STATUTI GENERALI DELL'OPERA DI MARIA

 

LA PREMESSA DI OGNI ALTRA REGOLA

«La mutua e continua carità, che rende possibile l'unita e porta la presenza di Gesù nella collettività, è per le persone che fanno parte dell'Opera di Maria la base della loro vita in ogni suo aspetto: e la norma delle norme, la premessa di ogni altra regola».

 

 

 

Parte prima

NATURA, FINE, SPIRITO

 

Cap. I NATURA

 

Art. 1 - L'Opera di Maria e una associazione di fedeli privata, universale, di diritto pontificio, dotata di personalità giuridica, a norma dei cann. 298-311 e 321-329, costituita secondo le norme della Chiesa cattolica e di questi statuti generali approvati dalla Santa Sede.

Questi statuti contengono le norme di vita e di governo per tutte le persone che fanno parte dell'Opera, senza pregiudizio delle norme poste nei regolamenti delle diramazioni.

 

Art. 2 - L'Opera di Maria porta questo nome perché la sua tipica spiritualità, la sua fisionomia ecclesiale, la varietà della sua composizione, la sua diffusione universale, i suoi rapporti di collaborazione e amicizia con cristiani di diverse Chiese e comunità ecclesiali, persone di varie fedi e di buona volontà, e la sua presidenza laica e femminile, dimostrano il particolare legame di essa con Maria santissima, madre di Cristo e di ogni uomo, della quale desidera essere - per quanto e possibile - una presenza sulla terra e quasi una continuazione.

 

Art. 3 - L'Opera di Maria, perché orientata al rinnovamento dei singoli, della Chiesa e della società, per la varietà e universalità delle persone che la compongono, per le sue finalità, per i suoi aspetti e per le opere che intraprende, rispecchia - in certo modo - i lineamenti della Chiesa, quale figlia con il profilo di sua madre.

 

Art. 4 - L'Opera di Maria, per il particolare legame con Maria santissima e per la sua somiglianza con la Chiesa, concorre al ristabilimento dell'unita tra tutti i cristiani e ad orientare a Cristo l'intera umanità.

La sua nota specifica e, infatti, l'unita, che ne impronta lo spirito, i fini, la struttura e il governo.

 

 

 

Cap. II - FINE

 

Fine generale

 

Art. 5 - Fine generale dell'Opera di Maria e la perfezione della carità, da raggiungere vivendo la spiritualità evangelica dell'Opera nei suoi punti fondamentali e vari aspetti, quali sono espressi in questi statuti e nei regolamenti delle sezioni, delle branche e dei movimenti.

 

Fine specifico

 

Art. 6 - L'Opera di Maria, nella fedeltà alla esperienza dello Spirito che ne ha guidato la fondazione e lo sviluppo, cerca continuamente di meritare, nella sua vita interna, il dono dell'unita, secondo la preghiera di Gesù al Padre: «Che tutti siano uno» (Gv 17, 21).

 

Su questa base l'Opera:

-       si impegna anzitutto ad operare per una sempre più profonda unita tra i fedeli della Chiesa cattolica;

-       ed anche a stabilire con gli altri fratelli cristiani rapporti di comunione fraterna e di comune testimonianza, in tutti i modi possibili, in vista del ristabilimento della piena unita.

 

L'Opera mira inoltre:

-       a conseguire, attraverso il dialogo ed attività di comune interesse con persone di altre religioni, l'unione in Dio, più profonda possibile, tra tutti i credenti, come via per far loro conoscere Cristo;

-       a dialogare con le persone di buona volontà e ad operare insieme a loro per finalità comuni, così da rafforzare la fraternità universale su tutta la terra ed aprire il loro cuore a Cristo.

 

 

 

Cap. III - SPIRITO

 

Art. 7 - L'Opera di Maria si pone sotto la particolare protezione di Maria santissima, venerata in tutte le sue splendide prerogative, imitata come modello a cui tutti coloro che compongono l'Opera vogliono conformarsi, amata come loro madre, madre della Chiesa e di ogni uomo, e invocata come madre dell'unità.

 

Art. 8 - Le persone che fanno parte dell'Opera di Maria intendono camminare per la via della carità cristiana, secondo la loro spiritualità evangelica, in unita col magistero della Chiesa, imitando i santi nel compiere, come essi hanno fatto, la volontà di Dio su di loro.

-       Si applicano perciò ad amare con tutto il cuore, la mente e le forze Dio-Amore, che scelgono come ideale della loro vita (cf. Mt 22, 37 e 1 Gv 4,8.16-18).

-       Per amare Dio-Amore fanno propria la sua volontà (cf. Mt 7, 21).

-        Per adempiere la sua volontà s'impegnano particolarmente ad amare ogni prossimo (cf. Mt 22, 36-40; Mc 12,28-31).

-      Avendo in cuore la carità verso tutti, si sforzano di attuare il più perfettamente possibile tra loro il «comandamento nuovo» di Gesù: «Questo e il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi» (Gv 15, 12) e di realizzarlo anche con gli altri.

-       Mediante la carità reciproca mirano a che si attui tra loro, il più perfettamente possibile, l'unita chiesta da Gesù al Padre nel suo testamento: «Come tu, Padre, sei in me ed io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola» (Gv 17,21).

-      Nel tendere a questa unita, cercano di mantenere sempre viva la presenza di Gesù in mezzo a loro, secondo la sua promessa: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro» (Mt 18, 20). La mutua e continua carità, che rende possibile l'unita e porta la presenza di Gesù nella collettività, e per le persone che fanno parte dell'Opera di Maria la base della loro vita in ogni suo aspetto: e la norma delle norme, la premessa di ogni altra regola.

-       Nel loro impegno per attuare l'unita amano con predilezione e cercano di vivere in se stesse Gesù crocifisso che, nel culmine della sua passione, gridando: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mc 15, 34; Mt 27, 46) s'e fatto artefice e via dell'unita degli uomini con Dio e tra loro.

L'amore a Gesù crocifisso e abbandonato - divino modello per coloro che desiderano cooperare all'unita degli uomini con Dio e tra loro - porta le persone che fanno parte dell'Opera a quel distacco esteriore, e soprattutto interiore, che e necessario per realizzare ogni unita soprannaturale. Le spinge inoltre a prodigarsi in favore di chiunque ricorda nella propria situazione personale il suo doloroso abbandono, come le persone deluse, disperate, tradite, nell'errore, peccatrici, lontane da Dio, orfane, separate, ecc.

Le porta a superare ogni possibile disunita in seno all'Opera e alla Chiesa cattolica; a lavorare perché sia risanata ogni separazione fra i cristiani. Le orienta a colmare nei credenti di altre religioni il vuoto della conoscenza del Dio di Gesù Cristo; le spinge a dedicarsi in modo speciale ai brani di umanità più lontana da Dio perché secolarizzata, atea, ecc.

-       Per incrementare l'unita con Gesù e tra loro, le persone che fanno parte dell'Opera si impegnano a raggiungere una sempre più profonda somiglianza con Lui: ad acquistare il suo modo di pensare, di volere, di amare, evangelizzandosi, cioè alimentandosi quotidianamente della Parola di Dio, mettendola in pratica e comunicandosi reciprocamente le esperienze per l'edificazione comune.

-      Per vivere il loro ideale d'unita si alimentano il più frequentemente possibile di Gesù Eucaristia, che, vincolo d'unita, le unisce a Dio e tra loro, anzi le trasforma in Cristo, le fa suo corpo.

-       Avendo riscontrato nelle tappe fondamentali della vita della Madre di Dio le tappe ideali della loro ascesa a Dio - sì da chiamare la via della carità, che percorrono, anche «Via Mariae» -, imitano Maria.

In particolare cercano di imitare Maria madre di Gesù impegnandosi a generare e ravvivare sempre la presenza mistica di Cristo in ogni piccola o grande comunità. Guardando poi a Maria desolata nel suo dolorosissimo distacco dal Figlio Gesù per accogliere, come madre, tutti gli uomini in Giovanni, vedono in essa colei che ha saputo imitare, meglio di ogni altro, Gesù crocifisso e abbandonato; ammirano in lei la pratica perfetta della carità e di tutte le altre virtù di cui la carità e madre e regina. Cercano di vivere il più perfettamente possibile la realtà del Corpo mistico, di essere dovunque Chiesa viva per l'amore reciproco sempre rinnovato e per l'inserimento sempre più pieno nella Chiesa, attraverso la più profonda, filiale e sentita unita con il Papa e con i Vescovi, successori degli Apostoli. Hanno una particolare devozione allo Spirito Santo, Spirito d'Amore, Anima della Chiesa, divina Atmosfera in cui vuol vivere l'Opera di Maria.

-       Cercano di meritare la pienezza dei suoi doni e si sforzano di ascoltare sempre la sua Voce interiore per costruire e sviluppare l'Opera secondo i suoi piani

 

 

 

Parte seconda

 

 

STRUTTURA E COMPOSIZIONE

 

Art. 9 - Gli organi del governo generale dell'Opera sono l'Assemblea generale e il Centro dell'Opera (cf. art. 72).

 

Art. 10 - L'Opera di Maria e articolata in zone, ciascuna delle quali e formata dall'Opera presente in un determinato territorio.

Ogni zona e istituita a norma dell'art. 105 ed ha propri organi direttivi che dipendono dal Centro dell'Opera (cf. artt. 78 e 107-111).

 

Art. 11 - L'Opera di Maria ha due sezioni, e cioè due strutture portanti composte dai focolari maschili e femminili che costituiscono, rispettivamente, la `Sezione dei focolarini e la `Sezione delle focolarine.

Fanno parte delle due sezioni, rispettivamente: i focolari a vita comune e i focolarini coniugati, le focolarine a vita comune e le focolarine coniugate. Tali sezioni sono rette, oltre che da questi statuti generali, anche dai loro propri regolamenti.

 

Art. 12 - Sono parte integrante dell'unico organismo dell'Opera anche le branche e i movimenti 2, di cui agli artt. 117-128. Essi sono formati da persone che compongono l'Opera di Maria, con diverso grado di appartenenza all'Opera e quindi con diritti e doveri diversificati.

 

Art. 13 - Le branche dell'Opera di Maria sono quelle dei `Vescovi amici ; dei `sacerdoti e diaconi diocesani focolari e dei `sacerdoti e diaconi diocesani volontari; quelle dei `volontari e delle `volontarie; quelle dei 'gen', delle 'gen' e dei 'gens' 5; quella maschile e quella femminile di membri di istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica.

I movimenti costituiti dell'Opera di Maria sono: il `movimento famiglie nuove; il `movimento umanità nuova; il 'movimento giovani per un mondo unito; il `movimento ragazzi per l'unita'; il 'movimento parrocchiale.

 

Art. 14 - Le sezioni, le branche e i movimenti che compongono l'Opera di Maria hanno propri regolamenti approvati dall'Assemblea generale dell'Opera. Con la dizione `diramazioni dell'Opera' in questi statuti si intendono le sezioni, le branche ed i movimenti.

 

Art. 15 - Si può far parte dell'Opera di Maria nei seguenti modi:

-       i cristiani cattolici possono farne parte in qualita di `membri o di `aderenti' (cf. artt. 16 e 17);

-       i cristiani di altre Chiese e comunità ecclesiali possono farne parte in qualita di `aggregati' (cf. art. 18);

-       i fedeli di religioni non cristiane e le persone di buona volontà che non hanno una fede religiosa possono aderire all'Opera di Maria in qualita di `collaboratori' (cf. artt. 19 e 20).

 

Art. 16 - Sono `membri' i cristiani cattolici che fanno parte di una delle diramazioni dell'Opera, ne attuano i fini e ne vivono lo spirito, assumendo particolari impegni nelle forme adeguate alle loro vocazioni; questi impegni sono indicati nei regolamenti particolari delle sezioni, delle branche e dei movimenti.

Tali regolamenti stabiliscono pure le norme sulla ammissione e sulle dimissioni dei membri.

 

Art. 17 - Sono `aderenti' i cristiani cattolici che, pur non assumendo particolari impegni, desiderano in qualche modo far parte dell'Opera o di una sua diramazione, condividerne lo spirito, i fini e partecipare a sue attività.

 

Art. 18 - Sono `aggregati' i cristiani di altre Chiese e comunità ecclesiali che desiderano far parte dell'Opera di Maria o di una sua diramazione. In questi statuti (cf. artt. 129-134) e nei regolamenti delle diramazioni sono indicate particolari linee di comportamento per gli `aggregati', osservate le norme della Chiesa sull'azione ecumenica.

 

Art. 19 - Per i fedeli di altre religioni che desiderano aderire all'Opera di Maria, questi statuti e i regolamenti delle diramazioni contengono norme speciali (cf. anche art. 135).

Art. 20 - In relazione al dialogo con persone di buona volontà, che non hanno una fede religiosa ma desiderano in qualche modo aderire all'Opera di Maria, sono stabilite apposite norme in questi statuti e nei regolamenti delle diramazioni (cf. anche art. 136).

 

 

 

Parte terza

 

 

ASPETTI CONCRETI DELLA VITA DELL'OPERA

 

Art. 21 - Lo spirito dell'Opera di Maria, che e carità, si manifesta e si esprime nei molteplici aspetti concreti della vita dell'Opera e delle persone che ne fanno parte. Questi statuti generali contengono, a proposito degli aspetti concreti, le idee e le norme fondamentali che ciascuna persona che fa parte dell'Opera farà proprie come base per attuare quanto previsto nei regolamenti della diramazione a cui appartiene.

 

 

Cap. I - DELLA COMUNIONE DEI BENI, DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

 

Art. 22 - Poiché il comandamento nuovo sta alla base della vita delle persone che fanno parte dell'Opera di Maria (cf. art. 8), si pratica fra tutti, in maniere diversificate a seconda delle varie vocazioni, la comunione dei beni, ispirandosi alle prime comunità cristiane delle quali e scritto: «La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuor solo e un'anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune» (At 4, 32).

 

Art. 23 - Le persone che fanno parte dell'Opera si affidano alla Provvidenza di Dio, che da il necessario a coloro che cercano il suo regno. Esse si impegnano, infatti, ad attuare le parole di Gesù che affermano: «Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro?» (Mt 6, 26). «...Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta» (Mt 6, 31-33).

 

Art. 24 - Guardando Gesù, Maria e Giuseppe, membri della famiglia di Nazareth, modello del focolare e dell'Opera di Maria, che nella loro vita hanno lavorato, esse hanno un alto concetto del lavoro, che adempiono come volontà di Dio e come servizio a Gesù nella collettività. Con esso provvedono alle loro necessita e a quelle dell'Opera. Si sforzano di compierlo bene e di migliorarlo, mettendo a frutto i propri talenti. Cercano di svolgerlo sempre con distacco spirituale, ricordando le parole di Gesù: «Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, (...) o campi, per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredita la vita eterna» (Mt 19, 29).

 

Art. 25 - L'Opera di Maria non sarà proprietaria che di quei beni mobili e immobili che siano di uso diretto o siano necessari per attività formative, apostoliche, caritative.

Art. 26 - Il Presidente, nell'ambito di questi statuti e delle norme di diritto comune, determina, col consenso del Consiglio generale, quali siano i beni da acquistare, trasformare, trasferire od alienare, le finalità dell'uso dei beni dell'Opera e le modalità della loro amministrazione; nello stesso modo si decide circa l'accettazione di donazioni, eredita e legati.

 

Art. 27 - L'Opera di Maria e proprietaria di tutti i suoi beni. Il Presidente, col consenso del Consiglio generale, li fa intestare al Centro dell'Opera, alle sezioni, alle branche, ai movimenti e alle zone (cf. artt. 105ss.), a seconda delle varie finalità.

 

Art. 28 - Il Presidente, col consenso del Consiglio generale, può affidare 2 singoli beni in uso ed amministrazione ad una diramazione o ad una zona dell'Opera.

 

Art. 29 - All'interno dell'Opera ogni attività amministrativa ed economica avverrà nella massima trasparenza, sulla base di progetti ben fondati e con l'obbligo di rendere conto, secondo quanto previsto in questi statuti generali e nei regolamenti, e nel rispetto delle norme canoniche e civili.

Il Presidente sarà informato periodicamente su tutte le amministrazioni dei beni dell'Opera, ed eventualmente disporrà i controlli da lui ritenuti necessari.

Nell'Opera sarà per tutti norma imprescindibile assumere impegni di spesa soltanto nella misura delle reali possibilità.

 

Art. 30 - In conformità con lo spirito e le finalità dell'Opera, i responsabili cureranno che, nell'amministrazione dei beni dell'Opera di Maria e nella gestione delle sue opere ed attività, siano particolarmente tenuti presenti nella loro pienezza i principi di giustizia e di carità che animano la dottrina sociale della Chiesa.

L'Opera si uniforma alle norme universali della Chiesa in materia di beni temporali.

 

Art. 31 - Il Presidente, col consenso del Consiglio generale, nomina due o più amministratori generali, con compiti di amministrazione ordinaria. Essi, secondo le direttive del Centro dell'Opera:

a)    amministrano direttamente i beni dell'Opera che non siano stati intestati o affidati in uso ed amministrazione ad una diramazione o zona;

b)    registrano e custodiscono i beni che sono frutto della comunione all'interno dell'Opera (cf. art. 22) e che pervengono perciò agli organi del governo generale; e danno esecuzione alle direttive di essi circa la destinazione di tali beni;

c)    collaborano col Presidente e col Consiglio generale nella supervisione e nel controllo di tutte le altre amministrazioni di beni dell'Opera.

Gli amministratori svolgeranno i loro compiti con diligenza e oculatezza, nel rispetto di questi statuti e delle ulteriori norme che siano emanate dal Centro dell'Opera (cf. art. 82).

 

 

 

Cap. Il - DELL'IRRADIAZIONE E DELL'APOSTOLATO

 

Art. 32 - Le persone che fanno parte dell'Opera, poiché amano, vivendo così la propria morte e risurrezione, sono come Gesù le vuole: luce, lievito, sale, ed esplicano con ciò stesso, anche singolarmente, il primo apostolato.

 

Art. 33 - Esse hanno pero un loro tipico apostolato. Per svolgerlo e far conoscere Cristo a molti, si propongono di rimanere nella mutua e continua carità e di meritare il dono dell'unita. Faranno proprie perciò le parole di Gesù: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 35); «Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17, 21).

 

Art. 34 - Illuminate poi dalle parole di Paolo: «Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno» (1 Cor 9, 22), cercheranno di «farsi uno» con ogni prossimo, servendo Cristo in loro per guadagnare tutti a Cristo.

Accosteranno con l'amore cristiano tutti e di preferenza i tiepidi, gli erranti, i lontani ecc., vedendo particolarmente in questi il volto di Gesù abbandonato, in modo che si sentano spinti ad accettare la verità di Cristo ed a vivere a loro volta il suo amore sino a realizzare l'unita.

 

Art. 35 - Costituiranno con ciò `cellule d'ambiente' nelle fabbriche, nelle scuole, negli uffici, nei caseggiati - ovunque se ne presenti l'opportunità -, ma specialmente dove la fede e più insidiata, per dare, per mezzo dell'unita in Cristo, una nuova forza alle persone, perché resistano al male e, corroborate, aiutino a loro volta altri.

 

Art. 36 - Si spingeranno inoltre, opportunamente premunite e preparate, nei luoghi dove più domina l'errore, per far conoscere Cristo a quante più persone possibile.

 

Art. 37 - Si comunicheranno nei modi opportuni i loro contatti di apostolato, affinché la luce di Gesù in mezzo con i fratelli e le sorelle d'ideale li renda più fruttuosi e, se occorre, ci possa essere l'aiuto di altri.

 

Art. 38 - L'apostolato individuale e collettivo delle persone dell'Opera ha la stessa estensione del fine specifico di essa. Mira ad una unita sempre più viva all'interno della Chiesa cattolica, per incrementare la quale si collaborerà, anche, cordialmente, per fini particolari, con altre istituzioni ed associazioni ecclesiali riconosciute; e mira all'unita di tutti i cristiani. Cerca un rapporto di carità e di verità con i fratelli di altre religioni, ed un dialogo costruttivo con quanti non hanno una fede religiosa, perché anch'essi giungano a scoprire Cristo.

 

Art. 39 - Le principali forme di apostolato dell'Opera di Maria consistono:

-       in convegni aperti (Mariapoli di vario tipo, Giornate di vario tipo, ecc.) nei quali e presentata ed approfondita la spiritualità dell'Opera in un contesto in cui si cerca anzitutto di attuare l'amore reciproco e di realizzare l'unita come e possibile fra tutti i presenti, al di sopra di ciò che li distingue per età, sesso, stato di vita, condizione sociale ecc.;

-       in convegni nei quali le persone presenti, accomunate a motivo del contesto sociale in cui vivono ed operano, sono aiutate a vedere la loro vita personale, i rapporti interpersonali e le realtà sociali alla luce dell'unita, così che tutto sia ricapitolato in Cristo (cf. Ef 1, 10);

-        in incontri di vario genere nei quali la Parola di Dio e la testimonianza dell'unita sono presentate a persone da ravvivare spiritualmente, o che non hanno ancora accolto Dio, o riconosciuto la Chiesa.

 

Art. 40 - Le comunità e i gruppi di persone dell'Opera, presenti nei vari luoghi del mondo, sono di per sé, per la mutua carità che le lega, un mezzo efficace che irradia la luce del Vangelo.

 

Art. 41 - L'Opera di Maria costituisce anche `cittadelle di testimonianza, quasi piccole «città sul monte» (Mt 5, 14), dove membri dell'Opera vivono stabilmente. Questi bozzetti di società in cui si vive il Vangelo - e in particolare il comandamento nuovo come legge fondamentale - e si cura la preghiera, il lavoro, lo studio e gli altri aspetti concreti della vita dell'Opera, sono potenti mezzi di apostolato.

 

Art. 42 - L'Opera di Maria si vale, per i suoi scopi apostolici, dei più aggiornati mezzi di comunicazione sociale, e di ogni altro mezzo ritenuto opportuno secondo i tempi e le circostanze, senza pero sopravvalutarli, perché la forza della testimonianza e dell'apostolato dei cristiani risiede anzitutto in Cristo che, per l'amore, vive con pienezza in loro e fra loro.

 

 

 

Cap. III - DELL'UNIONE CON DIO E DELLA PREGHIERA

 

Art. 43 - Le persone che fanno parte dell'Opera dovranno tendere ad una unione sempre più profonda con Dio. Per questo dovranno sforzarsi di vivere la loro vita di «risorti con Cristo» (Col 3, 1) attraverso il costante, immediato e gioioso abbraccio della croce e dell'abbandono di Gesù ogni volta che si  presentano sotto la forma d'un qualsiasi dolore o della fatica che comporta la pratica delle virtù cristiane.

 

Art. 44 - Dovranno inoltre ricordarsi che esse trovano ed incrementano la loro unione con Dio amando e incrementando l'amore verso i fratelli, perché quanto più cresce l'amore per i fratelli, tanto più aumenta l'amore per Dio.

 

Art. 45 - Nell'unione con Dio perseguita e mantenuta - che si apre spesso nello spontaneo colloquio con Lui - esse potranno essere uno specchio delle parole di Gesù sul dovere di pregare sempre senza stancarsi (cf. Lc 18, 1).

 

Art. 46 - In particolare esse saranno fedeli alle preghiere quotidiane e riceveranno frequentemente il perdono sacramentale dei peccati e la santissima Eucaristia, secondo le linee indicate dai regolamenti.

 

Art. 47 - Essendo la forma di vita spirituale dell'Opera di Maria individuale e comunitaria insieme, le persone che fanno parte dell'Opera - poiché vivono continuamente l'una per l'altra per essere, il più possibile, perfettamente uno fra loro come il Figlio lo e col Padre - procederanno insieme nel cammino verso la santità.

 

Art. 48 - L'Opera di Maria curerà particolarmente la formazione personale e comunitaria delle persone che la compongono con ritiri, convegni, aggiornamenti spirituali e comunione di esperienze, così che il suo patrimonio spirituale sia partecipato il più possibile a tutte le persone dell'Opera e ciascuna di esse contribuisca a ravvivarlo e ad accrescerlo.

 

 

 

Cap. IV - DELLA SALUTE, DELLA MALATTIA E DELLA MORTE

 

Art. 49 - Gesù presente nelle persone e tra le persone che fanno parte dell'Opera di Maria e la loro vera salute, la loro salute spirituale, sia nella integrata fisica come nella malattia e anche nella stessa morte corporale.

 

Art. 50 - Per avere questa salute le persone che fanno parte dell'Opera si accosteranno il più possibile all'Eucaristia, sacramento della carità del Signore, vincolo d'unita con i fratelli vivi e defunti, e anche caparra della risurrezione corporale.

 

Art. 51 - Per quanto riguarda la loro salute fisica ne avranno cura con sollecitudine ma anche con distacco, sapendo che e doveroso mantenere la salute del corpo per servire Dio e i fratelli, ma che occorre pure essere pronti ad accogliere, ugualmente come dono, la malattia e la morte.

 

Art. 52 - Le persone dell'Opera ammalate saranno curate in ogni modo possibile e con i mezzi a disposizione; si vedranno in loro delle ostie viventi che uniscono il loro patire a quello di Cristo, dando così il migliore contributo allo sviluppo dell'Opera e della Chiesa.

 

Art. 53 - Con coloro che hanno concluso l'esistenza terrena, la famiglia dell'Opera di Maria - nell'attesa di riunirsi per sempre con essi - rimane in continua unione di carità e di preghiera e si prende particolare cura della loro salma.

 

 

 

Cap. V - DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLE ABITAZIONI

 

Art. 54 - Per testimoniare Dio che, bontà e verità, e anche bellezza, le persone che fanno parte dell'Opera di Maria cercheranno di curare l'armonia del loro abbigliamento e degli ambienti in cui vivono.

 

Art. 55 - L'abbigliamento, pur dovendo adeguarsi alla personalità, alla vocazione di ciascuno e all'ambiente in cui e svolto l'apostolato, manifesterà nella sua semplicità e nel suo decoro il loro ideale d'unita. Esso ricorderà le parole di Gesù: «Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro» (Mt 6, 28-29).

 

Art. 56 - Le case saranno anch'esse semplici e belle, in armonia con Cristo che vive nelle persone che fanno parte dell'Opera e fra loro. Esse saranno accoglienti per ogni prossimo che le frequenta, in modo che nessuno vi si senta a disagio, e adeguate agli ambienti in cui le persone dell'Opera di Maria vivono e svolgono il loro apostolato.

 

Art. 57 - Sotto questo aspetto, lo spirito dell'Opera dovrà anzitutto esprimersi e concretarsi nelle case adibite ad attività unitarie dell'Opera, come sono gli edifici al Centro dell'Opera, i Centri Mariapoli (centri di formazione e di incontri), le case lauretane (centri direzionali per tutta l'Opera in una zona), le 'cittadelle di testimonianza, i centri di lavoro e di studio ecc.

 

 

 

Cap. VI - DELLA SAPIENZA E DELLO STUDIO

 

Art. 58 - Le persone che fanno parte dell'Opera cercheranno di possedere anzitutto la vera sapienza cristiana «Nulla infatti Dio ama se non chi vive con la sapienza» (Sap 7, 28). Per questo, abbracciando con Cristo la sua croce e il suo abbandono, cercheranno di fare splendere nel proprio cuore il Risorto, che irradia i doni dello Spirito.

Cercheranno inoltre di essere unite fra loro affinché Cristo presente nell'amore reciproco possa elargire anche in mezzo a loro i doni dello Spirito.

 

Art. 59 - Esse dovranno avere una formazione catechistica di base. Dovranno inoltre possedere, continuamente aggiornata e migliorata, una formazione culturale, teologica e professionale, adeguata al loro stato di vita e alla loro vocazione.

 

Art. 60 - L'Opera di Maria provvede ad istituire corsi e scuole di formazione catechistica e teologica per loro e, per quanto le compete, cura che esse siano anche culturalmente e professionalmente all'altezza dei loro compiti nella Chiesa e nella società.

 

Art. 61 - L'Opera di Maria promuove anche in vario modo approfondimenti ed aggiornamenti culturali in ordine agli scopi specifici che essa persegue.

 

 

 

Cap. VII - DELL'UNITA E I MEZZI DI COMUNICAZIONE

 

Art. 62 - Nell'Opera di Maria la comunicazione spirituale e la circolazione delle notizie devono essere sollecite e complete, perché, essendo tutti un solo corpo - «(...) pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo» (Rm 12, 5) - ogni cosa sia di tutti ed insieme si gioisca, si soffra, si fatichi e si preghi per gli stessi scopi, come e più che in una famiglia naturale.

Così le persone dell'Opera di Maria saranno espressione dell'unita di essa, in qualsiasi parte della terra si trovino.

 

Art. 63 - L'Opera procura che i mezzi di aggiornamento siano fra i più rapidi e adeguati.

Per raggiungere tutti coloro che ne fanno parte si vale, secondo le sue possibilità, dei più adatti mezzi di comunicazione sociale che lo sviluppo della tecnica può offrire.

 

Art. 64 - I responsabili centrali delle diramazioni, delle segreterie per gli scopi specifici e delle attività ed opere, daranno periodicamente relazione al Presidente sull'andamento del settore loro affidato.

I delegati dell'Opera nelle zone (cf. artt. 107-111) faranno periodicamente delle relazioni al Presidente riguardanti la vita dell'Opera nella zona, con le sue diramazioni, i suoi aspetti, i suoi scopi, le sue opere ed attività.

Terranno informato il Presidente anche dei rapporti con le Autorità ecclesiastiche locali e di ogni altro fatto o avvenimento di rilievo.

 

 

 

Parte quarta

 

 

GLI ORGANI DEL GOVERNOGENERALE

 

 

Cap. I - L'ASSEMBLEA GENERALE

 

Art. 65 - L'Assemblea generale dell'Opera di Maria può essere ordinaria o straordinaria.

 

Art. 66 - All'Assemblea generale spetta l'elezione del Presidente, del Copresidente e Vicario, dei consiglieri e delle consigliere generali di cui all'art. 73. Ad essa spetta inoltre deliberare:

-       sulla modifica degli statuti generali dell'Opera;

-       sull'approvazione e modifica dei regolamenti delle sezioni, delle branche e dei movimenti;

-       sugli argomenti che, raccolti e ordinati dal Centro dell'Opera, le siano presentati su iniziativa del Presidente, del Consiglio generale, di una sezione, branca o movimento.

Ogni partecipante all'Assemblea può proporre che siano esaminati altri argomenti relativi alla vita dell'Opera secondo la procedura dell'apposito regolamento sullo svolgimento dell'Assemblea generale dell'Opera.

 

Art. 67 - Il Presidente dell'Opera può convocare l'Assemblea generale straordinaria quando ritenga, col consenso del Consiglio, che esistano motivi tali da richiedere deliberazioni dell'Assemblea generale.

 

Art. 68 - L'Assemblea generale ordinaria e convocata dal Presidente dell'Opera sei mesi prima della scadenza del suo mandato; nei casi di fine anticipata dell'incarico del Presidente, di cui agli artt. 84 e 85, l'Assemblea e convocata dal Copresidente, per una data che non vada oltre i sei mesi dalla cessazione dell'incarico del Presidente.

 

Art. 69 - All'Assemblea generale partecipano, in qualita di membri dell'Opera:

-       Il Presidente, il Copresidente e Vicario, gli altri membri uscenti del Consiglio generale;

-       i due segretari uscenti del Consiglio generale;

-       i responsabili centrali delle segreterie per gli scopi specifici e quelli delle attività ed opere dipendenti dal Centro dell'Opera; i delegati di zona di cui agli artt. 105 e 107;

-       i focolarini e le focolarine eletti dalle assemblee zonali (cf. art. 116) delle zone costituite;

-       i componenti dei consigli centrali delle sezioni, delle branche e dei movimenti, previsti nei rispettivi regolamenti.

 

Art. 70 - I partecipanti all'Assemblea generale hanno diritto ad un solo voto, anche se vi partecipano per più di un titolo a nome proprio. Non e data facoltà di delegare il diritto di voto, né di esprimere il proprio voto per lettera.

Nelle elezioni di competenza dell'Assemblea, il voto e valido se, oltre che libero, e segreto, assoluto, certo e determinato; per tali elezioni si seguiranno le norme del diritto canonico, salvo che non sia diversamente stabilito da questi statuti.

Il Presidente e il Copresidente e Vicario eletti, dovranno essere confermati dalla Santa Sede.

Per le deliberazioni circa proposte di modifica di questi statuti e per le deliberazioni relative all'approvazione o alla modifica dei regolamenti delle sezioni, delle branche e dei movimenti, e richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

 

Art. 71 - Alle elezioni del Presidente, del Copresidente e Vicario e degli altri componenti del Consiglio generale saranno premessi tre giorni di ritiro spirituale, affinché gli elettori, uniti nel nome di Gesù, sotto lo sguardo di Dio Padre e la protezione di Maria, siano docili alla grazia dello Spirito Santo, così che la loro scelta sia per il maggior bene dell'Opera.

 

 

 

Cap. II - IL CENTRO DELL'OPERA

 

Composizione e compiti

 

Art. 72 - Con la dizione Centro dell'Opera si intende il Presidente insieme al Copresidente e Vicario ed ai consiglieri ed alle consigliere generali di cui all'art. 76 b), c), d) ed e). Per la sua composizione il Centro dell'Opera rispecchia e in certo modo riassume l'intera Opera, e ne manifesta l'unita.

Nel governo dell'Opera il Presidente e aiutato dal Consiglio generale (cf. art. 76) negli atti per cui questi statuti richiedono il consiglio o il consenso di esso: si osserva in tali casi il can. 127 par. 1 del C.I.C. salvo quanto disposto diversamente in questi statuti. In questi statuti e anche stabilito per quali deliberazioni tutti i componenti del Centro dell'Opera siano chiamati ad atti collegiali; ad essi si applicano le norme del can. 119 par. 1 e par. 2 del C.I.C. salvo quanto disposto diversamente in questi statuti.

I compiti propri del Copresidente e Vicario sono stabiliti negli artt. 95 e 96.

 

Art. 73 - I componenti del Centro dell'Opera eletti tra i membri dall'Assemblea generale sono:

-       il Presidente, scelto tra i membri di voti perpetui della sezione delle focolarine, quale segno del particolare legame dell'Opera con Maria (cf. art. 2)

-       il Copresidente e Vicario, scelto tra i sacerdoti membri di voti perpetui della sezione dei focolarini;

-       i consiglieri e le consigliere generali, scelti tra i membri di voti perpetui della sezione dei focolarini e della sezione delle focolarine. Essi dovranno essere almeno sedici, e in ogni caso in numero uguale della sezione maschile e della sezione femminile.

Affinché i membri del Consiglio generale eletti dall'Assemblea generale siano espressione dell'intera Opera, per la loro elezione si richiede che abbiano ottenuto almeno i 2/3 dei voti dei presenti.

 

Art. 74 - Il Presidente, il Copresidente e Vicario ed i consiglieri e le consigliere eletti propongono alle Assemblee delle sezioni, con deliberazione collegiale, una terna di nomi per l'elezione dei responsabili centrali di ciascuna di esse a norma dei rispettivi regolamenti. Nello stesso modo essi propongono anche alla rappresentanza qualificata della branca dei sacerdoti e diaconi diocesani focolarini, e delle branche dei volontari e delle volontarie, una terna di nomi per l'elezione del responsabile centrale a norma dei rispettivi regolamenti.

 

Art. 75 - Il Presidente, il Copresidente e Vicario e gli altri membri eletti del Consiglio generale, con atto collegiale, nominano inoltre quali consiglieri generali un focolarino ed una focolarina coniugati di promesse perpetue; nominano pure quale consigliera generale una focolarina di voti perpetui affinché il numero delle consigliere corrisponda a quello dei consiglieri.

 

Art. 76 - Fanno parte del Consiglio generale, in qualita di membri dell'Opera:

a)    il Copresidente e Vicario, quando non ne presiede le riunioni;

b)    i due delegati centrali (cf. art. 98) e gli altri consiglieri e consigliere generali eletti dall'Assemblea;

c)      i responsabili centrali delle due sezioni, il responsabile centrale della branca dei sacerdoti e diaconi diocesani focolarini, i responsabili centrali dei volontari e delle volontarie, dei gen e delle gen, della branca maschile e di quella femminile di membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, i quali rappresentano anche i movimenti da loro animati. I sacerdoti e diaconi volontari e i gens sono rappresentati dal responsabile dei sacerdoti e diaconi focolarini;

d)    i due altri componenti nominati a norma dell'art. 75 che rappresentano anche il Movimento `Famiglie Nuove';

e)    la focolarina nominata a norma dell'art. 75.

 

Art. 77 - I compiti del Centro dell'Opera sono:

a)    esprimere l'unita dell'intera Opera;

b)    mantenere e incrementare lo spirito di unita in tutte le parti di essa;

c)    indirizzare continuamente l'Opera al raggiungimento dei suoi fini;

d)    coordinare l'attività delle varie parti dell'Opera;

e)      provvedere, secondo questi statuti, su materie riguardanti l'intera Opera, le zone, le sezioni, le branche, i movimenti, le segreterie per gli scopi specifici, le attività ed opere da esso direttamente dipendenti;

f)     assumere iniziative riguardanti l'intera Opera o più diramazioni di essa;

g)    determinare quali attività ed opere debbono dipendere direttamente dal Centro.

Oltre agli atti per i quali in questi statuti e richiesta la deliberazione collegiale del Centro dell'Opera, il Presidente, per gli atti compresi nei punti d), e), f) e g) di questo articolo, può richiedere che il Centro dell'Opera si pronunci collegialmente.

 

Art. 78 - In relazione ai compiti di cui all'articolo precedente, e secondo quanto stabilito in questi statuti generali e nei regolamenti delle diramazioni, dipendono dal Centro dell'Opera:

-       le sezioni, le branche, i movimenti, le zone;

-       le segreterie centrali per le attività che l'Opera svolge in relazione ai suoi fini specifici;

-       le altre attività ed opere che sono al servizio delle due sezioni o di più diramazioni dell'Opera di Maria (centri di formazione, cittadelle di testimonianza, attività editoriali, artistiche, ecc.).

 

Art. 79 - Quando e richiesto il voto del Consiglio generale, esso e consultivo, eccetto i casi in cui questi statuti esigano il consenso.

 

Art. 80 - Quando e richiesto il consiglio o il consenso del Consiglio generale, esso va convocato secondo le norme canoniche; per esprimere il consiglio e pero sufficiente che tutti i membri siano consultati. Per il consenso e richiesta la maggioranza di 2/3 dei presenti (cf. can. 127 par. 1 C.I.C.) perché le decisioni siano il più possibile espressione dell'unita dell'Opera. I consiglieri, anche se sono tali per più titoli, hanno un solo voto a nome proprio. Se invece il consigliere e anche il rappresentante qualificato di una o più branche, ha diritto a due o più voti. I due segretari del Consiglio generale (cf. art. 90 o) non hanno diritto di parola, né di voto.

 

Art. 81 - E sempre richiesto il consenso del Consiglio generale per gli atti in materia economica relativi a beni di valore superiore a quello che e stato determinato, con votazione collegiale, dal Centro dell'Opera: sono compresi in tali atti i provvedimenti di variazione di bilancio.

Il consenso del Consiglio generale e richiesto anche per la destinazione dei beni che pervengano all'Opera al di fuori delle previsioni di bilancio, sempre che siano di una certa entità, definita dal Centro dell'Opera come nel l comma di questo articolo.

 

Art. 82 - Oltre che negli altri casi espressamente previsti in questi statuti, il Centro dell'Opera delibera con votazione collegiale:

a)    sui bilanci generali dell'Opera, di previsione e consuntivi;

b)    in ordine ai bilanci generali delle sezioni, delle branche e dei movimenti;

c)    per approvare le norme che regolano l'esercizio dei compiti e dei poteri degli amministratori generali di cui all'art. 31, precisando, in quanto necessario, gli atti di amministrazione straordinaria che esulano dalla loro competenza: rimane stabilito in via generale che non competono agli amministratori predetti gli atti per i quali in questi statuti e richiesto il consenso del Consiglio generale.

 

Art. 83 - Il Presidente dell'Opera rimane in carica sei anni.

Alla scadenza del mandato del Presidente, il Copresidente e Vicario e gli altri membri del Consiglio generale decadono dal loro incarico. Tutti possono essere rieletti.

 

Art. 84 - In caso di morte del Presidente, il Copresidente convoca l'Assemblea generale per le nuove elezioni (cf. art. 68)

 

Art. 85 - In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente, il Vicario convoca gli altri membri del Consiglio generale per deliberare, con atto collegiale, a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, riguardo all'accettazione delle dimissioni o alla gravita dell'impedimento. Se le dimissioni sono accettate o se viene costatata l'esistenza di una causa di tale gravita da impedire lo svolgimento delle funzioni di Presidente, il Copresidente convoca l'Assemblea generale per le nuove elezioni (cf. art. 68).

 

Art. 86 - In caso di fine anticipata dell'incarico del Presidente, il Copresidente e Vicario e gli altri membri del Consiglio generale decadono dalle loro funzioni. Decadono anche dai loro incarichi i responsabili delle sezioni, delle branche e dei movimenti.

Tutti pero provvedono, fino alla riunione dell'Assemblea generale, all'amministrazione ordinaria in ordine alle mansioni svolte, nonché alla preparazione dell'Assemblea stessa e delle assemblee delle sezioni e delle rappresentanze qualificate delle branche.

 

 

 

Cap. III - IL PRESIDENTE DELL'OPERA

 

Art. 87 - Il Presidente ha autorità sull'intera Opera, secondo quanto e espresso nel diritto universale e in questi statuti. Egli e segno dell'unita dell'Opera. Il Presidente ha la rappresentanza dell'intera Opera di Maria nell'ordine canonico.

 

Art. 88 - Il Presidente dovrà fare per tutti - come gli e possibile - le veci di Maria santissima, vero capo e vera madre dell'Opera di Maria.

Dovrà tendere costantemente ad impersonare l'ideale dell'Opera, rispecchiando in sé la funzione di Maria, quale Madre dell'unita, per le persone che sono a lui affidate e per quelle che sono chiamate, in qualsiasi maniera, a far parte dell'Opera di Maria. La sua sarà soprattutto una presidenza della carità, perché dovrà essere il primo ad amare e cioè a servire i propri fratelli, ricordando le parole di Gesù: «(...) chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti» (Mc 10, 44).

Custode della fiamma di ogni comunità dell'Opera di Maria, dovrà essere pronto a dare anche la vita perché in essa non venga mai meno l'unita. Imitando Gesù abbandonato e Maria desolata, si sforzerà di abbracciare cose bene le prove personali e quelle dell'Opera, che il Risorto splenda sempre in lui con i doni del suo Spirito. Caratteristica del Presidente, infatti, dovrà essere la sapienza, che gli e indispensabile per guidare saggiamente l'Opera di Maria.

Fara in modo che l'Opera sia sempre nella tensione di suscitare ed alimentare la rivoluzione evangelica nel mondo, perché si edifichi fra gli uomini la civiltà dell'amore.

Sara amante appassionato della Chiesa, nella quale e per la quale vorrà vivere e far vivere quanti debbono essere da lui custoditi.

E, rivestito della pienezza della gioia cristiana che e effetto dell'unita, dovrà essere, come Maria santissima, causa di letizia per tutti i suoi.

 

Art. 89 - Sono compiti del Presidente:

-       rappresentare, manifestare, custodire, incrementare sempre l'unita nel Consiglio generale ed in tutta l'Opera di Maria, soprattutto nei rapporti che le varie parti di essa hanno col Consiglio generale e tra di loro;

-        ravvivare continuamente lo spirito e l'osservanza degli statuti dell'Opera, indirizzandola alla realizzazione dei suoi fini.

Il Presidente, conscio dell'importanza della presenza di Gesù tra fratelli uniti nel suo nome, nel governare l'Opera si avvarrà primariamente della collaborazione del Copresidente e Vicario, col quale confronterà le sue decisioni di maggior rilievo, per essere più sicuro che corrispondano alla volontà di Dio. Sara sua cura valersi della collaborazione del Copresidente e Vicario particolarmente nel governo delle branche dei sacerdoti e diaconi diocesani, nonché delle branche maschile e femminile dei membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica.

 

Art. 90 - In relazione ai suoi compiti, il Presidente:

a)    presiede le riunioni del Centro dell'Opera per le deliberazioni collegiali previste in questi statuti;

b)    presiede le riunioni del Consiglio generale, che convoca almeno per quattro sessioni annue; e comunque di sua iniziativa ogni volta che sia necessario, o su richiesta del Copresidente e Vicario - in relazione ai suoi compiti di cui all'art. 95 b) - o di più della meta dei componenti;

c)    nomina un delegato centrale e una delegata centrale, scegliendoli tra i consiglieri generali e le consigliere generali eletti dall'Assemblea generale dell'Opera, a norma dell'art. 98;

d)    presenta alle assemblee generali delle sezioni e alle rappresentanze qualificate delle branche la terna dei nomi, scelti dal Centro dell'Opera a norma dell'art. 74; inoltre, può invitare un Vescovo, amico dell'Opera, a partecipare ad alcune riunioni del Consiglio generale perché dia il suo parere sulle cose da trattare 2.

e)    nomina i responsabili centrali della branca dei sacerdoti e diaconi diocesani volontari, delle branche dei gen, delle gen e dei gens, della branca maschile e di quella femminile di membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, e anche i responsabili centrali dei movimenti, col consenso del Consiglio generale;

f)     nomina i delegati delle branche e dei movimenti in fondazione, col consenso del Consiglio generale;

g)    attribuisce gli incarichi ai consiglieri generali e alle consigliere generali eletti riguardo agli aspetti e riguardo alla cura particolare delle `grandi zone' o gruppi di zone; ne indirizza e coordina le attività;

h)    segue la vita e l'attività delle sezioni dell'Opera, in riferimento ai compiti a lui demandati da questi statuti e dal regolamento delle sezioni. Segue anche la vita e l'attività delle branche e dei movimenti, dando gli opportuni indirizzi ai responsabili centrali di esse;

i)     istituisce, col consenso del Consiglio generale, le zone dell'Opera e ne definisce l'ambito territoriale;

l)     col consenso del Consiglio generale, nomina un delegato ed una delegata per ciascuna zona dell'Opera e determina se tali delegati debbano, o meno, coincidere coi responsabili di zona delle sezioni.

m)  nomina, col consenso del Consiglio generale, i segretari centrali per le attività riguardanti gli scopi specifici dell'Opera;

n)    nomina, col consenso del Consiglio generale, i responsabili centrali delle attività ed opere che dipendono direttamente dal Centro dell'Opera;

o)    nomina, udito il Consiglio generale, un segretario e una segretaria del Consiglio tra i focolarini di voti perpetui;

p)    provvede a far redigere i regolamenti per nuove branche o movimenti che sorgano in seno all'Opera, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dell'Opera;

q)    provvede a far portare eventuali varianti agli statuti generali e ai regolamenti delle diramazioni dell'Opera, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale e, ove e richiesto, dell'Autorità ecclesiastica competente;

r)     provvede, a norma degli artt. 97 e 104, a che siano sostituiti il Copresidente e Vicario ed i consiglieri generali nei casi di fine anticipata del loro incarico;

s)    provvede a che siano redatte norme dettagliate relative alla vita dell'Opera, da presentare alla approvazione, con atto collegiale, del Centro dell'Opera;

t)     provvede ad attuare gli artt. 26, 27 e 28;

u)    fa in modo che siano periodicamente aggiornati sull'andamento dell'intera Opera, oltre i membri del Consiglio generale, anche i responsabili centrali delle branche in fondazione, dei movimenti e dei movimenti in fondazione, delle segreterie per gli scopi specifici, delle opere e attività dipendenti dal Centro dell'Opera, che nell'insieme costituiscono il Centro di coordinamento.

 

Art. 91 - Il Presidente non può avere incarichi di responsabilità nelle diramazioni dell'Opera, nelle segreterie per gli scopi specifici, o nelle attività ed opere che dipendono dal Centro dell'Opera.

 

Art. 92 - Il Presidente può nominare suoi procuratori per ogni atto previsto nell'ordinamento canonico e negli ordinamenti civili.

 

Art. 93  - Ricordando che bastano due persone perché Gesù possa essere presente fra gli uomini, in quanto egli ha detto: «Dove sono due o tre riuniti nel mio no

me, io sono in mezzo a loro» (Mt 18, 20), il Copresidente e Vicario riterrà suo primo dovere, che espleterà con tutto il cuore e nella piena gioia, essere sempre nella più profonda unita col Presidente, nel quale ravviserà il simbolo dell'unita dell'Opera che, assieme a lui o in sua sostituzione, dovrà anch'egli servire. Offrirà così costantemente al Presidente la possibilità di confrontare, alla luce di Gesù in mezzo, le sue idee e le sue decisioni dandogli il conforto di una maggior sicurezza che sia volontà di Dio quanto egli chiederà a coloro che presiede.

 

Art. 94 - Competono al Copresidente e Vicario compiti che gli sono propri in quanto Copresidente e compiti che egli svolge quale Vicario del Presidente, secondo quanto specificato negli articoli seguenti.

 

Art. 95 - Sono compiti propri del Copresidente:

a)    collaborare col Presidente nel governo dell'Opera dando il proprio speciale apporto nelle questioni di maggiore importanza;

b)    prendersi cura e garantire che la vita interna e le attività dell'Opera siano conformi alla fede, alla morale e alla disciplina della Chiesa;

c)    essere responsabile, in ordine all'esercizio del loro ministero nell'Opera, dei sacerdoti membri della sezione dei focolarini;

d)    essere responsabile, in ordine all'esercizio del loro ministero, dei sacerdoti che i rispettivi Ordinari o Superiori di istituto abbiano lasciato a completo servizio dell'Opera;

e)    decidere, in accordo con il Presidente, secondo le necessita dell'Opera, di ammettere o no i focolarini al sacerdozio;

f)     essere responsabile di vagliare la vocazione al sacerdozio dei focolarini, di curarne la formazione e di consentire all'ordinazione.

 

Art. 96 - Compete al Copresidente anche una potestà vicaria, e quindi può sostituire il Presidente in ogni atto del governo dell'Opera, agendo sempre secondo la volontà e l'intendimento del Presidente. Solo su mandato formale del Presidente, il Vicario può:

-       convocare il Centro dell'Opera per le deliberazioni collegiali;

-       convocare il Consiglio generale per gli atti in ordine ai quali ne è richiesto il consenso.

Il Vicario segue con particolare attenzione, per incarico del Presidente, le branche dei sacerdoti e diaconi diocesani, di quella maschile e di quella femminile di membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica.

 

Art. 97 - Si applica anche al Copresidente e Vicario la norma dell'art. 91. In caso di fine anticipata dell'incarico, per dimissioni, impedimento grave o morte, il Centro dell'Opera deciderà con atto collegiale se accettare le dimissioni o se l'impedimento e di tale gravita da non consentire lo svolgimento delle funzioni del Copresidente e Vicario; quindi, per la sostituzione di lui, verranno chiamati a votare tutti i membri del Centro dell'Opera e i delegati e le delegate di zona dell'Opera. Sara eletto quel sacerdote di voti perpetui della sezione dei focolarini che avrà ottenuto almeno i 2/3 dei voti. In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente, spetta al Vicario convocare gli altri membri del Centro dell'Opera, di sua iniziativa o su richiesta di più della meta dei consiglieri generali, per le deliberazioni di cui all'art. 85 o per altre eventuali deliberazioni.

 

Art. 98 - Il Presidente nomina un delegato e una delegata centrali, scegliendoli tra i consiglieri e le consigliere generali eletti dall'Assemblea.

Il delegato centrale e la delegata centrale a nome del Presidente fungono da perni di unita rispettivamente tra i consiglieri e tra le consigliere del Consiglio generale dell'Opera. Svolgono inoltre, per incarico del Presidente, compiti particolari nell'Opera di Maria.

Data la loro particolare funzione, dovranno imitare Gesù abbandonato e Maria desolata nel perfetto rinnegamento di sé per essere la volontà, il pensiero, il cuore, le braccia del Presidente nei confronti dei membri dell'Opera ai quali e diretto il loro servizio.

 

 

 

Cap. VI - I CONSIGLIERI GENERALI

 

Art. 99 - I consiglieri generali sono i membri del Consiglio generale eletti o nominati a norma di questi statuti.

 

Art. 100 - I consiglieri e le consigliere generali dipendono dal Presidente in relazione agli incarichi loro affidati a norma dell'art. 90 g).

Essi dovranno essere sempre per tutta l'Opera l'esempio vivente della sua unita.

Per questo vivranno anzitutto in profondissima unita col Presidente e fra loro, sì da essere un cuore solo ed un'anima sola, nella quale vive Cristo spiritualmente presente. In tal modo daranno al Presidente la possibilità d'essere maggiormente illuminato da Gesù e di guidare l'Opera secondo i Suoi piani.

In quanto membri del Consiglio generale, esprimono al Presidente il consiglio o il consenso in ordine agli atti per cui sia richiesto (cf. art. 72). Nei casi espressamente previsti, essi hanno voto decisionale collegiale in seno al Centro dell'Opera (cf. art. 72, 4° comma).

 

Art. 101 - I consiglieri generali che ricevono incarichi a norma dell'art. 90 g), riferiscono al Presidente riguardo a tali compiti.

I consiglieri ai quali sono stati affidati gli aspetti 1 saranno in genere incaricati dal Presidente di seguire, personalmente o attraverso altri, attività od opere inerenti al proprio aspetto. I consiglieri e le consigliere per le 'grandi zone' saranno incaricati di seguire la vita dell'Opera nelle zone loro affidate.

 

Art. 102 - Ciascun consigliere, anche nello svolgimento dei suoi compiti e degli incarichi particolari a lui affidati, deve soprattutto aver cura dell'unita dell'intera Opera.

 

Art. 103 - I consiglieri generali rimangono in carica sei anni. Possono essere rieletti o rinominati. In caso di fine anticipata dell'incarico del Presidente, decadono dalle loro funzioni, a norma dell'ari. 86.

 

Art. 104 - In caso di morte di un consigliere generale, o per cause che il Centro dell'Opera, con votazione collegiale, giudica di tale gravita da impedire lo svolgimento delle sue funzioni di consigliere, si provvede alla sua sostituzione nel seguente modo:

a)    se il membro del Consiglio da sostituire era stato eletto dall'Assemblea generale, il suo sostituto verrà proposto dal Presidente al Consiglio generale e ai delegati di zona dell'Opera, che potranno votare anche per posta, se utile ed opportuno, assicurata in ogni caso la segretezza nell'espressione del voto.

La persona proposta entrerà in carica se otterrà i 2/3 dei voti;

b)    se il membro del Consiglio generale da sostituire e un responsabile centrale di una delle sezioni o il responsabile centrale eletto di una branca dell'Opera, il candidato sostituto viene scelto tra una terna di nomi presentati dal Presidente al Consiglio generale e rispettivamente al Consiglio centrale della sezione o della branca, e ai responsabili di zona rispettivamente della sezione o della branca, che potranno votare anche per posta, se utile ed opportuno, assicurata in ogni caso la segretezza nell'espressione del voto. La persona proposta entrerà in carica se otterrà i 2/3 dei voti.

 

 

 

Parte quinta

 

LE  ZONE

 

Art. 105 - La zona e la realtà dell'Opera presente in un determinato territorio. La istituzione di una zona, la modifica dell'ambito territoriale di essa e la nomina dei due delegati responsabili per ciascuna zona, spettano al Presidente dell'Opera, a norma dell'art. 90 i) e 1) dei presenti statuti generali. Una zona gia istituita si intende costituita quando ha almeno tutte e due le sezioni costituite a norma dei loro regolamenti.

 

Art. 106 - Affinché sia sempre viva l'unita spirituale ed operativa tra il Centro dell'Opera e l'Opera nelle zone, e per assicurare uno sviluppo unitario ed equilibrato di esse, il Presidente compirà visite nelle zone, o vi invierà consiglieri o consigliere generali come suoi incaricati; convocherà inoltre i delegati e le delegate di zona tutti insieme, periodicamente, per incontri e colloqui, anche col Copresidente e Vicario, con i membri del Consiglio generale e gli altri responsabili centrali, perché riferiscano sull'andamento della propria zona, perché siano aggiornati sulla vita dell'intera Opera, per definire programmi comuni, per rinnovare il vincolo dell'unita fraterna.

 

 

I delegati di zona

 

Art. 107 - I due delegati di zona devono essere un focolarino ed una focolarina di voti perpetui.

Essi sono nominati a norma dell'art. 90 1), assunta ogni opportuna informazione presso il responsabile centrale delle rispettive sezioni. A loro e affidata la responsabilità dell'Opera nella zona.

 

Art. 108 - I due delegati:

a)          rappresentano l'Opera di Maria nella zona;

b)    mantengono il rapporto di unita tra la zona e il Centro dell'Opera;

c)    hanno autorità, in dipendenza dal Presidente, sulle sezioni, sulle branche e sui movimenti, rispettivamente maschili e femminili dell'Opera in zona, secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti, eccetto che per la `branca dei Vescovi amici;

d)    mantengono e incrementano - nella dovuta distinzione, come previsto nei singoli regolamenti - l'unita tra le persone che fanno parte dell'Opera e tra le diramazioni dell'Opera in zona;

e)    insieme, promuovono e curano i movimenti misti, cercando che tutto proceda sempre nello spirito dell'Opera;

f)     insieme, promuovono e curano, nei modi appropriati, gli scopi, le opere e le attività dell'Opera in zona.

 

Art. 109 - Ciascun delegato di zona riferisce periodicamente al Presidente sullo svolgimento dei compiti a lui affidati.

I due delegati riferiscono anche sugli scopi, sui movimenti misti, sulle opere e sulle attività comuni.

 

Art. 110 - I due delegati di zona possono essere autorizzati dal Presidente, per attuare l'art. 27, a costituire, nelle forme appropriate alla legislazione dei vari luoghi, enti a cui vengano intestati i beni che sono al servizio dell'Opera nella zona.

 

Art. 111 - Ciascun delegato di zona dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Per gravi motivi ed anche per diversa destinazione, il Presidente, col consenso del Consiglio generale, può sostituirlo anche prima della scadenza del triennio.

Ciascun delegato di zona decade dal suo incarico appena sia eletto un nuovo Presidente dell'Opera.

 

 

I Consigli di zona

 

Art. 112 - Ciascuno dei due delegati nella zona e coadiuvato da un suo consiglio, con funzioni consultive ed esecutive, che si riunisce periodicamente. I due consigli di zona, rispettivamente maschile e femminile, sono formati da membri che rappresentano gli aspetti e le suddivisioni territoriali dell'Opera nella zona, le sezioni, le branche e i movimenti di cui all'art. 13, gli scopi specifici, le attività e le opere presenti nella zona.

 

Art. 113 - In ciascun consiglio: i membri che rappresentano gli aspetti e le suddivisioni territoriali sono nominati tra i focolarini e le focolarine della zona dal rispettivo delegato dell'Opera in zona, previe intese con il responsabile centrale della sezione e con il consenso del Presidente dell'Opera. Le sezioni, le branche e i movimenti sono rappresentati in ciascun consiglio da coloro che ne sono i rispettivi responsabili zonali secondo i loro regolamenti. Le segreterie zonali per gli scopi specifici, le attività e le opere presenti in zona sono rappresentate in ciascun consiglio da coloro che ne sono stati incaricati quali responsabili. Gli incaricati delle segreterie zonali per gli scopi specifici, per le questioni che riguardano le persone dell'Opera di altre Chiese e comunità ecclesiali, potranno avvalersi della collaborazione e della consulenza di `aggregati' particolarmente esperti (cf. art. 134).

In modo analogo, per questioni che riguardano gli altri scopi specifici (cf. Parte ottava e Parte nona di questi statuti), gli incaricati delle rispettive segreterie potranno avvalersi della collaborazione e della consulenza di 'collaboratori' che essi, a loro giudizio, ritengano particolarmente esperti in merito a tali questioni.

 

Art. 114 - I due consigli formano insieme il consiglio misto di zona, con funzioni consultive ed esecutive. Esso viene convocato dai due delegati solamente per trattare materie riguardanti i movimenti misti, gli scopi, le opere e, le attività comuni e le iniziative che coinvolgono tutta l'Opera in zona o comunque la parte maschile e femminile insieme.

 

 

L'assemblea di zona

 

Art. 115 - Vi sono in ciascuna zona due assemblee: una maschile e una femminile. Ogni assemblea e formata:

-       dal delegato o dalla delegata di zona;

-       dai consiglieri degli aspetti;

-       dai consiglieri per le suddivisioni della zona;

-       dai responsabili delle sezioni, delle branche e dei movimenti (cf. art. 13) presenti in zona;

-       dagli incaricati delle segreterie per gli scopi specifici, delle attività e delle opere dipendenti dal delegato dell'Opera in zona; dai responsabili di focolare; dai focolarini di voti perpetui e di promesse perpetue.

 

Art. 116 - Nelle zone costituite (cf. art. 105, 3° comma), le assemblee zonali sono convocate rispettivamente dal delegato o dalla delegata di zona, dopo che sia stata indetta l'Assemblea generale a norma degli artt. 67-69.

Le assemblee zonali eleggono rispettivamente due focolarini di voti perpetui ed un focolarino di promesse perpetue, due focolarine di voti perpetui ed una focolarina di promesse perpetue, per far parte dell'Assemblea generale. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti: si applicano, per il resto, le stesse norme prescritte per le elezioni in seno all'Assemblea generale.

 

 

 

Parte sesta

 

 

SEZIONI, BRANCHE, MOVIMENTI

 

Cap. I - LE SEZIONI E LE BRANCHE

 

Art. 117 - L'Opera di Maria ha specifiche sezioni e branche, di cui fanno parte le persone dell'Opera secondo le loro distinte vocazioni (cf. artt. 11 ss.).

 

Art. 118 - Ciascuna sezione e branca, in quanto e parte dell'Opera di Maria, ne condivide la natura, i fini, la spiritualità e quanto e stabilito dai presenti statuti.

Ciascuna sezione e branca e retta, oltre che da questi statuti generali, anche da un proprio regolamento adeguato alla vocazione ed allo stato di vita dei suoi membri.

 

Art. 119 - Le due sezioni dell'Opera e le branche dipendono dal Presidente secondo i presenti statuti e i loro regolamenti particolari, e ne seguono le decisioni e le direttive riguardanti la vita dell'Opera.

 

Art. 120 - I responsabili centrali delle sezioni e delle branche sono eletti o nominati a norma degli artt. 74 e 90 d) ed e) di questi statuti e dei rispettivi regolamenti.

Fanno parte del Consiglio generale (cf. art. 76).

Essi riferiscono periodicamente al Presidente sulla vita delle sezioni e delle branche e - a richiesta - su questioni particolari.

 

Art. 121 - I responsabili centrali delle branche in fondazione sono nominati dal Presidente come suoi delegati, col consenso del Consiglio generale (cf. art. 90 f).

Essi non fanno parte del Consiglio generale, ma riferiscono periodicamente al Presidente sulla vita della branca in fondazione e - a richiesta - su questioni particolari.

 

 

Cap. Il - I MOVIMENTI

 

Art. 122 - Fanno parte dell'Opera di Maria specifici movimenti formati dalle persone che compongono l'Opera (cf. ant. 12-20).

 

Art. 123 - Ciascun movimento dell'Opera ne condivide la natura, i fini, la spiritualità, secondo le proprie particolari caratteristiche.

Ognuno di essi e retto, oltre che dai presenti statuti, da un regolamento proprio, approvato a norma degli artt. 14 e 90 p).

 

Art. 124 - I vari movimenti intendono perseguire i fini dell'Opera di Maria, operando nel mondo dei giovani, delle famiglie, e nei diversi campi della società civile, così come in quelli della realtà ecclesiale (nelle parrocchie, nelle famiglie religiose, ecc.), per ravvivarli o trasformarli con lo spirito dell'unita.

 

Art. 125 - Tutti i movimenti dell'Opera dipendono dal Presidente secondo questi statuti generali e secondo i regolamenti loro propri; e ne seguono le decisioni e le direttive circa la vita dell'Opera.

 

Art. 126 - I responsabili centrali dei movimenti sono nominati dal Presidente a norma dell'ari. 90 e).

Essi riferiscono periodicamente al Presidente sulla vita dei movimenti stessi e - a richiesta - su questioni particolari.

 

Art. 127 - I responsabili centrali dei movimenti in fondazione vengono nominati dal Presidente a norma dell'art. 90 f). Riferiscono periodicamente al Presidente sulla vita dei movimenti loro affidati e - a richiesta - su questioni particolari.

 

Art. 128 - Prima di ogni decisione che riguardi la vita e l'attività di uno o più movimenti, i rispettivi responsabili centrali devono essere consultati dal Centro dell'Opera, nelle forme più opportune.

 

 

Parte settima

 

LINEE DI COMPORTAMENTORIGUARDANTI I MEMBRI DI ALTRE

CHIESE E COMUNITA ECCLESIALI

 

Art. 129 - L'Opera di Maria si impegna a partecipare, per quanto e possibile, all'attuazione di tutte le iniziative ecumeniche promosse dalla Chiesa cattolica e ad usare tutti i mezzi da essa suggeriti per ristabilire l'unita dei cristiani.

 

Art. 130 - Possono partecipare alla vita e alle iniziative dell'Opera di Maria, nelle sue diramazioni, in qualita di 'aggregati' (cf. art. 18), condividendo il suo spirito e collaborando alle sue finalità, nella misura in cui le differenze nella fede lo permettono, le persone di altre Chiese e comunità ecclesiali che sono attratte dall'Opera e dalla sua spiritualità.

 

Art. 131 - Attraverso questa testimonianza di vita i cristiani cattolici e quelli di altre Chiese e comunità ecclesiali si propongono di essere una presenza vivificante all'interno delle loro Chiese o comunità ecclesiali, contribuendo al cammino verso la piena unita di tutti i battezzati nell'unica Chiesa di Cristo.

 

Art. 132 - I cristiani cattolici che fanno parte dell'Opera di Maria come 'membri' o come `aderenti' e i cristiani appartenenti a Chiese e comunità ecclesiali non cattoliche che ne fanno parte come `aggregati' (cf. artt. 15-18), per promuovere il ristabilimento della piena unita, intendono operare anzitutto «con la conversione del cuore e la santità di vita» (UR 8), con la testimonianza dell'amore scambievole, con incontri, congressi e altre iniziative di formazione e di studio, con la collaborazione in campo sociale «che esprima quella unione che gia vige fra loro» (UR 8). Infine la preghiera in comune sarà un mezzo efficace per impetrare la grazia dell'unita «poiché - come dice Gesù - dove sono due o tre adunati nel nome mio, ci sono io in mezzo a loro» (Mt 18, 20) (UR 8).

 

Art. 133 - Nel suoi rapporti con fratelli e sorelle di altre Chiese e comunità ecclesiali e in tutte le sue attività ecumeniche l'Opera di Maria si comporterà in conformità alle norme della Chiesa cattolica.

 

Art. 134 - Sara richiesto, nelle forme più opportune, il parere degli `aggregati', ogni volta che una decisione possa in qualche modo riguardarli, sulla base del pensiero delle loro Chiese e comunità ecclesiali.

 

 

Parte ottava

 

NORME PER I RAPPORTI CON I FEDELI DI ALTRE RELIGIONI

 

Art. 135 - Possono aderire all'Opera di Maria, nelle sue diramazioni, in qualita di `collaboratori', i fedeli di religioni non cristiane che amano l'Opera nella sua fisionomia spirituale o per qualche sua peculiare caratteristica, che si sentono legati ad essa e che desiderano, in quanto e loro possibile, viverne lo spirito e condividerne i fini.

 

 

Parte nona

 

NORME PER I RAPPORTI CON COLOROCHE NON HANNO UNA FEDE RELIGIOSA

 

Art. 136 - Possono aderire all'Opera di Maria nelle sue diramazioni, in qualita di `collaboratori', persone di buona volontà che non hanno una fede religiosa, ma che stimano l'Opera per la sua spiritualità o per qualche sua caratteristica, e che desiderano, in quanto e loro possibile, viverne lo spirito e condividerne le finalità.

 

 

Parte decima

 

I SIMPATIZZANTI

 

Art. 137 - I simpatizzanti sono quei cristiani cattolici e non cattolici, quei fedeli di altre religioni e quelle persone di buona volontà che semplicemente simpatizzano per l'Opera di Maria, la sostengono, offrono preghiere, aiuti, ospitalità od altro per i suoi membri, le sue opere e le sue finalità.

 

Art. 138 - Le persone che fanno parte dell'Opera di Maria manterranno verso i simpatizzanti un rapporto di riconoscente e costante carità, per facilitare il loro inserimento più profondo nell'Opera o comunque per far nascere o per alimentare il loro amore a Cristo ed alla sua Chiesa.

 

 

Parte undecima

 

I RAPPORTI CON LE AUTORITA ECCLESIASTICHE

Art. 139 - L'Opera di Maria, in tutte le iniziative che intraprende per raggiungere le proprie finalità attraverso i suoi organi di governo e secondo le linee previste dai suoi statuti, si pone sotto l'alta direzione della Santa Sede.

 

Art. 140 - La rappresentanza dell'Opera, nei suoi rapporti con la Santa Sede, spetta al Presidente dell'Opera.

 

Art. 141 - L'Opera si uniforma al magistero del Papa e dei Vescovi; da relazione sull'attività svolta: alla Santa Sede, per attività riguardanti l'intera Opera e particolarmente per quelle relative al fine specifico di cui all'art. 6 di questi statuti; agli Ordinari delle diocesi per attività di rilievo riguardanti l'Opera nella diocesi.

 

Art. 142 - L'Opera nei suoi rapporti con gli Ordinari delle diocesi e con gli organi diocesani:

si attiene alle norme canoniche vigenti per le associazioni e alle altre norme previste nei presenti statuti; informa sulla presenza dell'Opera nella diocesi e sulla costituzione di gruppi di persone dell'Opera appartenenti alle diverse diramazioni; chiede il consenso degli Ordinari locali per l'apertura di centri dell'Opera adibiti alla vita di comunità stabili di membri o ad attività apostoliche di rilievo; nei riguardi dell'attività apostolica, che essa svolge seguendo le linee della sua spiritualità e secondo le forme e i mezzi indicati negli statuti, accoglie le direttive o gli orientamenti che gli Ordinari danno per il coordinamento pastorale nelle diocesi.

 

Art. 143 - In ogni zona i due delegati dell'Opera hanno il compito di tenere i dovuti rapporti con le Autorità ecclesiastiche locali.

 

Art. 144 - Se una zona dell'Opera nel suo ambito territoriale corrisponde a più diocesi, i rapporti con i rispettivi Ordinari spettano sempre ai due delegati dell'Opera nella zona; ma essi, in ciascuna diocesi in cui il Movimento ha una consistenza ragguardevole, nominano dei propri incaricati come responsabili locali e li presentano come tali al Vescovo.