LA PREMESSA DI OGNI ALTRA REGOLA
« La mutua e continua carità, che rende possibile l'unita e
porta la presenza di Gesù nella collettività,
e per le persone che fanno parte dell'Opera di Maria la base
della loro vita in ogni suo aspetto: e la norma delle norme, la premessa di
ogni altra regola
Approvato dall'Assemblea generale dell'Opera nel mese di
ottobre 2002
Parte prima
CONFIGURAZIONE SPIRITUALE DEI PRESBITERI FOCOLARINI
Cap. unico
Art.1 - I presbiteri focolarini faranno propria in maniera
tutta speciale la spiritualità dell'unita tipica dell'Opera di Maria, delineata
negli statuti generali dell'Opera stessa considerandola particolarmente adatta
al loro stato perché sgorgata dalla preghiera sacerdotale che Gesù ha rivolto
al Padre prima di morire soprattutto per gli apostoli (Gv. 17).
Si faranno uno perciò sempre di pi con Gesu, imitandolo ed
abbracciandolo quotidianamente come crocifisso ed abbandonato nelle prove della
vita e nelle fatiche che comportano le virtù, e prima di tutto s la carità,
permettendo così che egli risorto sia presente costantemente nelle loro
persone, come egli ha promesso d'essere fino alla fine del mondo con tutti, ma
in particolare con gli annunciatori del Vangelo. Attueranno poi con tutto
l'impegno il comandamento nuovo di Gesu fra di loro e con quanti condivideranno
con essi lo stesso ideale, consci che detto comandamento, affidato da Gesu
anzitutto agli apostoli ed esemplificato da lui con la lavanda dei piedi (cf.
Gv 13) e con la morte in croce, e una particolare volontà di Dio per loro.
Realizzeranno così l'unita meritando la presenza di Gesu,
dove due o più sono uniti nel suo nome (cf. Mi 18,20).
Mantenuta l'unita fra di loro e con i propri fedeli, i
presbiteri focolarini, proponendosi di essere sacerdoti come richiedono i tempi
presenti, nei quali lo Spirito chiama con forza alla fratellanza universale,
saranno disposti al dialogo con tutti gli uomini di qualsiasi religione e
cultura, contribuendo così a realizzare il fine specifico di tutta l'Opera2.
La spiritualità dell'unita farà sentire ai presbiteri
focolarini, in modo del tutto particolare, la necessita della più profonda
unita con il Santo Padre, principio e fondamento visibile e perpetuo dell'unita
della fede e della comunione » (cf. LG 18), e con il proprio Vescovo. Questo
cammino spirituale, che e pure chiamato « Via Mariae », aiuterà i presbiteri
focolarini a vivere con pienezza, come supporto necessario e fecondo del
sacerdozio ministeriale, anche il loro sacerdozio regale, di cui Maria e
modello.
Gesu infatti vuol vivere nei suoi sacerdoti non solo in
forza del carisma che conferisce loro l'ordinazione, ma anche per l'amore che
li può rendere perfetti (.c lo in loro », Gv 17, 23).
E, giacché la spiritualità dell'unita potenzia il sacerdozio
regale, oltre il sacerdozio ministeriale, il presbitero focolarino sarà per
così dire un sacerdote-Maria, un sacerdote-madre, non solo perché in quanto
ministro di Dio alimenta la vita divina nei fedeli, ma anche perché li genera
rimanendo sempre ancorato alla croce.
Infine, per il particolare posto che Maria occupa
nell'Opera, i presbiteri focolarini saranno sempre sollecitati ad una
particolare unione con la Vergine santissima lasciata soprattutto a loro in
consegna come madre, quando Gesu l'ha affidata a Giovanni (Gv 19, 27).
Ogni presbitero focolarino, pensandola e amandola vicino a
sé, sarà sostenuto nel quotidiano sforzo di adeguarsi all'ideale dell'unita che
ha abbracciato e nell'adempimento del proprio ministero, e saprà scorgere in
lei il modello della Chiesa che deve servire.
Parte seconda
LA BRANCA ED I SUOI APPARTENENTI
Cap. unico - NATURA, FINE, SPIRITO, COMPOSIZIONE
Art. 2 - La branca del presbitéri e dei diaconi permanenti
focolarini fa parte dell'Opera di Maria, ne fa propria la natura, lo spirito,
il fine generale e quello specifico. E' retta dagli statuti generali dell'Opera
e da questo regolamento.
Art. 3 - Per raggiungere il fine generale - la perfezione
nella carità - gli appartenenti alla branca vogliono osservare i doveri del
proprio stato e ministeriali, e - condurre la propria vita secondo gli statuti
generali dell'Opera e secondo questo regolamento.
Art. 4 - In ordine al fine specifico dell'Opera - l'unita -
essi intendono:
a) rendere più vitale l'unita con il Papa, con i rispettivi
Vescovi e con i confratelli nel ministero diocesano;
b) testimoniare e suscitare, nell'esercizio dei loro
compiti, lo spirito dell'unita tra le persone loro affidate;
c) partecipare in ogni forma possibile alle iniziative
dell'Opera.
Art. 5 - Si può far parte della branca - e quindi dell'Opera
- come appartenenti o come aggregati.
Art. 6 - Gli appartenenti sono quei presbiteri o diaconi
permanenti che, intendendo realizzare i fini dell'Opera di Maria ed informare
la propria vita personale e l'esercizio del ministero dello spirito dell'unita,
assumono gli impegni stabiliti negli statuti generali e in questo regolamento3.
Art. 7 - Gli aggregati sono i ministri o diaconi di altre
Chiede e Comunità ecclesiali che desiderano far parte della branca sacerdotale
dell'Opera di Maria4. Per quanto concerne le loro
linee di comportamento valgono le norme stabilite dagli articoli 129-134 degli
Statuti Generali. Negli articoli di questo. Regolamento e da intendersi che
essi - quando si tratta del rapporto con la gerarchia cattolica - fanno
riferimento alla propria Chiesa o Comunità.
Parte terza
ITINERARIO DI VITA DEI PRESBITERI E DEI DIACONI FOCOLARINI
Cap. I - PREMESSE
Art. 8 - Quello che e detto in questo regolamento circa i
presbiteri focolarini si applica in tutto quanto possibile anche ai diaconi
permanenti, focolarini.
Art. 9 - I presbiteri focolarini si impegnano a vivere
secondo i consigli evangelici assumendo promesse private; essi inoltre - ove
l'Ordinario lo consenta e se ne verifichino le condizioni - conducono vita
comune o attuano comunque nell'ambito di un focolare sacerdotale i rapporti di
comunione contemplati in questo regolamento.
Art. 10 - Il focolare sacerdotale e una forma di convivenza
in cui presbiteri e diaconi focolarini
mettono in pratica costantemente, come base di ogni loro
azione, le parole di Gesu: « Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono
in mezzo a loro » (Mt 18, 20).
Il focolare sacerdotale deve avere infatti assicurata la
presenza di Gesu fra i suoi membri mediante l'amore reciproco sempre ravvivato,
perché si deve conformare alla famiglia di Nazareth sulla cui immagine e stato
fondato. Saranno così modello di quella "spiritualità di comunione"
che caratterizza la Chiesa, icona della Trinità.
Per questa presenza di Gesu, i presbiteri e i diaconi, che
formano il focolare sacerdotale, saranno costantemente interpellati non solo
dalla voce dello Spirito di Gesu che parla in loro, ma da Colui che parla in
mezzo a loro, e troveranno il modo d'esser meglio formati alla sua scuola, di
assimilare la sua maniera di pensare, di far propri i suoi sentimenti e di
essere stimolati a seguire non la propria ma la sua volontà.
Per questa presenza di Gesu, il focolare sarà come una luce
per l'ambiente circostante. La sua testimonianza aiuterà i presbiteri e i
diaconi focolarini a svolgere meglio e con maggior incidenza il loro compito di
evangelizzatori.
Cap. II - PREPARAZIONE E AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Art. 11 - Preparazione. I presbiteri e i diaconi permanenti
che desiderano far parte della branca debbono fame domanda ai rispettivi
responsabili di zona. Questi, dopo aver accertato che essi abbiano i requisiti
necessari alla vita comunitaria nello spirito dell'Opera, li ammetterà al
periodo di formazione.
Durante tale periodo i candidati saranno formati
profondamente nella spiritualità dell'Opera, specialmente a cura del
responsabile centrale e del responsabile di zona, e faranno un'esperienza di
vita comunitaria rimanendo collegati con un focolare sacerdotale.
Il responsabile di zona può incaricare un presbitero
focolarino per la formazione dei candidati.
Il periodo di formazione dura normalmente tre anni. Nei
primi due anni i candidati faranno l'esperienza comunitaria, in genere nella
zona di appartenenza, attraverso incontri periodici, possibilmente settimanali,
che li aiuteranno ad approfondire con un programma sistematico lo spirito
dell'Opera e ad informare di esso la propria vita, aiutati in questo anche dai
delegati dell'Opera. Tale periodo potrà essere ridotto ad un solo anno, a
giudizio del responsabile della branca, per coloro che abbiano gia fatto parte
in qualche modo dell'Opera ed abbiano ricevuto una congrua formazione nella
spiritualità e nei vari aspetti concreti della vita di comunione 5.
Nel terzo anno i candidati, col consenso del proprio
Ordinario, trascorreranno un periodo, che sarà normalmente di un anno, presso
un centro di formazione della branca. Se ciò non fosse possibile, il
responsabile centrale della branca potrà sostituire tale periodo con una
adeguata formazione da svolgere in altra maniera.
Art. 12 - Ammissione. Al termine dell'intero periodo di
formazione, il responsabile centrale esaminerà ciascun candidato, anche
attraverso suoi incaricati, e deciderà, sentito il parere di chi ne ha curato
la formazione e del delegato dell'Opera in zona, col consenso del suo
Consiglio, di ammettere o di non ammettere il candidato nella branca.
Cap. III - POVERTA', CASTITA', OBBEDIENZA
Art. 13 - I presbiteri focolarini si impegnano a vivere
secondo i consigli evangelici di povertà, castità ed obbedienza, per una
profonda comunione con Dio e ordinatamente con tutti.
Essi assumono le promesse private di cui agli articoli
seguenti. Tali promesse obbligano moralmente in forza dell'impegno di fedeltà
assunto, e quindi, di per sé, non sotto pena di peccato grave; e non prevalgono
sui doveri del proprio stato e ministeriali.
Art. 14 - I presbiteri focolarini intendono praticare la
povertà evangelica per facilitare ed alimentare l'amore a Dio e al prossimo, ed
anche come espressione di questo amore. Per viverla il più perfettamente
possibile, guarderanno sempre a Gesu Verbo incarnato, fattosi volontariamente
povero.
Il distacco da ogni bene materiale sarà la condizione
indispensabile per seguire Gesu (cf. Mt 19, 21) e per esser ricolmi di Dio (cf.
Mt 5,3) aiutando, grazie alla loro testimonianza, molti altri a fare
altrettanto.
Art. 15 - Con la promessa di povertà essi si impegnano ad
usare e destinare i beni personali disponibili, in accordo col responsabile del
loro focolare, per una comunione di beni tra loro e con tutta l'Opera.
Art. 16 - Vivono la continenza perfetta e perpetua per amare
Gesu con tutto il cuore, tutta l'anima, tutte le forze e per amarlo in ogni
prossimo. Intendono così, liberi da ogni attaccamento alle persone,
testimoniare ed anticipare qui in terra il Regno dei cieli.
Art.17 - Vivono l'obbedienza per uniformarsi a Gesu, che ha
fatto la volontà del Padre fino alla morte in croce.
Con la promessa di obbedienza essi intendono essere poveri
di sé anche in quella sfera della loro vita che non riguarda il legame
coll'Ordinario e i loro compiti diocesani, onde avere la piena comunione fra
loro e con tutta l'Opera, ed insieme una maggiore garanzia di compiere non la
volontà propria, ma quella di Dio.
Con tale promessa si impegnano ad uniformarsi alle direttive
della Santa Sede e dei responsabili dell'Opera e della branca, secondo le
rispettive competenze, per conseguire i fini espressi negli statuti generali e
in questo regolamento.
Cap. IV - ASPETTI CONCRETI DELLA VITA DI COMUNIONE
Art. 18 - Circa gli aspetti concreti della loro vita di
comunione i sacerdoti focolarini si conformano a quanto descritto e stabilito
negli statuti generali dell'Operaio. Vale in particolare per essi ciò che e
contenuto in questo capitolo.
Art. 19 - Economia. I sacerdoti focolarini, per vivere
concretamente tra loro una piena comunione, si impegnano a sentirsi solo
amministratori dei beni personali, e a sottomettere mensilmente al focolare il
proprio bilancio personale. L' avanzo sarà messo in comune e il disavanzo sarà
colmato nell'ambito della branca.
La branca, nel suo complesso partecipa, a livello del Centro
internazionale, alla comunione dei beni che si attua nell'Opera.
A tutti gli appartenenti e richiesto il distacco dalla
famiglia. Qualora i loro parenti di primo grado, nonché i fratelli e le
sorelle, avessero necessita materiali, oltre che spirituali, la branca, in
spirito di carità, cercherà di aiutarli.
Art. 20 - Testimonianza e irradiazione. I sacerdoti focolarini,
per l'unita che si propongono di realizzare nei loro focolari, saranno per ciò
stesso fermento di unita tra gli altri presbiteri e diaconi diocesani e fra
tutti.
Nei focolari si attuerà, nei limiti della discrezione e dei
doveri ministeriali, una comunione di esperienze di apostolato, affinché Gesu
sia luce per ciascuno e per tutti.
I sacerdoti e diaconi focolarini cureranno anche di
stabilire rapporti di carità e di unita con i loro confratelli; promuoveranno
incontri locali, zonali, nazionali e internazionali di membri del clero per
diffondere lo spirito e la pratica dell'unita.
La branca parteciperà, come meglio possibile, alle
iniziative apostoliche unitarie dell'Opera assicurando, assieme alla branca dei
religiosi, l'assistenza liturgica e sacramentale.
Art. 21 - Tensione alla perfezione, preghiera, ora della
verità. Coscienti di essere - quali ministri ordinati - specialmente obbligati
a tendere alla perfezione, i focolarini intendono essere docili agli impulsi
dello Spirito di Cristo, la cui effusione cercano di meritare vivendo l' ideale
dell'unita.
La loro vita dovrà essere, secondo la parola di Gesu (cf. Lc
18, 1) e dell'apostolo Paolo (cf. Col 3, 1-2), una continua preghiera: ma come
Gesu si ritirava spesso a pregare, così anch'essi compiranno fedelmente le
pratiche di pietà prescritte e anche quelle raccomandate dalla Chiesa per il
loro stato 7.
Renderanno regolarmente conto al responsabile del focolare
della loro fedeltà a tali pratiche.
Nei focolari dove si attua la convivenza, le pratiche di
pietà saranno svolte, in quanto possibile, in comune.
Per iniziativa del responsabile, e fungendo egli da
moderatore, nei focolari si avrà cura di praticare periodicamente, con carità e
delicatezza, l' « ora della verità », che consisterà nella correzione fraterna
e nell'evidenziare gli aspetti positivi riscontrati nel comportamento di
ciascuno a edificazione comune.
Tutti parteciperanno con fedeltà agli incontri di formazione
e ai ritiri spirituali in seno alla branca.
Art. 22 - Salute, malattie, morte, suffragi. I presbiteri
focolarini, pur conservando un sommo distacco dalla propria salute, devono
saper adeguare l'ansia del lavoro apostolico alle proprie forze, essendo
coscienti che la salute e un bene che non appartiene loro e che una non illuminata
attività li può condurre all' impossibilita di svolgere il proprio ministero.
In caso di malattia, gli appartenenti alla branca
assisteranno gli ammalati con ogni possibile premura, vedendo in essi in modo
particolare Gesu sofferente e crocifisso.
Quando uno di loro si trovasse in pericolo di morte, il
responsabile del focolare, o altri in sua vece, avrà cura di avvisarlo, a tempo
opportuno, del suo stato, e tutti pregheranno con lui perché la sua morte sia
buona e santa.
Per ogni defunto verranno celebrate sante Messe in suffragio
e si continuerà a rimanere con essi in continua unione di carità e di
preghiera.
Art. 23 - Abitazioni. Oltre all'osservanza degli Statuti
generali dell'Opera riguardanti questo aspetto, e opportuno che ogni sacerdote
focolarino sappia svolgere anche quei lavori domestici che sono necessari al
buon andamento della casa.
Art. 24 - Studi. I presbiteri focolarini cercheranno di
essere culturalmente aggiornati e specificamente competenti in tutte quelle
discipline che riguardano i loro compiti. Dedicheranno perciò parte del loro
tempo allo studio, fedeli al senso della Chiesa e alle indicazioni del suo
magistero.
Nella preparazione immediata al ministero della parola e
dell' insegnamento cercheranno, nei limiti del possibile, di consultarsi e di
confrontarsi tra loro, per essere essi stessi i primi discepoli dell'unico
Maestro (cf. Mt 18, 20).
Art. 25 - Aggiornamento. Essi si impegnano a tenere viva,
nella branca e con l'intera Opera, la più ampia comunione, anche attraverso lo
scambio di tutte quelle notizie che possono cementare l'unità ed essere di
reciproca edificazione.
Cureranno anche di conoscere profondamente la vita e
l'attività di tutta l'Opera, in modo da poterla meglio servire.
Si esamineranno ogni giorno in ordine agli aspetti della
propria vita di comunione di cui si tratta in questo capitolo, e ne riferiranno
al responsabile del focolare con la periodicità stabilita.
I responsabili dei focolari sacerdotali riferiranno
periodicamente al responsabile di zona 8, e questi
al responsabile centrale, . in ordine alla vita e all'attività dei presbiteri e
diaconi che fanno parte del proprio focolare e di coloro che si preparano a far
parte della branca.
Il Centro della branca curerà in modo speciale che anche
attraverso la circolazione delle notizie tra tutti i presbiteri e diaconi
focolarini delle varie zone si viva la comunione con tutti gli appartenenti
alla branca e con l'Opera nel mondo.
Parte quarta
I PRESBITERI E DIACONI FOCOLARINI UXORATI
Cap. unico
Art. 26 - Possono far parte del focolare sacerdotale anche
diaconi permanenti coniugati e presbiteri legittimamente coniugati appartenenti
a chiese di rito orientale "sui juris" della Chiesa cattolica.
Valgono anche per essi le norme di questo regolamento se non espressamente
derogate.
Art. 27- Se in una zona non esistessero sacerdoti e diaconi
focolarini celibatari, si possono formare focolari composti soltanto da membri
uxorati.
Art. 28 - I presbiteri e diaconi coniugati focolarini
assumono promesse di povertà, castità ed obbedienza secondo il loro stato, alle
quali essi sono moralmente tenuti a norma dell'art. 13.
Parte quinta
ARTICOLAZIONI DI VITA E DI GOVERNO
Cap. I - IL CENTRO DELLA BRANCA
Art. 29 - Il responsabile centrale. La branca ha un responsabile
centrale, eletto dall' assemblea di cui all'art. 39, a maggioranza dei due
terzi degli aventi diritto al voto, su una tema di presbiteri focolarini
presentata dalla Presidente dell'Opera9, dal Copresidente e dai Consiglieri e
Consigliere eletti a norma dell'art. 74 cpv. 2 degli statuti generali.
Il responsabile centrale fa parte del Consiglio generale
dell'Opera10.Egli dura in carica sei anni, salvo quanto stabilito nell'art. 86
degli statuti generali. Può essere rieletto. Compito principale del responsabile
centrale e di curare che lo spirito dell'Opera di Maria informi ogni
espressione di vita della branca e dei suoi componenti, nell'osservanza degli
statuti generali dell'Opera e di questo regolamento. Egli si conformerà perciò
alle direttive degli organi del governo generale dell'Opera, secondo le
rispettive competenze stabilite negli statuti di essa.
Spetta al responsabile centrale, oltre a quanto stabilito in
altre parti di questo regolamento, mantenere un rapporto costante con i
responsabili di zona e dare loro indirizzi e direttive, coordinare i rapporti
fra le zone, presentare alla Presidente dell'Opera relazioni periodiche sulla
vita della branca.
Art. 30 - Il Consiglio centrale. Il responsabile centrale e
coadiuvato da un Consiglio di almeno quattro presbiteri focolarini, da lui
nominati con il consenso della Presidente dell'Opera e del Copresidente. Essi
durano in carica sei anni e possono essere confermati nell'incarico; decadono
nei casi contemplati dall' art. 86 degli statuti generali.
Fanno parte del Consiglio centrale anche il responsabile
centrale della branca dei presbiteri e diaconi volontari", il segretario
centrale della branca dei gens12 e
l'incaricato per il Movimento sacerdotale.
Il Consiglio ha normalmente funzioni consultive, salvo che per gli atti per i quali questo regolamento richiede il consenso o una deliberazione collegiale. Con la dizione « Centro della branca » o «Centro internazionale» si intende il responsabile centrale insieme ai consiglieri.
Art. 31 - Il responsabile centrale attribuisce ai consiglieri gli incarichi relativi agli aspetti concreti della vita di comunione dei componenti la branca13 e alla cura particolare di singole zone o gruppi di zone. In ordine a tali incarichi, i consiglieri non hanno autorità personale sulla branca.
Art. 32 - Il centro della branca si prende cura di quei beni
che l'Opera gli ha affidato 14. il
responsabile centrale, udito il consiglio, decide quale di
tali beni affidare ad un centro zonale della branca.
Il centro della branca segue ed attua la comunione dei beni
in seno alla branca e con l'Opera15; con
deliberazione collegiale approva i bilanci annuali della branca, di previsione
e consuntivi, e li presenta al Centro dell'Opera per le deliberazioni previste
dagli statuti generali.
Art. 33 - Per la crescita personale e comunitaria degli
appartenenti alla branca e per l'armonioso sviluppo di essa, il Centro
promuove, anche a livello interzonale e internazionale, incontri di formazione
per responsabili (di zona, di focolare), per appartenenti e per aderenti.
Cap. Il - LE ZONE E I FOCOLARI SACERDOTALI
Art. 34 - Le zone della branca. La branca si articola in
ripartizioni territoriali chiamate zone, che corrispondono a quelle dell'Opera 16.
Una zona e istituita per decisione del responsabile
centrale, udito il suo consiglio. Per la branca si considera costituita una
zona gia istituita, quando vi siano in essa almeno tre focolari costituiti.
Art. 35 - Il responsabile di zona. In ogni zona la branca e
affidata ad un responsabile, nominato tra i presbiteri focolarini, dal
responsabile centrale col consenso del consiglio e d'intesa col delegato
dell'Opera in zona; rimane in carica tre anni e può essere riconfermato. Per
seri motivi può essere sostituito prima della scadenza del triennio.
Egli deve, in unita col responsabile centrale, collaborare
affinché lo spirito dell'Opera informi ogni espressione di vita degli
appartenenti alla branca nella zona, nell' osservanza degli statuti generali
dell'Opera e di questo regolamento.
Come componente del Consiglio zonale dell'Opera" egli
collabora pienamente col delegato dell'Opera in zona in ordine alla
partecipazione dei componenti della branca al raggiungimento dei fini unitari
dell'Opera stessa.
Il responsabile di zona riferisce periodicamente anche al
delegato dell'Opera in zona circa la vita e l'attività dei singoli sacerdoti
focolarini e dei focolari sacerdotali.
Art. 36 - Il Centro di zona. Con la dizione «Centro di zona»
si intende il responsabile zonale insieme ai consiglieri zonali. Questi devono
essere presbiteri focolarini in numero di almeno tre; sono nominati dal
responsabile zonale col consenso del delegato dell'Opera in zona.
La loro funzione e normalmente consultiva. E' richiesto però
il loro consenso per le decisioni di rilievo in ordine all'uso ed alla
amministrazione dei beni dell'Opera affidati alla zona a norma dell'art. 32.
Il responsabile di zona attribuisce ai consiglieri gli
incarichi circa gli aspetti concreti della vita di comunione dei sacerdoti
focolarini; nello svolgimento di tali incarichi i consiglieri non hanno
autorità personale sui focolari e sui focolarini della zona.
Art. 37 - Istituzione e costituzione dei focolari.
Spetta al responsabile centrale, col consenso del suo
consiglio, istituire un focolare della branca.
Un focolare istituito e considerato costituito se composto
di almeno tre sacerdoti focolarini. Ogni focolare ha un presbitero come
responsabile, nominato dal responsabile di zona d'intesa col delegato dell'
Opera zona e col responsabile centrale. Egli cura soprattutto che nel focolare
regni sempre una profonda unita nella carità e che ciascun componente dia il
proprio contributo alla vita e all'attività di esso; dura in carica tre anni,
ma per seri motivi puo essere sostituito prima della scadenza del triennio.
Cap. III - L'ASSEMBLEA CENTRALE DELLA BRANCA
E LE
ASSEMBLEE ZONALI
Art. 38 - L:assemblea centrale della branca e formata:
- dal responsabile centrale e dai componenti del consiglio
centrale uscenti;
- dai responsabili di zona;
- dai rappresentanti dei sacerdoti focolarini di ciascuna
zona costituita, eletti col seguente criterio: a) un eletto per ogni zona in
cui vi siano
non meno di dieci e non più di venticinque appartenenti; b)
ed un sacerdote focolarino per ogni altri venticinque o frazione di
venticinque.
Coloro che hanno diritto di partecipare alla assemblea, se
sono impediti di affrontare il viaggio dalla loro residenza in zona al luogo
dell'assemblea, possono rilasciare delega scritta ad un altro avente diritto,
per esprimere il voto in loro vece; ogni partecipante all'assemblea non può
ricevere più di una delega. Si osservano per il resto, nelle elezioni, le norme
che valgono per l'assemblea generale dell'Opera.
Art. 39 - L'assemblea e ordinaria o straordinaria.
L' assemblea ordinaria e convocata dal responsabile centrale
della branca d'intesa con la Presidente dell' Opera, sei mesi prima della
scadenza del mandato della Presidente.
Ad essa compete l'elezione del responsabile centrale della
branca e la trattazione di altri argomenti indicati dalla Presidente o dal
Copresidente dell'Opera, dal responsabile centrale uscente della branca, o
dalle assemblee di zona, o che riguardino proposte inerenti a questo
regolamento.
L'assemblea straordinaria e convocata dal responsabile
centrale se esistono gravi motivi per farlo, previa deliberazione collegiale
del centro della branca e col consenso della Presidente dell'Opera. Essa deve
riunirsi non oltre sei mesi dalla indizione.
Art. 40 - Dopo l'indizione dell'assemblea centrale, e
compito dei responsabili delle zone costituite provvedere a che avvengano le
assemblee zonali per l'elezione dei rappresentanti che parteciperanno
all'assemblea centrale, secondo quanto stabilito nell'art. 38.
Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto la
maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il resto si applicheranno in
tali elezioni le norme relative alle assemblee zonali dell'Opera.
Parte sesta
USCITA DALLA BRANCA. DIMISSIONI
Cap. unico
Art. 41 - Nel periodo di preparazione i candidati che
vogliono lasciare il loro impegno comunicheranno il loro intendimento al
responsabile di zona, il quale ne darà comunicazione al responsabile centrale.
I presbiteri focolarini che vogliono lasciare la branca per
seri motivi di coscienza devono comunicare il loro intendimento al responsabile
di zona e al responsabile centrale. Questi provvede, se il richiedente
acconsente, a che siano vagliate le motivazioni in un fraterno dialogo.
Chi lascia la branca non ha diritti da far valere in ordine
a ciò che egli ha dato all'Opera: tuttavia il responsabile centrale curerà che
siano risolte in spirito di carità le eventuali questioni pendenti.
Art. 42 - Dimissioni. Nel caso che un presbitero focolarino
manifesti gravi inosservanze allo spirito della branca o agli impegni derivanti
dalle promesse e vi persista malgrado i richiami e il fraterno aiuto offertogli
dal responsabile zonale e da quello centrale, il centro della branca, dopo
accurata indagine e dopo avergli offerto ampia possibilità di chiarificazione e
di difesa, può escluderlo con atto collegiale. L'escluso non ha il diritto di
rivendicare alcunché in campo economico: sarà però cura del centro della branca
di salvare i rapporti di carità, aiutandolo anche materialmente nelle sue reali
necessita e secondo le possibilità della branca.
Art. 43 - Col provvedimento con cui e accolta la richiesta
di lasciare la branca o con cui un appartenente ad essa viene dimesso, le
promesse perdono ogni valore.
Parte settima
NORME DI RACCORDO
Cap. unico
Art. 44 - Al responsabile centrale della branca e a quelli
zonali e affidato il compito di prendersi particolare cura della diramazione
dei giovani che si preparano all'ordine sacro (gens), secondo quanto stabilito
nell'apposito regolamento relativo a tale diramazione. Il segretario centrale
della branca rappresenta nel Consiglio generale dell' Opera la diramazione dei
giovani.
Art. 45 - Per le iniziative che sono svolte in
collaborazione con la branca dei presbiteri e diaconi permanenti diocesani
volontari e/o con la branca dei gens, il responsabile centrale ne coordinerà lo
svolgimento.
INDICE
Parte prima:
CONFIGURAZIONE SPIRITUALE DEI PRESBITERI FOCOLARINI
Cap. unico (art. 1) pag.
4
Parte seconda:
LA BRANCA ED 1 SUOI MEMBRI
Cap. unico: Natura, fine, spirito, composizione (artt. 2-7) 7
Parte terza:
ITINERARIO DI VITA DEI PRE-SBITERI E DEI DIACONI FOCOLARINI
Cap. I. Premesse
(artt. 8-10).. 9
Cap. Il.
Preparazione e ammissione dei candidati (artt. 11-12) 11
Cap. III. Povertà, castità, obbedienza (artt. 13-17) 13
Cap. IV. Aspetti concreti della vita di comunione (artt.
18-25) 15
Parte quarta:
I PRESPITERI E DIACONI FOCOLARINI UXORATI
Cap. unico (artt. 26-28)
Parte quinta:
ARTICOLAZIONI DIVITA E DI
GOVERNO
Cap. I : Il Centro della
branca (artt. 29-33) 22
Cap.Il : Le zone e i
focolari sacerdotali 25
(artt. 34-37)
Cap.III : L'assemblea
centrale della branca e le assemblee zonali (artt. 38-40) 28
Parte sesta:
USCITA DALLA BRANCA
DIMISSIONI
Cap. unico (artt. 41-43 30
Parte settima:
NORME DI RACCORDO
Cap. unico (artt. 44-45) 32
Indice 33