LA PREMESSA DI OGNI ALTRA REGOLA

 

 

« La mutua e continua carità, che rende possibile l'unita e porta la presenza di Gesù nella collettività,

e per le persone che fanno parte dell'Opera di Maria la base della loro vita in ogni suo aspetto: e la norma delle norme, la premessa di ogni altra regola

 

Approvato dall'Assemblea generale dell'Opera nel mese di ottobre 2002

 

 

 

 

Parte prima

 

CONFIGURAZIONE SPIRITUALE DEI PRESBITERI FOCOLARINI

 

Cap. unico

 

Art.1 - I presbiteri focolarini faranno propria in maniera tutta speciale la spiritualità dell'unita tipica dell'Opera di Maria, delineata negli statuti generali dell'Opera stessa considerandola particolarmente adatta al loro stato perché sgorgata dalla preghiera sacerdotale che Gesù ha rivolto al Padre prima di morire soprattutto per gli apostoli (Gv. 17).

 

Si faranno uno perciò sempre di pi con Gesu, imitandolo ed abbracciandolo quotidianamente come crocifisso ed abbandonato nelle prove della vita e nelle fatiche che comportano le virtù, e prima di tutto s la carità, permettendo così che egli risorto sia presente costantemente nelle loro persone, come egli ha promesso d'essere fino alla fine del mondo con tutti, ma in particolare con gli annunciatori del Vangelo. Attueranno poi con tutto l'impegno il comandamento nuovo di Gesu fra di loro e con quanti condivideranno con essi lo stesso ideale, consci che detto comandamento, affidato da Gesu anzitutto agli apostoli ed esemplificato da lui con la lavanda dei piedi (cf. Gv 13) e con la morte in croce, e una particolare volontà di Dio per loro.

Realizzeranno così l'unita meritando la presenza di Gesu, dove due o più sono uniti nel suo nome (cf. Mi 18,20).

 

Mantenuta l'unita fra di loro e con i propri fedeli, i presbiteri focolarini, proponendosi di essere sacerdoti come richiedono i tempi presenti, nei quali lo Spirito chiama con forza alla fratellanza universale, saranno disposti al dialogo con tutti gli uomini di qualsiasi religione e cultura, contribuendo così a realizzare il fine specifico di tutta l'Opera2.

La spiritualità dell'unita farà sentire ai presbiteri focolarini, in modo del tutto particolare, la necessita della più profonda unita con il Santo Padre, principio e fondamento visibile e perpetuo dell'unita della fede e della comunione » (cf. LG 18), e con il proprio Vescovo. Questo cammino spirituale, che e pure chiamato « Via Mariae », aiuterà i presbiteri focolarini a vivere con pienezza, come supporto necessario e fecondo del sacerdozio ministeriale, anche il loro sacerdozio regale, di cui Maria e modello.

Gesu infatti vuol vivere nei suoi sacerdoti non solo in forza del carisma che conferisce loro l'ordinazione, ma anche per l'amore che li può rendere perfetti (.c lo in loro », Gv 17, 23).

E, giacché la spiritualità dell'unita potenzia il sacerdozio regale, oltre il sacerdozio ministeriale, il presbitero focolarino sarà per così dire un sacerdote-Maria, un sacerdote-madre, non solo perché in quanto ministro di Dio alimenta la vita divina nei fedeli, ma anche perché li genera rimanendo sempre ancorato alla croce.

Infine, per il particolare posto che Maria occupa nell'Opera, i presbiteri focolarini saranno sempre sollecitati ad una particolare unione con la Vergine santissima lasciata soprattutto a loro in consegna come madre, quando Gesu l'ha affidata a Giovanni (Gv 19, 27).

 

Ogni presbitero focolarino, pensandola e amandola vicino a sé, sarà sostenuto nel quotidiano sforzo di adeguarsi all'ideale dell'unita che ha abbracciato e nell'adempimento del proprio ministero, e saprà scorgere in lei il modello della Chiesa che deve servire.

 

 

 

 

 

 

Parte seconda

 

LA BRANCA ED I SUOI APPARTENENTI

 

Cap. unico - NATURA, FINE, SPIRITO, COMPOSIZIONE

 

Art. 2 - La branca del presbitéri e dei diaconi permanenti focolarini fa parte dell'Opera di Maria, ne fa propria la natura, lo spirito, il fine generale e quello specifico. E' retta dagli statuti generali dell'Opera e da questo regolamento.

 

Art. 3 - Per raggiungere il fine generale - la perfezione nella carità - gli appartenenti alla branca vogliono osservare i doveri del proprio stato e ministeriali, e - condurre la propria vita secondo gli statuti generali dell'Opera e secondo questo regolamento.

 

Art. 4 - In ordine al fine specifico dell'Opera - l'unita - essi intendono:

a) rendere più vitale l'unita con il Papa, con i rispettivi Vescovi e con i confratelli nel ministero diocesano;

b) testimoniare e suscitare, nell'esercizio dei loro compiti, lo spirito dell'unita tra le persone loro affidate;

c) partecipare in ogni forma possibile alle iniziative dell'Opera.

 

Art. 5 - Si può far parte della branca - e quindi dell'Opera - come appartenenti o come aggregati.

 

Art. 6 - Gli appartenenti sono quei presbiteri o diaconi permanenti che, intendendo realizzare i fini dell'Opera di Maria ed informare la propria vita personale e l'esercizio del ministero dello spirito dell'unita, assumono gli impegni stabiliti negli statuti generali e in questo regolamento3.

 

Art. 7 - Gli aggregati sono i ministri o diaconi di altre Chiede e Comunità ecclesiali che desiderano far parte della branca sacerdotale dell'Opera di Maria4. Per quanto concerne le loro linee di comportamento valgono le norme stabilite dagli articoli 129-134 degli Statuti Generali. Negli articoli di questo. Regolamento e da intendersi che essi - quando si tratta del rapporto con la gerarchia cattolica - fanno riferimento alla propria Chiesa o Comunità.

Parte terza

 

 

 

 

 

ITINERARIO DI VITA DEI PRESBITERI E DEI DIACONI FOCOLARINI

 

 

Cap. I - PREMESSE

 

Art. 8 - Quello che e detto in questo regolamento circa i presbiteri focolarini si applica in tutto quanto possibile anche ai diaconi permanenti, focolarini.

 

Art. 9 - I presbiteri focolarini si impegnano a vivere secondo i consigli evangelici assumendo promesse private; essi inoltre - ove l'Ordinario lo consenta e se ne verifichino le condizioni - conducono vita comune o attuano comunque nell'ambito di un focolare sacerdotale i rapporti di comunione contemplati in questo regolamento.

 

Art. 10 - Il focolare sacerdotale e una forma di convivenza in cui presbiteri e diaconi focolarini

mettono in pratica costantemente, come base di ogni loro azione, le parole di Gesu: « Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro » (Mt 18, 20).

 

Il focolare sacerdotale deve avere infatti assicurata la presenza di Gesu fra i suoi membri mediante l'amore reciproco sempre ravvivato, perché si deve conformare alla famiglia di Nazareth sulla cui immagine e stato fondato. Saranno così modello di quella "spiritualità di comunione" che caratterizza la Chiesa, icona della Trinità.

 

Per questa presenza di Gesu, i presbiteri e i diaconi, che formano il focolare sacerdotale, saranno costantemente interpellati non solo dalla voce dello Spirito di Gesu che parla in loro, ma da Colui che parla in mezzo a loro, e troveranno il modo d'esser meglio formati alla sua scuola, di assimilare la sua maniera di pensare, di far propri i suoi sentimenti e di essere stimolati a seguire non la propria ma la sua volontà.

Per questa presenza di Gesu, il focolare sarà come una luce per l'ambiente circostante. La sua testimonianza aiuterà i presbiteri e i diaconi focolarini a svolgere meglio e con maggior incidenza il loro compito di evangelizzatori.

 

 

 

 

Cap. II - PREPARAZIONE E AMMISSIONE DEI CANDIDATI

 

Art. 11 - Preparazione. I presbiteri e i diaconi permanenti che desiderano far parte della branca debbono fame domanda ai rispettivi responsabili di zona. Questi, dopo aver accertato che essi abbiano i requisiti necessari alla vita comunitaria nello spirito dell'Opera, li ammetterà al periodo di formazione.

 

Durante tale periodo i candidati saranno formati profondamente nella spiritualità dell'Opera, specialmente a cura del responsabile centrale e del responsabile di zona, e faranno un'esperienza di vita comunitaria rimanendo collegati con un focolare sacerdotale.

 

Il responsabile di zona può incaricare un presbitero focolarino per la formazione dei candidati.

 

Il periodo di formazione dura normalmente tre anni. Nei primi due anni i candidati faranno l'esperienza comunitaria, in genere nella zona di appartenenza, attraverso incontri periodici, possibilmente settimanali, che li aiuteranno ad approfondire con un programma sistematico lo spirito dell'Opera e ad informare di esso la propria vita, aiutati in questo anche dai delegati dell'Opera. Tale periodo potrà essere ridotto ad un solo anno, a giudizio del responsabile della branca, per coloro che abbiano gia fatto parte in qualche modo dell'Opera ed abbiano ricevuto una congrua formazione nella spiritualità e nei vari aspetti concreti della vita di comunione 5.

 

Nel terzo anno i candidati, col consenso del proprio Ordinario, trascorreranno un periodo, che sarà normalmente di un anno, presso un centro di formazione della branca. Se ciò non fosse possibile, il responsabile centrale della branca potrà sostituire tale periodo con una adeguata formazione da svolgere in altra maniera.

 

Art. 12 - Ammissione. Al termine dell'intero periodo di formazione, il responsabile centrale esaminerà ciascun candidato, anche attraverso suoi incaricati, e deciderà, sentito il parere di chi ne ha curato la formazione e del delegato dell'Opera in zona, col consenso del suo Consiglio, di ammettere o di non ammettere il candidato nella branca.

 

 

 

 

Cap. III - POVERTA', CASTITA', OBBEDIENZA

 

Art. 13 - I presbiteri focolarini si impegnano a vivere secondo i consigli evangelici di povertà, castità ed obbedienza, per una profonda comunione con Dio e ordinatamente con tutti.

 

Essi assumono le promesse private di cui agli articoli seguenti. Tali promesse obbligano moralmente in forza dell'impegno di fedeltà assunto, e quindi, di per sé, non sotto pena di peccato grave; e non prevalgono sui doveri del proprio stato e ministeriali.

 

Art. 14 - I presbiteri focolarini intendono praticare la povertà evangelica per facilitare ed alimentare l'amore a Dio e al prossimo, ed anche come espressione di questo amore. Per viverla il più perfettamente possibile, guarderanno sempre a Gesu Verbo incarnato, fattosi volontariamente

povero.

 

Il distacco da ogni bene materiale sarà la condizione indispensabile per seguire Gesu (cf. Mt 19, 21) e per esser ricolmi di Dio (cf. Mt 5,3) aiutando, grazie alla loro testimonianza, molti altri a fare altrettanto.

 

Art. 15 - Con la promessa di povertà essi si impegnano ad usare e destinare i beni personali disponibili, in accordo col responsabile del loro focolare, per una comunione di beni tra loro e con tutta l'Opera.

Art. 16 - Vivono la continenza perfetta e perpetua per amare Gesu con tutto il cuore, tutta l'anima, tutte le forze e per amarlo in ogni prossimo. Intendono così, liberi da ogni attaccamento alle persone, testimoniare ed anticipare qui in terra il Regno dei cieli.

Art.17 - Vivono l'obbedienza per uniformarsi a Gesu, che ha fatto la volontà del Padre fino alla morte in croce.

 

Con la promessa di obbedienza essi intendono essere poveri di sé anche in quella sfera della loro vita che non riguarda il legame coll'Ordinario e i loro compiti diocesani, onde avere la piena comunione fra loro e con tutta l'Opera, ed insieme una maggiore garanzia di compiere non la volontà propria, ma quella di Dio.

Con tale promessa si impegnano ad uniformarsi alle direttive della Santa Sede e dei responsabili dell'Opera e della branca, secondo le rispettive competenze, per conseguire i fini espressi negli statuti generali e in questo regolamento.

 

 

 

 

Cap. IV - ASPETTI CONCRETI DELLA VITA DI COMUNIONE

 

 

Art. 18 - Circa gli aspetti concreti della loro vita di comunione i sacerdoti focolarini si conformano a quanto descritto e stabilito negli statuti generali dell'Operaio. Vale in particolare per essi ciò che e contenuto in questo capitolo.

 

Art. 19 - Economia. I sacerdoti focolarini, per vivere concretamente tra loro una piena comunione, si impegnano a sentirsi solo amministratori dei beni personali, e a sottomettere mensilmente al focolare il proprio bilancio personale. L' avanzo sarà messo in comune e il disavanzo sarà colmato nell'ambito della branca.

 

La branca, nel suo complesso partecipa, a livello del Centro internazionale, alla comunione dei beni che si attua nell'Opera.

 

A tutti gli appartenenti e richiesto il distacco dalla famiglia. Qualora i loro parenti di primo grado, nonché i fratelli e le sorelle, avessero necessita materiali, oltre che spirituali, la branca, in spirito di carità, cercherà di aiutarli.

 

Art. 20 - Testimonianza e irradiazione. I sacerdoti focolarini, per l'unita che si propongono di realizzare nei loro focolari, saranno per ciò stesso fermento di unita tra gli altri presbiteri e diaconi diocesani e fra tutti.

Nei focolari si attuerà, nei limiti della discrezione e dei doveri ministeriali, una comunione di esperienze di apostolato, affinché Gesu sia luce per ciascuno e per tutti.

 

I sacerdoti e diaconi focolarini cureranno anche di stabilire rapporti di carità e di unita con i loro confratelli; promuoveranno incontri locali, zonali, nazionali e internazionali di membri del clero per diffondere lo spirito e la pratica dell'unita.

 

La branca parteciperà, come meglio possibile, alle iniziative apostoliche unitarie dell'Opera assicurando, assieme alla branca dei religiosi, l'assistenza liturgica e sacramentale.

 

Art. 21 - Tensione alla perfezione, preghiera, ora della verità. Coscienti di essere - quali ministri ordinati - specialmente obbligati a tendere alla perfezione, i focolarini intendono essere docili agli impulsi dello Spirito di Cristo, la cui effusione cercano di meritare vivendo l' ideale dell'unita.

 

La loro vita dovrà essere, secondo la parola di Gesu (cf. Lc 18, 1) e dell'apostolo Paolo (cf. Col 3, 1-2), una continua preghiera: ma come Gesu si ritirava spesso a pregare, così anch'essi compiranno fedelmente le pratiche di pietà prescritte e anche quelle raccomandate dalla Chiesa per il loro stato 7.

 

Renderanno regolarmente conto al responsabile del focolare della loro fedeltà a tali pratiche.

 

Nei focolari dove si attua la convivenza, le pratiche di pietà saranno svolte, in quanto possibile, in comune.

 

Per iniziativa del responsabile, e fungendo egli da moderatore, nei focolari si avrà cura di praticare periodicamente, con carità e delicatezza, l' « ora della verità », che consisterà nella correzione fraterna e nell'evidenziare gli aspetti positivi riscontrati nel comportamento di ciascuno a edificazione comune.

 

Tutti parteciperanno con fedeltà agli incontri di formazione e ai ritiri spirituali in seno alla branca.

 

Art. 22 - Salute, malattie, morte, suffragi. I presbiteri focolarini, pur conservando un sommo distacco dalla propria salute, devono saper adeguare l'ansia del lavoro apostolico alle proprie forze, essendo coscienti che la salute e un bene che non appartiene loro e che una non illuminata attività li può condurre all' impossibilita di svolgere il proprio ministero.

 

In caso di malattia, gli appartenenti alla branca assisteranno gli ammalati con ogni possibile premura, vedendo in essi in modo particolare Gesu sofferente e crocifisso.

 

Quando uno di loro si trovasse in pericolo di morte, il responsabile del focolare, o altri in sua vece, avrà cura di avvisarlo, a tempo opportuno, del suo stato, e tutti pregheranno con lui perché la sua morte sia buona e santa.

 

Per ogni defunto verranno celebrate sante Messe in suffragio e si continuerà a rimanere con essi in continua unione di carità e di preghiera.

 

Art. 23 - Abitazioni. Oltre all'osservanza degli Statuti generali dell'Opera riguardanti questo aspetto, e opportuno che ogni sacerdote focolarino sappia svolgere anche quei lavori domestici che sono necessari al buon andamento della casa.

 

Art. 24 - Studi. I presbiteri focolarini cercheranno di essere culturalmente aggiornati e specificamente competenti in tutte quelle discipline che riguardano i loro compiti. Dedicheranno perciò parte del loro tempo allo studio, fedeli al senso della Chiesa e alle indicazioni del suo magistero.

 

Nella preparazione immediata al ministero della parola e dell' insegnamento cercheranno, nei limiti del possibile, di consultarsi e di confrontarsi tra loro, per essere essi stessi i primi discepoli dell'unico Maestro (cf. Mt 18, 20).

 

Art. 25 - Aggiornamento. Essi si impegnano a tenere viva, nella branca e con l'intera Opera, la più ampia comunione, anche attraverso lo scambio di tutte quelle notizie che possono cementare l'unità ed essere di reciproca edificazione.

 

Cureranno anche di conoscere profondamente la vita e l'attività di tutta l'Opera, in modo da poterla meglio servire.

 

Si esamineranno ogni giorno in ordine agli aspetti della propria vita di comunione di cui si tratta in questo capitolo, e ne riferiranno al responsabile del focolare con la periodicità stabilita.

 

I responsabili dei focolari sacerdotali riferiranno periodicamente al responsabile di zona 8, e questi al responsabile centrale, . in ordine alla vita e all'attività dei presbiteri e diaconi che fanno parte del proprio focolare e di coloro che si preparano a far parte della branca.

 

Il Centro della branca curerà in modo speciale che anche attraverso la circolazione delle notizie tra tutti i presbiteri e diaconi focolarini delle varie zone si viva la comunione con tutti gli appartenenti alla branca e con l'Opera nel mondo.

 

 

 

 

 

Parte quarta

 

I PRESBITERI E DIACONI FOCOLARINI UXORATI

 

Cap. unico

 

Art. 26 - Possono far parte del focolare sacerdotale anche diaconi permanenti coniugati e presbiteri legittimamente coniugati appartenenti a chiese di rito orientale "sui juris" della Chiesa cattolica. Valgono anche per essi le norme di questo regolamento se non espressamente derogate.

 

Art. 27- Se in una zona non esistessero sacerdoti e diaconi focolarini celibatari, si possono formare focolari composti soltanto da membri uxorati.

 

Art. 28 - I presbiteri e diaconi coniugati focolarini assumono promesse di povertà, castità ed obbedienza secondo il loro stato, alle quali essi sono moralmente tenuti a norma dell'art. 13.

 

 

 

 

 

 

Parte quinta

 

ARTICOLAZIONI DI VITA E DI GOVERNO

 

 

Cap. I - IL CENTRO DELLA BRANCA

 

Art. 29 - Il responsabile centrale. La branca ha un responsabile centrale, eletto dall' assemblea di cui all'art. 39, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, su una tema di presbiteri focolarini presentata dalla Presidente dell'Opera9, dal Copresidente e dai Consiglieri e Consigliere eletti a norma dell'art. 74 cpv. 2 degli statuti generali.

 

Il responsabile centrale fa parte del Consiglio generale dell'Opera10.Egli dura in carica sei anni, salvo quanto stabilito nell'art. 86 degli statuti generali. Può essere rieletto. Compito principale del responsabile centrale e di curare che lo spirito dell'Opera di Maria informi ogni espressione di vita della branca e dei suoi componenti, nell'osservanza degli statuti generali dell'Opera e di questo regolamento. Egli si conformerà perciò alle direttive degli organi del governo generale dell'Opera, secondo le rispettive competenze stabilite negli statuti di essa.

 

Spetta al responsabile centrale, oltre a quanto stabilito in altre parti di questo regolamento, mantenere un rapporto costante con i responsabili di zona e dare loro indirizzi e direttive, coordinare i rapporti fra le zone, presentare alla Presidente dell'Opera relazioni periodiche sulla vita della branca.

 

Art. 30 - Il Consiglio centrale. Il responsabile centrale e coadiuvato da un Consiglio di almeno quattro presbiteri focolarini, da lui nominati con il consenso della Presidente dell'Opera e del Copresidente. Essi durano in carica sei anni e possono essere confermati nell'incarico; decadono nei casi contemplati dall' art. 86 degli statuti generali.

 

Fanno parte del Consiglio centrale anche il responsabile centrale della branca dei presbiteri e diaconi volontari", il segretario centrale della branca dei gens12 e l'incaricato per il Movimento sacerdotale.

 

Il Consiglio ha normalmente funzioni consultive, salvo che per gli atti per i quali questo regolamento richiede il consenso o una deliberazione collegiale. Con la dizione « Centro della branca » o «Centro internazionale» si intende il responsabile centrale insieme ai consiglieri.

 

Art. 31 - Il responsabile centrale attribuisce ai consiglieri gli incarichi relativi agli aspetti concreti della vita di comunione dei componenti la branca13 e alla cura particolare di singole zone o gruppi di zone. In ordine a tali incarichi, i consiglieri non hanno autorità personale sulla branca.

 

Art. 32 - Il centro della branca si prende cura di quei beni che l'Opera gli ha affidato 14.          il

responsabile centrale, udito il consiglio, decide quale di tali beni affidare ad un centro zonale della branca.

 

Il centro della branca segue ed attua la comunione dei beni in seno alla branca e con l'Opera15; con deliberazione collegiale approva i bilanci annuali della branca, di previsione e consuntivi, e li presenta al Centro dell'Opera per le deliberazioni previste dagli statuti generali.

 

Art. 33 - Per la crescita personale e comunitaria degli appartenenti alla branca e per l'armonioso sviluppo di essa, il Centro promuove, anche a livello interzonale e internazionale, incontri di formazione per responsabili (di zona, di focolare), per appartenenti e per aderenti.

 

 

 

 

 

Cap. Il - LE ZONE E I FOCOLARI SACERDOTALI

 

Art. 34 - Le zone della branca. La branca si articola in ripartizioni territoriali chiamate zone, che corrispondono a quelle dell'Opera 16.

 

Una zona e istituita per decisione del responsabile centrale, udito il suo consiglio. Per la branca si considera costituita una zona gia istituita, quando vi siano in essa almeno tre focolari costituiti.

 

Art. 35 - Il responsabile di zona. In ogni zona la branca e affidata ad un responsabile, nominato tra i presbiteri focolarini, dal responsabile centrale col consenso del consiglio e d'intesa col delegato dell'Opera in zona; rimane in carica tre anni e può essere riconfermato. Per seri motivi può essere sostituito prima della scadenza del triennio.

 

Egli deve, in unita col responsabile centrale, collaborare affinché lo spirito dell'Opera informi ogni espressione di vita degli appartenenti alla branca nella zona, nell' osservanza degli statuti generali dell'Opera e di questo regolamento.

 

Come componente del Consiglio zonale dell'Opera" egli collabora pienamente col delegato dell'Opera in zona in ordine alla partecipazione dei componenti della branca al raggiungimento dei fini unitari dell'Opera stessa.

Il responsabile di zona riferisce periodicamente anche al delegato dell'Opera in zona circa la vita e l'attività dei singoli sacerdoti focolarini e dei focolari sacerdotali.

 

Art. 36 - Il Centro di zona. Con la dizione «Centro di zona» si intende il responsabile zonale insieme ai consiglieri zonali. Questi devono essere presbiteri focolarini in numero di almeno tre; sono nominati dal responsabile zonale col consenso del delegato dell'Opera in zona.

 

La loro funzione e normalmente consultiva. E' richiesto però il loro consenso per le decisioni di rilievo in ordine all'uso ed alla amministrazione dei beni dell'Opera affidati alla zona a norma dell'art. 32.

 

Il responsabile di zona attribuisce ai consiglieri gli incarichi circa gli aspetti concreti della vita di comunione dei sacerdoti focolarini; nello svolgimento di tali incarichi i consiglieri non hanno autorità personale sui focolari e sui focolarini della zona.

 

Art. 37 - Istituzione e costituzione dei focolari.

 

Spetta al responsabile centrale, col consenso del suo consiglio, istituire un focolare della branca.

 

Un focolare istituito e considerato costituito se composto di almeno tre sacerdoti focolarini. Ogni focolare ha un presbitero come responsabile, nominato dal responsabile di zona d'intesa col delegato dell' Opera zona e col responsabile centrale. Egli cura soprattutto che nel focolare regni sempre una profonda unita nella carità e che ciascun componente dia il proprio contributo alla vita e all'attività di esso; dura in carica tre anni, ma per seri motivi puo essere sostituito prima della scadenza del triennio.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. III - L'ASSEMBLEA CENTRALE DELLA BRANCA

               E LE ASSEMBLEE ZONALI

 

Art. 38 - L:assemblea centrale della branca e formata:

 

- dal responsabile centrale e dai componenti del consiglio centrale uscenti;

- dai responsabili di zona;

- dai rappresentanti dei sacerdoti focolarini di ciascuna zona costituita, eletti col seguente criterio: a) un eletto per ogni zona in cui vi siano

non meno di dieci e non più di venticinque appartenenti; b) ed un sacerdote focolarino per ogni altri venticinque o frazione di venticinque.

 

Coloro che hanno diritto di partecipare alla assemblea, se sono impediti di affrontare il viaggio dalla loro residenza in zona al luogo dell'assemblea, possono rilasciare delega scritta ad un altro avente diritto, per esprimere il voto in loro vece; ogni partecipante all'assemblea non può ricevere più di una delega. Si osservano per il resto, nelle elezioni, le norme che valgono per l'assemblea generale dell'Opera.

 

Art. 39 - L'assemblea e ordinaria o straordinaria.

 

L' assemblea ordinaria e convocata dal responsabile centrale della branca d'intesa con la Presidente dell' Opera, sei mesi prima della scadenza del mandato della Presidente.

 

Ad essa compete l'elezione del responsabile centrale della branca e la trattazione di altri argomenti indicati dalla Presidente o dal Copresidente dell'Opera, dal responsabile centrale uscente della branca, o dalle assemblee di zona, o che riguardino proposte inerenti a questo regolamento.

 

L'assemblea straordinaria e convocata dal responsabile centrale se esistono gravi motivi per farlo, previa deliberazione collegiale del centro della branca e col consenso della Presidente dell'Opera. Essa deve riunirsi non oltre sei mesi dalla indizione.

 

Art. 40 - Dopo l'indizione dell'assemblea centrale, e compito dei responsabili delle zone costituite provvedere a che avvengano le assemblee zonali per l'elezione dei rappresentanti che parteciperanno all'assemblea centrale, secondo quanto stabilito nell'art. 38.

 

Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il resto si applicheranno in tali elezioni le norme relative alle assemblee zonali dell'Opera.

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte sesta

 

USCITA DALLA BRANCA. DIMISSIONI

 

 

Cap. unico

 

Art. 41 - Nel periodo di preparazione i candidati che vogliono lasciare il loro impegno comunicheranno il loro intendimento al responsabile di zona, il quale ne darà comunicazione al responsabile centrale.

 

I presbiteri focolarini che vogliono lasciare la branca per seri motivi di coscienza devono comunicare il loro intendimento al responsabile di zona e al responsabile centrale. Questi provvede, se il richiedente acconsente, a che siano vagliate le motivazioni in un fraterno dialogo.

 

Chi lascia la branca non ha diritti da far valere in ordine a ciò che egli ha dato all'Opera: tuttavia il responsabile centrale curerà che siano risolte in spirito di carità le eventuali questioni pendenti.

 

Art. 42 - Dimissioni. Nel caso che un presbitero focolarino manifesti gravi inosservanze allo spirito della branca o agli impegni derivanti dalle promesse e vi persista malgrado i richiami e il fraterno aiuto offertogli dal responsabile zonale e da quello centrale, il centro della branca, dopo accurata indagine e dopo avergli offerto ampia possibilità di chiarificazione e di difesa, può escluderlo con atto collegiale. L'escluso non ha il diritto di rivendicare alcunché in campo economico: sarà però cura del centro della branca di salvare i rapporti di carità, aiutandolo anche materialmente nelle sue reali necessita e secondo le possibilità della branca.

 

Art. 43 - Col provvedimento con cui e accolta la richiesta di lasciare la branca o con cui un appartenente ad essa viene dimesso, le promesse perdono ogni valore.

 

 

 

 

 

Parte settima

 

NORME DI RACCORDO

 

Cap. unico

 

Art. 44 - Al responsabile centrale della branca e a quelli zonali e affidato il compito di prendersi particolare cura della diramazione dei giovani che si preparano all'ordine sacro (gens), secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento relativo a tale diramazione. Il segretario centrale della branca rappresenta nel Consiglio generale dell' Opera la diramazione dei giovani.

 

Art. 45 - Per le iniziative che sono svolte in collaborazione con la branca dei presbiteri e diaconi permanenti diocesani volontari e/o con la branca dei gens, il responsabile centrale ne coordinerà lo svolgimento.

 

 

 

 

INDICE

 

Parte prima:

CONFIGURAZIONE SPIRITUALE DEI PRESBITERI FOCOLARINI

Cap. unico (art. 1)          pag. 4

 

Parte seconda:

LA BRANCA ED 1 SUOI MEMBRI

Cap. unico: Natura, fine, spirito, composizione (artt. 2-7)          7

 

Parte terza:

ITINERARIO DI VITA DEI PRE-SBITERI E DEI DIACONI FOCOLARINI

Cap.   I. Premesse (artt. 8-10)..          9

Cap.  Il. Preparazione e ammissione dei candidati (artt. 11-12)          11

Cap. III. Povertà, castità, obbedienza (artt. 13-17)          13

Cap. IV. Aspetti concreti della vita di comunione (artt. 18-25)          15

 

Parte quarta:

I PRESPITERI E DIACONI FOCOLARINI UXORATI

Cap. unico (artt. 26-28)  

 

Parte quinta:

ARTICOLAZIONI DIVITA E DI GOVERNO

Cap. I : Il Centro della branca (artt. 29-33)                    22

Cap.Il : Le zone e i focolari sacerdotali                    25 (artt. 34-37)               

Cap.III : L'assemblea centrale della branca e le assemblee zonali (artt. 38-40)                    28

 

Parte sesta:

USCITA DALLA BRANCA DIMISSIONI

Cap. unico (artt. 41-43                    30

 

Parte settima:

NORME DI RACCORDO

Cap. unico (artt. 44-45)                    32

Indice                    33