imitare Gesù
abbandonato e Maria desolata nel perfetto rinnegamento di
sé per essere la volontà, il pensiero, il cuore, le braccia del Presidente nei confronti dei membri dell'Opera ai quali e diretto il loro servizio.
Cap. VI - I CONSIGLIERI GENERALI
Art. 99 - I
consiglieri generali sono i membri del Consiglio generale eletti o nominati
a norma di questi statuti.
Art. 100 - I
consiglieri e le consigliere generali dipendono dal Presidente in relazione agli
incarichi loro affidati a norma dell'art. 90 g).
Essi dovranno essere sempre per tutta
l'Opera l'esempio vivente della sua unita.
Per questo vivranno anzitutto in profondissima
unita col Presidente e fra loro, sì da essere un cuore solo ed un'anima
sola, nella quale vive Cristo spiritualmente presente. In tal modo
daranno al Presidente la possibilità d'essere maggiormente illuminato da Gesù
e di guidare l'Opera secondo i Suoi piani.
In quanto membri del Consiglio generale, esprimono al
Presidente il consiglio o il consenso in
ordine agli atti per cui sia richiesto (cf. art. 72). Nei casi espressamente previsti, essi hanno voto
decisionale collegiale in seno al
Centro dell'Opera (cf. art. 72, 4° comma).
Art.
101 - I consiglieri generali che
ricevono incarichi a norma dell'art. 90 g), riferiscono al
Presidente riguardo a tali compiti.
I consiglieri ai quali sono stati affidati gli
aspetti 1 saranno in genere incaricati
dal Presidente di seguire, personalmente o attraverso altri, attività od opere inerenti
al proprio aspetto. I consiglieri e le
consigliere per le 'grandi zone' saranno incaricati di seguire la vita dell'Opera nelle zone loro affidate.
Art.
102 - Ciascun consigliere, anche nello svolgimento dei suoi compiti e degli incarichi particolari a lui affidati, deve soprattutto aver cura dell'unita dell'intera Opera.
Art.
103 - I consiglieri generali rimangono in carica sei anni. Possono essere rieletti
o rinominati. In caso di fine anticipata dell'incarico del Presidente, decadono dalle loro funzioni, a norma
dell'ari. 86.
Art.
104 - In caso di morte di un consigliere generale, o per cause che il Centro dell'Opera, con votazione collegiale, giudica di tale gravita da impedire lo svolgimento delle sue funzioni di consigliere, si provvede alla sua sostituzione nel seguente modo:
a)
se il membro del Consiglio da sostituire era stato eletto
dall'Assemblea generale, il suo sostituto verrà proposto dal Presidente al Consiglio generale e ai delegati di zona
dell'Opera, che potranno votare anche per posta, se utile ed opportuno,
assicurata in ogni caso la segretezza nell'espressione del voto.
La persona proposta entrerà in carica se otterrà i 2/3 dei voti;
b)
se il membro del Consiglio generale da sostituire e un
responsabile centrale
di una delle sezioni o il responsabile
centrale eletto di una branca dell'Opera,
il candidato sostituto viene scelto
tra una terna di nomi presentati dal
Presidente al Consiglio generale e
rispettivamente al Consiglio centrale
della sezione o della branca, e ai
responsabili di zona rispettivamente
della sezione o della branca, che
potranno votare anche per posta, se
utile ed opportuno, assicurata in ogni caso la segretezza nell'espressione del voto. La persona
proposta entrerà in carica se otterrà i 2/3 dei voti.
Parte
quinta
LE ZONE
Art.
105 - La zona
e la realtà dell'Opera presente in un determinato
territorio. La
istituzione di una zona, la modifica dell'ambito
territoriale di essa e la nomina dei due delegati responsabili per ciascuna zona, spettano al Presidente dell'Opera, a norma dell'art. 90 i) e 1) dei presenti statuti generali. Una zona gia istituita si intende costituita quando ha almeno tutte e due le sezioni costituite a norma dei loro regolamenti.
Art.
106 - Affinché
sia sempre viva l'unita spirituale ed operativa tra il Centro dell'Opera
e l'Opera nelle zone, e per assicurare
uno sviluppo unitario ed equilibrato
di esse, il Presidente compirà
visite nelle zone, o vi invierà consiglieri
o consigliere generali come suoi incaricati;
convocherà inoltre i delegati e le delegate di zona tutti insieme, periodicamente, per incontri e colloqui, anche col Copresidente e Vicario, con i membri del Consiglio generale e gli altri
responsabili centrali, perché riferiscano
sull'andamento della propria zona, perché siano aggiornati sulla vita dell'intera Opera, per definire programmi comuni, per rinnovare il vincolo dell'unita fraterna.
I delegati di zona
Art.
107 - I due delegati di zona devono essere un focolarino ed una
focolarina di voti perpetui.
Essi
sono nominati a norma dell'art. 90 1),
assunta ogni opportuna informazione
presso il responsabile centrale delle rispettive
sezioni. A loro e affidata la responsabilità
dell'Opera nella zona.
Art.
108 - I due delegati:
a)
rappresentano
l'Opera di Maria nella zona;
b)
mantengono il rapporto di unita tra la zona
e il Centro dell'Opera;
c)
hanno autorità, in dipendenza dal Presidente, sulle sezioni,
sulle branche e sui movimenti, rispettivamente maschili e femminili dell'Opera in zona, secondo
quanto stabilito nei singoli
regolamenti, eccetto che per la `branca dei Vescovi amici;
d)
mantengono
e incrementano - nella dovuta distinzione, come previsto nei singoli
regolamenti - l'unita tra le persone che fanno parte dell'Opera e tra le diramazioni dell'Opera in zona;
e)
insieme, promuovono e curano i movimenti
misti, cercando che tutto proceda sempre nello spirito dell'Opera;
f)
insieme, promuovono e curano, nei modi
appropriati, gli scopi, le opere e le attività dell'Opera in
zona.
Art.
109 - Ciascun delegato di zona riferisce periodicamente al
Presidente sullo svolgimento dei compiti a
lui affidati.
I due delegati riferiscono anche sugli scopi,
sui movimenti misti, sulle opere e sulle attività comuni.
Art.
110 - I due delegati di zona possono essere autorizzati dal
Presidente, per attuare l'art. 27, a
costituire, nelle forme appropriate alla legislazione dei vari luoghi, enti a cui vengano intestati i beni che sono al servizio dell'Opera nella
zona.
Art.
111 - Ciascun delegato di zona dura in carica tre anni e può
essere riconfermato. Per gravi motivi ed anche per diversa destinazione, il Presidente, col consenso del Consiglio
generale, può sostituirlo anche prima della
scadenza del triennio.
Ciascun
delegato di zona decade dal suo incarico appena sia eletto un nuovo Presidente dell'Opera.
I
Consigli di zona
Art.
112 - Ciascuno dei due delegati
nella zona e coadiuvato da un suo consiglio, con
funzioni consultive ed esecutive, che si riunisce
periodicamente. I due consigli di zona, rispettivamente maschile e femminile, sono
formati da membri che rappresentano gli aspetti e le suddivisioni territoriali
dell'Opera nella zona, le sezioni, le branche e i movimenti di cui all'art. 13,
gli scopi specifici, le attività e le opere
presenti nella zona.
Art.
113 - In ciascun consiglio: i membri che
rappresentano gli aspetti e le suddivisioni territoriali sono nominati tra i focolarini e le focolarine
della zona dal rispettivo delegato
dell'Opera in zona, previe intese con
il responsabile centrale della sezione e con il consenso del Presidente dell'Opera. Le sezioni, le branche e i movimenti sono rappresentati in ciascun consiglio da coloro che ne sono i rispettivi responsabili zonali secondo i loro regolamenti. Le segreterie zonali per gli scopi specifici,
le attività e le opere presenti in zona sono rappresentate in ciascun consiglio da coloro che ne sono stati incaricati quali responsabili. Gli incaricati
delle segreterie zonali per gli scopi
specifici, per le questioni che
riguardano le persone dell'Opera di altre Chiese e comunità ecclesiali,
potranno avvalersi della collaborazione e della consulenza di `aggregati'
particolarmente esperti (cf. art. 134).
In
modo analogo, per questioni che riguardano
gli altri scopi specifici (cf. Parte
ottava e Parte nona di questi statuti), gli incaricati delle rispettive
segreterie potranno avvalersi della collaborazione
e della consulenza di 'collaboratori'
che essi, a loro giudizio, ritengano particolarmente esperti in merito a
tali questioni.
Art. 114 - I due
consigli formano insieme il consiglio misto di zona, con funzioni consultive ed esecutive. Esso
viene convocato dai due delegati solamente per trattare materie
riguardanti i movimenti misti, gli scopi, le
opere e, le attività comuni e le iniziative che coinvolgono tutta
l'Opera in zona o comunque la parte
maschile e femminile insieme.
L'assemblea
di zona
Art. 115 - Vi
sono in ciascuna zona due assemblee: una maschile e una femminile. Ogni assemblea e
formata:
-
dal delegato o dalla delegata di zona;
-
dai
consiglieri degli aspetti;
-
dai consiglieri per le suddivisioni della zona;
-
dai
responsabili delle sezioni, delle branche e
dei movimenti (cf. art. 13) presenti in zona;
-
dagli
incaricati delle segreterie per gli scopi
specifici, delle attività e delle
opere dipendenti dal delegato dell'Opera
in zona; dai responsabili di focolare; dai
focolarini di voti perpetui e di promesse perpetue.
Art. 116 - Nelle
zone costituite (cf. art. 105, 3° comma), le assemblee zonali sono convocate
rispettivamente dal delegato o dalla delegata di zona, dopo che sia stata
indetta l'Assemblea generale a norma degli artt. 67-69.
Le assemblee zonali eleggono rispettivamente
due focolarini di voti perpetui ed un focolarino di promesse perpetue, due
focolarine di voti perpetui ed una focolarina di promesse perpetue,
per far parte dell'Assemblea generale. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti: si applicano, per il resto, le stesse
norme prescritte per le elezioni in seno
all'Assemblea generale.
Parte
sesta
SEZIONI, BRANCHE, MOVIMENTI
Cap. I - LE SEZIONI E LE BRANCHE
Art.
117 - L'Opera di Maria ha specifiche sezioni e branche, di cui fanno parte le persone dell'Opera secondo le loro distinte
vocazioni (cf. artt. 11 ss.).
Art. 118 - Ciascuna sezione e branca,
in quanto e parte dell'Opera di Maria, ne condivide la natura, i fini, la spiritualità e quanto e stabilito dai presenti statuti.
Ciascuna sezione e branca e retta, oltre che da
questi statuti generali, anche da un proprio regolamento
adeguato alla vocazione ed allo stato di vita dei suoi membri.
Art. 119 - Le due
sezioni dell'Opera e le branche dipendono dal Presidente secondo i
presenti statuti e i loro regolamenti particolari, e ne seguono le decisioni e
le direttive riguardanti la vita dell'Opera.
Art.
120 - I responsabili centrali delle sezioni e delle branche sono eletti o nominati
a norma degli artt. 74 e 90 d) ed e) di
questi statuti e dei rispettivi regolamenti.
Fanno parte del Consiglio generale (cf. art.
76).
Essi
riferiscono periodicamente al Presidente
sulla vita delle sezioni e delle branche e - a richiesta - su questioni particolari.
Art.
121 - I responsabili centrali delle branche in fondazione sono nominati dal Presidente come suoi delegati, col consenso del Consiglio generale (cf. art. 90 f).
Essi non fanno parte del Consiglio generale, ma riferiscono
periodicamente al Presidente sulla vita della branca in fondazione e - a richiesta - su questioni particolari.
Cap. Il - I MOVIMENTI
Art.
122 - Fanno parte dell'Opera di Maria
specifici movimenti formati dalle persone che compongono l'Opera
(cf. ant. 12-20).
Art.
123 - Ciascun movimento dell'Opera ne
condivide la natura, i fini, la spiritualità, secondo le proprie
particolari caratteristiche.
Ognuno di essi e retto, oltre che dai presenti
statuti, da un regolamento proprio, approvato a norma degli artt. 14 e 90 p).
Art. 124 - I vari
movimenti intendono perseguire i fini dell'Opera di Maria, operando
nel mondo dei giovani, delle famiglie, e nei diversi campi della società
civile, così come in quelli della realtà ecclesiale (nelle
parrocchie, nelle famiglie religiose, ecc.), per ravvivarli o
trasformarli con lo spirito dell'unita.
Art. 125 - Tutti i
movimenti dell'Opera dipendono dal Presidente secondo questi statuti
generali e secondo i regolamenti loro propri; e ne seguono le decisioni e le
direttive circa la vita dell'Opera.
Art.
126 - I responsabili centrali dei movimenti sono nominati dal Presidente a norma
dell'ari. 90 e).
Essi
riferiscono periodicamente al Presidente sulla vita dei movimenti stessi e - a
richiesta - su questioni
particolari.
Art.
127 - I responsabili centrali dei movimenti in fondazione vengono nominati dal Presidente a norma dell'art. 90 f). Riferiscono
periodicamente al Presidente sulla vita dei
movimenti loro affidati e - a
richiesta - su questioni particolari.
Art. 128 - Prima
di ogni decisione che riguardi la vita e l'attività di uno o più movimenti,
i rispettivi responsabili centrali devono essere consultati dal Centro
dell'Opera, nelle forme più opportune.
Parte
settima
LINEE DI COMPORTAMENTORIGUARDANTI I MEMBRI DI ALTRE
CHIESE E COMUNITA ECCLESIALI
Art. 129 - L'Opera di Maria si impegna a
partecipare, per quanto e possibile,
all'attuazione di tutte le iniziative
ecumeniche promosse dalla Chiesa
cattolica e ad usare tutti i mezzi da
essa suggeriti per ristabilire
l'unita dei cristiani.
Art. 130 - Possono partecipare alla
vita e alle iniziative dell'Opera di Maria,
nelle sue diramazioni, in qualita di
'aggregati' (cf. art. 18), condividendo il suo spirito e collaborando alle sue finalità, nella misura in cui le differenze nella fede lo permettono, le persone di altre Chiese e
comunità ecclesiali che sono attratte dall'Opera e dalla sua spiritualità.
Art.
131 - Attraverso questa testimonianza di vita i cristiani
cattolici e quelli di altre Chiese e comunità
ecclesiali si propongono di essere
una presenza vivificante all'interno
delle loro Chiese o comunità
ecclesiali, contribuendo al cammino
verso la piena unita di tutti i battezzati
nell'unica Chiesa di Cristo.
Art. 132 - I cristiani cattolici che fanno parte
dell'Opera di Maria come 'membri' o come `aderenti' e i cristiani appartenenti
a Chiese e comunità ecclesiali non cattoliche che ne fanno parte come
`aggregati' (cf. artt. 15-18), per promuovere
il ristabilimento della piena unita, intendono operare anzitutto «con la
conversione del cuore e la santità di vita» (UR 8), con la testimonianza dell'amore
scambievole, con incontri, congressi e altre iniziative di formazione e
di studio, con la collaborazione in campo sociale «che esprima
quella unione che gia vige fra loro» (UR 8). Infine la preghiera in comune sarà un mezzo
efficace per impetrare la grazia dell'unita «poiché - come
dice Gesù - dove sono due o tre adunati nel nome mio,
ci sono io in mezzo a loro» (Mt 18,
20) (UR 8).
Art.
133 - Nel suoi
rapporti con fratelli e sorelle di altre Chiese e comunità ecclesiali
e in tutte le sue attività ecumeniche l'Opera di Maria si
comporterà in conformità alle norme della Chiesa cattolica.
Art.
134 - Sara
richiesto, nelle forme più opportune, il parere degli `aggregati', ogni
volta che una decisione possa in qualche modo riguardarli, sulla
base del pensiero delle loro Chiese e comunità ecclesiali.
Parte ottava
NORME PER I RAPPORTI CON I FEDELI DI ALTRE RELIGIONI
Art. 135
- Possono aderire all'Opera di Maria, nelle sue
diramazioni, in qualita di `collaboratori', i fedeli di religioni non cristiane che amano l'Opera nella sua fisionomia spirituale o per qualche sua peculiare caratteristica, che si sentono legati ad essa e che desiderano, in quanto e loro
possibile, viverne lo spirito e
condividerne i fini.
Parte nona
NORME PER I RAPPORTI CON COLOROCHE NON HANNO UNA FEDE RELIGIOSA
Art.
136 - Possono aderire all'Opera di
Maria nelle sue diramazioni, in qualita di `collaboratori', persone di
buona volontà
che non hanno una fede religiosa, ma che stimano l'Opera per la sua spiritualità o per qualche sua caratteristica, e che desiderano, in quanto e loro possibile, viverne lo spirito e condividerne le finalità.
Parte
decima
I SIMPATIZZANTI
Art.
137 - I simpatizzanti sono quei cristiani cattolici e non cattolici, quei fedeli di altre religioni e quelle persone di buona
volontà che semplicemente simpatizzano
per l'Opera di Maria, la sostengono,
offrono preghiere, aiuti, ospitalità od altro per i suoi membri, le sue opere e le sue finalità.
Art.
138 - Le
persone che fanno parte dell'Opera di Maria manterranno verso i
simpatizzanti un rapporto di riconoscente e costante carità, per
facilitare il loro inserimento più profondo nell'Opera
o comunque per far nascere o per alimentare il loro amore a Cristo ed alla sua Chiesa.
Parte
undecima
I RAPPORTI CON LE AUTORITA ECCLESIASTICHE
Art.
139 - L'Opera di Maria, in tutte le
iniziative che
intraprende per raggiungere le proprie
finalità attraverso i suoi organi di
governo e secondo le linee previste
dai suoi statuti, si pone sotto l'alta
direzione della Santa Sede.
Art.
140 - La rappresentanza dell'Opera, nei suoi
rapporti con la Santa Sede, spetta al Presidente dell'Opera.
Art. 141 - L'Opera
si uniforma al magistero del Papa e dei Vescovi; da relazione sull'attività
svolta: alla Santa Sede, per attività riguardanti l'intera Opera e particolarmente
per quelle relative al fine specifico di cui all'art. 6 di questi statuti;
agli Ordinari delle diocesi per attività di rilievo riguardanti
l'Opera nella diocesi.
Art. 142 - L'Opera nei suoi rapporti
con gli Ordinari delle diocesi e con gli organi
diocesani:
si
attiene alle norme canoniche vigenti per le associazioni e alle altre norme previste nei presenti statuti; informa
sulla presenza dell'Opera nella diocesi e sulla costituzione di gruppi di persone dell'Opera appartenenti
alle diverse diramazioni; chiede il consenso degli Ordinari locali per l'apertura di centri dell'Opera
adibiti alla vita di comunità stabili di
membri o ad attività apostoliche di
rilievo; nei riguardi dell'attività
apostolica, che essa svolge seguendo
le linee della sua spiritualità e
secondo le forme e i mezzi indicati
negli statuti, accoglie le direttive o
gli orientamenti che gli Ordinari
danno per il coordinamento pastorale nelle diocesi.
Art. 143 - In ogni zona i due delegati dell'Opera
hanno il compito di tenere i dovuti rapporti con le Autorità ecclesiastiche
locali.
Art. 144 - Se una zona dell'Opera nel suo ambito territoriale corrisponde a più diocesi, i rapporti con i rispettivi Ordinari spettano sempre ai due delegati dell'Opera nella zona; ma essi, in ciascuna diocesi in cui il Movimento ha una consistenza ragguardevole, nominano dei propri incaricati come responsabili locali e li presentano come tali al Vescovo.